IL MINISTRO BUSSETTI, PER IL QUALE SONO IN CORSO ACCERTAMENTI SULLA SUA CAPACITA’ DI DIRIGERE ( MA SEMBRA CHE VENGA UTILIZZATO PIU’ PER TAGLIARE NASTRI E PARTECIPARE A FESTE…MENTRE IL MINISTRO “DE FATTO” SEMBRA NASCONDERSI DIETRO LA PERSONA DEL SEN.PITTONI) UN DICASTERO STRATEGICO E IMPORTANTE PER IL PAESE QUALE APPUNTO IL MIUR, AVEVA TRIONFALMENTE ANNUNCIATO CHE NELLO SMONTARE LA LEGGE 107/2015 SI ERA ANCHE PENSATO A CAMBIARE IL SISTEMA DI ACCESSO AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SOSTEGNO PER LE SCUOLE SECONDARIE E, IN CONSEGUENZA, ANCHE I REQUISITI PER L’ACCESSO AL RELATIVO CONCORSO A POSTI DI SOSTEGNO.
INVERO, TALE ANNUNCIO, RISPETTO AD ALTRI FINITI NEL VUOTO, HA TROVATO CONFERMA IL 31 OTTOBRE 2018 CON LA PRESENTAZIONE DEL DDL DI BILANCIO 2019. ORBENE, CON TALE DDL. SI CONSENTE AI LAUREATI IN POSSESSO DEI 24 CFU DI POTER ACCEDERE, DIVERSAMENTE DA QUANTO PREVISTO DAL D.L.VO 59/2017, AI CORSI UNIVERSITARI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE, MENTRE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NON E’ PIU’ SUFFICIENTE SOLO LA LAUREA MA OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI SOSTEGNO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO.
NEL PRESENTARE AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE LA BOZZA DEL D.M. PER LE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO- IL MINISTRO, NON SI SA COME, DIMENTICA E RITORNA SUI SUOI PASSI (CONSIGLIATO MALE OPPURE SPINTO DA FORZE INTERNE ALLA SUA COALIZIONE O PROMESSE ELETTORALI ASSUNTE DAI SUOI COMPAGNI DI COALIZIONE, O ALTRE OSCURE MANOVRE) RISERVANDO LA PARTECIPAZIONE AI CORSI PER IL SOSTEGNO AI SOLI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE ABILITATI.
A QUESTO PUNTO, RITENIAMO OPPORTUNO, ILLUSTRARE LA SITUAZIONE RIPERCORRENDO TUTTA LA SEQUELA NORMATIVA RELATIVA ALL’ACCESSO AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SOSTEGNO. PER FARE QUESTO DOBBIAMO PARTIRE DALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, COSI’ COME DELINEATA DAL D.L.VO N.59 DEL 16 APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015
1) L’ART.13 DEL DM 10 SETTEMBRE N.249 PREVEDE CHE PER L’ACCESSO AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SOSTEGNO OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN UNA DELLE CLASSI DI CONCORSO RISPETTIVAMENTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO O SECONDO GRADO.
2) IL DL.VO 59/2017 ALL’ART.5 COMMA 3 COSI’ RECITA: COSTITUISCE TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO RELATIVAMENTE AI POSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 4, LETTERA C), IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 O AL COMMA 2, IN RELAZIONE ALLA CLASSE DI CONCORSO SU CUI IL CANDIDATO PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. (OSSIA PER PARTECIPARE AL CONCORSO PER L’ASSUNZIONE PER I POSTI DI SOSTEGNO SONO SUFFICIENTI LA LAUREA CONGIUNTA AI 24 CFU)
ORBENE SINO AL 30 OTTOBRE (POI SPIEGHERO’ MEGLIO PERCHE’ FINO AL 30 OTTOBRE) SI ASSISTEVA AD UNA EVIDENTE “STORTURA GIURIDICA”: IN PRATICA IL DOCENTE POTEVA FARE IL CONCORSO PER DIVENTARE DI RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO CON IL REQUISITO PREVISTO DAL POSSESSO DEL TITOLO DI LAUREA E 24 CFU (EX DL.VO 59/2017 ART.5 COMMA 3), MENTRE PER CONSEGUIRE IL TITOLO DOVEVO ESSERE IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE (EX D.M. 10.9..N.249) —
UNA SCELTA CHE SIA SUL PIANO GIURIDICO CHE DI GIUSTIZIA ERA ASSURDO !!!
3) IL 31 OTTOBRE 2018 IL GOVERNO PRESENTA LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E, MODIFICANDO IL DL.VO 59/2017, ALL’ART.5 -, COSI’ RECITA RELATIVAMENTE ALL’ACCESSO AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE: SONO TITOLI DI ACCESSO AI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE I REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 O AL COMMA 2 CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DISTINTE PER LA SECONDARIA DI PRIMO O SECONDO GRADO.»
IN SOSTANZA I COMMI N. 1 e COMMA 2 DELL’ART.5 EX D.L.VO 59/2017 STABILISCONO COME REQUISITI PER PARTECIPARE AL CONCORSO PER POSTI DI SOSTEGNO:
- COSTITUISCE TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO RELATIVAMENTE AI POSTI DI DOCENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 4, LETTERA A), IL POSSESSO CONGIUNTO DI: A) LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO, OPPURE DIPLOMA DI II LIVELLO DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA, OPPURE TITOLO EQUIPOLLENTE O EQUIPARATO, COERENTE CON LE CLASSI DI CONCORSO VIGENTI ALLA DATA DI INDIZIONE DEL CONCORSO; B) 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI O ACCADEMICI, DI SEGUITO DENOMINATI CFU/CFA, ACQUISITI IN FORMA CURRICOLARE, AGGIUNTIVA O EXTRA CURRICOLARE NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE, GARANTENDO COMUNQUE IL POSSESSO DI ALMENO SEI CREDITI IN CIASCUNO DI ALMENO TRE DEI SEGUENTI QUATTRO AMBITI DISCIPLINARI: PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE; PSICOLOGIA; ANTROPOLOGIA; METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE.
4) LA STESSA BOZZA DI LEGGE FINANZIARIA 2019, POI, MODIFICA L’ART.6 DEL D.L.VO 59/2017 E STABILISCE:
- CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 6: AL COMMA 1, DOPO LE PAROLE «IL CONCORSO» SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI: «PER I POSTI COMUNI» E IL SECONDO PERIODO È SOSTITUITO DAI SEGUENTI: «IL CONCORSO PER I POSTI DI SOSTEGNO PREVEDE UNA PROVA SCRITTA A CARATTERE NAZIONALE E UNA ORALE.». IN SOSTANZA PER ACCEDERE AL CONCORSO PER POSTI DI SOSTEGNO OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI SOSTEGNO.
RIEPILOGANDO, QUINDI, LA LEGGE FINANZIARIA INVERTE I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 59: PER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SOSTEGNO E PREVEDE CHE OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DELLA LAUREA E DEI 24 CFU, MENTRE PER IL CONCORSO PER ACCEDERE A POSTI DI RUOLO PER IL SOSTEGNO OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI SOSTEGNO OLTRE CHE DELLA LAUREA E 24 CFU
CI SEMBRA UNA SOLUZIONE PIU’ LOGICA SUL PIANO PRATICO E GIURIDICO !!!
IL TESTO, INVECE, DEL DM DI ATTUAZIONE DEI PROSSIMI CORSI PER IL SOSTEGNO, SOTTOPOSTI AL PARERE DEL CNPI- VEDI SOPRA – NON TIENE CONTO DELL’ORMAI PROSSIMA APPROVAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA (E’ PREVEDIBILE CHE I BANDI DELLE UNIVERSITA’ ABBIANO COME SCADENZA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI IN UNA DATA IN CUI LA LEGGE FINANZIARIA SIA GIA’ IN GAZZETTA UFFICIALE).
D’ALTRA PARTE UNA FRETTA ECCESSIVA NELLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI PORTEREBBE A UNA MIRIADE DI RICORSI CON L’ENNESIMO BLOCCO DELLE PROCEDURE IN QUANTO L’ILLEGITTIMITA’ EVIDENZIATA E CONTENUTA NELLA LEGGE 59/2017, E SANATA DALLA EMANANDA LEGGE FINANZIARIA, VERREBBE DISATTESA.
A QUANTO DETTO SUL PIANO STRETTAMENTE GIURICO, AGGIUNGIAMO CHE LA SCELTA CHE SI VORREBBE FARE DA PARTE DEL MIUR NON RISOLVEREBBE IL PROBLEMA DELLA CRONICA MANCANZA DI DOCENTI DI SOSTEGNO NE’ AL SUD NE’ TANTO MENO AL NORD, QUESTO PERCHE’, ORMAI, CON LE ASSUNZIONI DI QUESTI ANNI I DOCENTI ABILITATI PRESENTI NELEL GAE SONO ORMAI PROSSIMI ALL’ASSUNZIONE SULLA CLASSE DI CONCORSO E STANNO LAVORANDO DA ANNI SU TALI POSTI, PER CUI HANNO SCARSO INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA SELEZIONE COSI’ COMPLESSA E, SOPRATTUTTO, COSTOSA QUALE E’ QUELLA CHE LE UNIVERSITA’ DOVREBBE PORRE IN ESSERE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE. IL RISULTATO SARA’ SICURAMENTE QUELLO DI LASCIARE ANCORA INALTERATO IL PROBLEMA DEI DOCENTI SPECIALIZZATI DA UTILIZZARE SUI POSTI DI SOSTEGNO E ….INOLTRE…..ANDARE INCONTRO AD UNA MIRIADE DI RICORSI CHE, DI FATTO, BLOCCHEREBBERO TUTTA LA PROCEDURA CONCORSUALE DELLE UNIVERSITA’.
SIGNOR MINISTRO UN PO’ DI BUO SENSO E DI ELEMENTARI NOZIONI DI DIRITTO (MA SEMBRA CHE LA SUA PREPARAZIONE UNIVERSITARIA NON SIA PROPRIO AFFINE AL SISTEMA GIURIDICO….) LE IMPONE DI RITIRARE LA BOZZA DI DECRETO E, NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA, PREVEDERE GIA’ COME REQUISITO DI ACCESSO AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SOSTEGNO LA LAUREA E 24 CFU.
COME FLP SCUOLA ABBIAMO FATTO PERVENIRE DETTAGLIATA RELAZIONE AL CNPI E ALLERTATO IL NOSTRO UFFICIO LEGALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN RICORSO URGENTE AL TAR NELLA MALAUGURATA IPOTESI IN CUI IL MIUR INSISTA NELLA “ILLEGITTIMA” DECISIONE DI ESCLUDERE I LAUREATI DAI PERCORSI PER IL SOSTEGNO.