LE IMMISSIONI IN RUOLO STANNO PER COMPLETARSI E NUMEROSE SITUAZIONI DI INCERTEZZA SONO PRESENTI PER COLORO I QUALI HANNO IN ESSERE CONTRATTI DI LAVORO DI NATURA PRIVATISTICA O PUBBLICA.
IN PARTICOLARE, LA SITUAZIONE DIVENTA MOLTO DIFFICOLTOSA DA RISOLVERE PER COLORO CHE, LEGATI DA UN RAPPORTO DI LAVORO CON IMPRESA PRIVATA, SONO COSTRETTI, IN BASE AL CONTRATTO ALL’EPOCA STIPULATO, A DOVER DARE EVENTUALMENTE UN PREAVVISO DI TRE O ADDIRITTURA SEI MESI AL DATORE DI LAVORO.
APPARE EVIDENTE CHE SUSSISTONO NON POCHI PROBLEMI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO QUALE DOCENTE, A CAUSA DELLA MANCATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L’IMPRESA PRIVATA. UNICA VIA DI USCITA, MA E’ OVVIO CHE OCCORRE COMUNQUE AVERE IL BENESTARE DELLA DITTA PRIVATA, E’ QUELLA DI RICHIEDERE IL PART-TIME A SCUOLA IN MODO TALE DA RISOLVERE IL CONTRATTO DI LAVORO PRIVATISTICO IN MANIERA COMPIUTA, CONCILIANDO PERO’ LE DUE ATTIVITA’. OCCORRE ANCHE TENER CONTO CHE LA RICHIESTA DI PART-TIME NEL COMPARTO SCUOLA HA VALIDITA’ PER 2 ANNI.
PER COLORO I QUALI, VICEVERSA, SONO LEGATI DA RAPPORTO DI LAVORO CON L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, NON VI SONO VIE DI USCITA, NEMMENO CHIEDENDO L’ORARIO DI LAVORO PART-TIME CHE E’ CONSENTITO SOLO PER MANTENERE IL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO.
QUINDI, PER CHI HA GIA’ UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO, E VUOLE STIPULARE RAPPORTO DI LAVORO CON LA SCUOLA E’ COSTRETTO A DIMETTERSI DALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA IN ALTRA P.A.
IN QUESTO CASO, INFATTI, NON E’ APPLICABILE L’ART.18 COMMA 3 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA. TALE ARTICOLO PUO’ ESSERE INVOCATO SOLO NEL CASO IN CUI SI HA GIA’ UN RAPPORTO DI LAVORO CON LA SCUOLA (PERFEZIONATO CON L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO) E SI OTTIENE UNA PROPOSTA SUCCESSIVA DI LAVORO IN ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
NON E’ NEMMENO POSSIBILE RICHIEDERE L’ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA IN NESSUNA DELLE DUE ATTIVITA’ PUBBLICHE IN CUI SI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA’; IN QUANTO, A PARTE IL CARATTERE DELLA INCOMPATIBILITA’ PREVISTA DAL DPR 10.1.1957 N,3 COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L.VO 165/2001, IN OGNI CASO TALE ASPETTATIVA NON FA VENIR MENO IL VINCOLO GIURIDICO E CONTRATTUALE CON UNA DELLE DUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
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