ASSEGNAZIONI PROVVISORIE: MARCIA INDIETRO DEL MIUR PER L’INDICAZIONE DELLE PREFERENZE

NELLA GIORNATA DI IERI ABBIAMO EVIDENZIATO LA GRAVE INCONGRUENZA CONTENUTA NELL’ART.7 COMMA 10 DEL CCNI SULLA MOBILITA’ ANNUALE PER L’A.S. 2017/2018.

IN SOSTANZA IL MIUR E LE COSIDDETTE OOSS RAPPRESENTATIVE (CGIL-CISL-UIL-SNALS-E..GILDA) AVEVANO STABILITO CHE PER CHIEDERE ALTRE SEDI SCOLASTICHE NELLA DOMANDA DI MOBILITA’ ERA INDIPENSABILE RICHIEDERE PRIMA TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO,  CHE ASSURDITA’ !!!!!!

ORA, RENDENDOSI CONTI DI TALE MALEFATTA E IRRESPONSABILE DECISIONE, IL MIUR EMETTE UNA FAQ E NON UNA CIRCOLARE MINISTERIALE, CON CUI CHIARISCE CHE BASTA INDICARE ANCHE UNA SOLA SEDE SCOLASTICA DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO  PER POI INDICARE, SE SI VUOLE, ANCHE  LE RESTATI SCUOLE DI COMUNI VICINIORI.

ECCO LA FAQ DI CUI CI OCCUPIAMO

DOMANDA:

L’ART. 7 COMMA 10 DEL CCNI È RESTRITTIVO. INFATTI, NON POTENDO ESPRIMERE PIÙ IL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO TRA LE PREFERENZE, È POSSIBILE, SOPRATTUTTO PER LE CITTÀ I CUI COMUNI HANNO UN NUMERO DI SCUOLE SUPERIORI A 20, NON POTER ESPRIMERE SCUOLE DI ALTRI COMUNI E ADDIRITTURA DIVENTA PENALIZZANTE PER CHI VOLESSE ESPRIMERE IL CODICE PROVINCIA NELL’ASSEGNAZIONE INTERPROVINCIALE. È COSÌ?

RISPOSTA MIUR:

È COSÌ PER COME È SCRITTO IL COMMA CITATO.

A QUESTO PUNTO PERÒ, TENUTO CONTO CHE IL CODICE COMUNE NON È PIÙ ESPRIMIBILE, E CHE, COME DETTO NEL QUESITO, L’ORDINE DELLE PREFERENZE DIVENTA IN QUESTO SENSO PENALIZZANTE, RITENIAMO CHE L’ART. IN QUESTIONE, COSÌ COME È SCRITTO, DEBBA ESSERE REINTERPRETATO ALLA LUCE DI QUALI SONO LE PREFERENZE ESPRIMIBILI PREVISTE DAL MIUR (SOLO SCUOLE E ANCHE CODICE PROVINCIA PER L’ASSEGNAZIONE INTERPROVINCIALE).

L’INTERPRETAZIONE, QUINDI, NON PUÒ CHE ESSERE QUELLA DI FAR INSERIRE ALMENO UNA SCUOLA DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO CHE SODDISFA L’OBBLIGO RICHIESTO, POI SI POTRANNO INSERIRE SCUOLE DI ALTRI COMUNI E IL CODICE PROVINCIA.

SOTTO QUESTA INTERPRETAZIONE DEVE ESSERE LETTO L’ART. E LE GUIDE CHE SONO STATE PUBBLICATE IN TAL SENSO.

SPERIAMO CHE QUESTA FAQ VENGA LETTA DAGLI UFFICI TERRITORIALI E DAI FUNZIONARI ADDETTI

LE ULTERIORI FAQ

DOMANDA

SONO POSSIBILI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A PUNTEGGIO ZERO?

RISPOSTA

È POSSIBILE.

IN CASO PER ESEMPIO DI RICONGIUNGIMENTO AL GENITORE IL DOCENTE AVRÀ IL PUNTEGGIO PREVISTO (6 PP.) SOLO SE QUEST’ ULTIMO HA UN’ETÀ SUPERIORE A 65 ANNI (L’ETÀ È RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2017).

DOMANDA

 

IL DOCENTE TITOLARE SU POSTO DI SOSTEGNO CHE NON HA TERMINATO IL QUINQUENNIO PUÒ CHIEDERE ASSEGNAZIONE SU POSTO COMUNE?

RISPOSTA

NO.

IL CRITERIO NON CAMBIA TRA I TRASFERIMENTI E L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: IL DOCENTE DI SOSTEGNO A CAUSA DEL VINCOLO QUINQUENNALE PUÒ CHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SU POSTO COMUNE SOLO SE HA SUPERATO TALE VINCOLO.

ALL’INTERNO DEL QUINQUENNIO È DUNQUE POSSIBILE SOLO CHIEDERE POSTI DI SOSTEGNO, DI TIPO SPECIALE O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO.

DOMANDA

IL DOCENTE CHE CHIEDE ANCHE UN ALTRO RUOLO QUALE MODELLO DEVE COMPILARE?

RISPOSTA

IL DOCENTE TITOLARE NEL RUOLO DELLA PRIMARIA CHE VOLESSE SCEGLIERE L’ASSEGNAZIONE ANCHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DOVRÀ E POTRÀ COMPILARE IL RELATIVO MODELLO QUESTA VOLTA ACCEDENDO ALLA SEZIONE “MOBILITÀ ORGANICO DI FATTO PER SCUOLA DELL’INFANZIA” (E VICEVERSA).

IN CIASCUN MODULO SI POTRANNO ESPRIMERE 20 SCUOLE (NEL CASO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE ANCHE IL CODICE PROVINCIA).

SI RAMMENTA CHE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER UN ALTRO ORDINE DI SCUOLA È NON SOLO IN SUBORDINE RISPETTO A QUELLO DI APPARTENENZA MA PUÒ ESSERE RICHIESTO SOLO SE SI È AVUTA LA CONFERMA IN RUOLO NEL RUOLO DI APPARTENENZA E SE SI POSSIEDE IL TITOLO RICHIESTO.

ENTRAMBE LE COSE DEVONO ESSERE DICHIARATE IN UN APPOSITO ALLEGATO PERCHÉ L’UFFICIO NE SIA A CONOSCENZA.