ASSUNZIONE RISERVISTI, TENTIAMO DI FARE CHIAREZZA:
A seguito sia di numerosi articoli comparsi in varie testate giornalistiche (che hanno suscitato non pochi dubbi) e tenuto conto di quesiti sottopostoci circa le modalità di applicazione delle riserve dei posti vuoi per le procedure concorsuali che per le prossime supplenze annuali, ci corre l’obbligo di fare alcune precisazioni
Premettiamo che le assunzioni dei riservisti riguardano coloro che sono in possesso di titoli che consentono, ai sensi delle sottoindicate norme di legge, di beneficiare della riserva dei posti.
Dette norme sono:
- legge 68/99;
- art. 678/9 e 1014/3 D.lgs. 66/2010
- art. 1/9-bis DL 44/2023.
In particolare si evidenzia come :
- la legge 68/1999 prevede le seguenti categorie:
- A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
- orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (l’art. 3/123 delle legge n. 244/2007)
- B. Invalido di guerra
- C. Invalido civile di guerra
- D. Invalido per servizio
- E. Invalido del lavoro o equiparati
- M. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
- N. Invalido civile
- P. Non vedente o sordomuto
Coloro i quali si trovano in dette situazioni (attenzione per gli invalidi civili la percentuale di invalidità deve essere almeno pari o superiore al 46% e, per tutte le categorie, deve anche coincidere con l’essere iscritto nelle liste di collocamento mirato, in quanto disoccupato)
2. l’art. 678/9 e 1014/3 D.lgs. 66/2010 riguarda:
- gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, comma 9);
- volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente.
Per costoro non è richiesto lo stati di disoccupazione ma solo il fatto di non aver già fruito di assunzione in ragione di dette norme
3.L’art. 1, comma 9-bis, del DL 44/2023 riguarda coloro che dal 2017 in poi siano stati:
- operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (non c’è bisogno iscrizione nelle liste di collocamento)
Per la prima categoria (legge 68/99) la riserva che si applica è dell’8% calcolata non SUI POSTI DISPONIBILI ma tenendo conto dell’organico del personale di ruolo suddiviso per ciascun grado ed ordine di scuola e, per la scuola secondaria, per ciascuna classe di concorso (per il personale ata per ciascun profilo professionale).
Applicando l’aliquota dell’8% sull’organico di diritto dei posti di ruolo e verificando il grado di scopertura, ossia la differenza fra quanti riservisti ex legge 68 devono risultare in servizio e quelli realmente di ruolo appartenenti a dette categorie.
Attenzione: mentre per il personale dell’infanzia e primaria non vi è una distinzione fra organico curriculare e posti di sostegno, per la scuola secondaria i posti di sostegno si calcolano come organico a parte.
Spieghiamo con un esempio:
ASSUNZIONI RISERVISTI SCUOLA SECONDARIA CLASSE DI CONCORSO A012
Si va a vedere l’organico di diritto dei posti curriculari
Per esempio per la provincia di Foggia poniamo che per la classe di concorso A012 abbiamo :
- ORGANICO DI POSTI DI DIRITTO POSTI A012 400
- PERCENTUALE DELL’8% DI RISERVISTI CHE DEVONO ESSERE ASSUNTI = 32 (8%DI 400)
- RISULTANO PERO’ IN SERVIZIO DI RUOLO CON IL POSSESSO DEI TITOLI DI CUI ALLA LEGGE 68/1999 = 20
- IL GRADO DI SCOPERTURA, OSSIA I RISERVISTI MANCANTI NELL’ORGANICO DI DIRITTO E’ PARI A = 12 (32-20)
- TENENDO CONTO DI QUESTO CALCOLO SI VANNO A VEDERE QUANTE SUPPLENZE SINO AL 30 GIUGNO/ 31 AGOSTO DEVONO ESSERE FATTE PER LA PREDETTA CLASSE DI CONCORSO. PONIAMO IL CASO CHE DEVONO ESSERE FATTI 8 INCARICHI ANNUALI
- ORBENE, IL LEGISLATORE HA PREVISTO CHE LE ASSUNZIONI, TENENDO CONTO DEL GRADO DI SCOPERTURA (NEL NOSTRO ESEMPIO 12) COMUNQUE NON POSSONO SUPERARE IL 50% DEI POSTI DA CONFERIRE A NOMINA ANNUALE (STESSO DISCORSO PER EVENTUALI NOMINE IN RUOLO, ANCHE SE IN TAL CASO IL CALCOLO SI FA A LIVELLO REGIONALE E POI VIENE PARAMETRATO A LIVELLO PROVINCIALE).
- QUINDI, DOVREMMO ASSUMERE 12 RISERVISTI MA I POSTI SONO SOLO 8, MOTIVO PER CUI, COME SI DICEVA INNANZI, NON E’ POSSIBILE SUPERARE IL 50% DELLE DISPONIBILITA’ (50% DI 8= 4) PER CUI SI ASSUMERANNO 4 RISERVISTI DELLA LEGGE 68/199.
- QUALCUNO SI CHIEDERA’ MA ALLORA I RISERVISTI DI CUI AL PUNTO 2 e 3 (BENEFICIARI art. 678/9 e 1014/3 D.lgs. 66/2010 e coloro che hanno prestato servizio civile universale dal 2017 che godono rispettivamente del 30% e del 15%) non hanno nessun beneficio ?
- Ebbene, siccome il legislatore ha previsto che occorre prima soddisfare i riservisti della legge 68/99 e successivamente le altre due categorie(SE C’E’ CAPIENZA), e tenuto conto che in ogni caso massimo si può assumere il 50% dei posti vacanti e disponibili, nel nostro esempio siccome con la legge 68 si sono già assunti 4 riservisti (metà degli 8 posti vacanti e disponibili) le altre due riserve non operano.
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