LAVORATORI FRAGILI: APPROVATA LA LEGGE DI TUTELA PER PERIODO DI ASSENZA

Con la conversione in legge del DL 24/2022 (Legge n. 52/2022 del 19 maggio 2022) è stata disposta la proroga delle tutele di cui all’art. 26 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, previste in favore dei lavoratori fragili

In sostanza, quindi, è prorogata fino al 30 giugno 2022, la tutela, già prevista dall’art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con cui si  equipara l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero.

La norma riguarda tutti i dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie  salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104

Il  Ministro della salute ha già indicato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile anche attraverso adibizione a diversa mansione. Scarica qui il decreto

Esclusivamente per questi soggetti affetti dalle suddette patologie e condizioni, vengono dunque prorogata fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile che consentono ai lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Esclusivamente per coloro che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o che non sia possibile adibire ad altre mansioni, è prevista l’assenza dal servizio che viene considerata equiparata al ricovero ospedaliero. 

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l’anno 2022.