Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato dei resoconti su permessi e congedi spettanti al personale della scuola.
A completamento di tale resoconto alleghiamo una guida dell’ARAN sui permessi scuola retribuiti, brevi e per diritto allo studio.
La guida risale ad anni fa ma è sempre valida, dato che la normativa non è stata modificata.
Il documento, in formato PDF, contiene 28 pagine di indicazioni dettagliate.
I permessi scuola retribuiti
Ricordiamo che i permessi scuola retribuiti includono quelli per:
- esami,
- lutto,
- motivi personali o familiari,
- matrimonio
- legge 104
- altri permessi.
Per quanto riguarda i permessi brevi, la normativa è contenuta nell’art. 16 del CCNL del 29.11.2007 e prevede che:
- Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
- I permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA e per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
- Entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
- Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
- Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.