IN QUESTI GIORNI SI ASSISTE A NUMEROSI COMUNICATI DA PARTE DI SITI COSIDDETTI SPECIALIZZATI DELLA SCUOLA OVVERO DA PARTE DI DITTE, O PRESUNTE TALI, CHE PROPONGONO, MEDIANTE PAGAMENTO ANCHE DI MODESTE SOMME, DI AIUTARE A PRODURRE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE NELLE SCUOLE DA PARTE DI PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEL RELATIVO TITOLO DI STUDIO PER ACCEDERE A POSTI O CLASSI DI CONCORSO.
TALI SITI GIORNALISTICI O DITTE, INVOCANDO UNA NOTA DEL MIUR DEL 2009, DI RISPOSTA AD UN QUESITO POSTO DALL’UST DI BARI, SOSTENGONO CHE ANCHE COLORO CHE SONO ISCRITTI IN GRADUATORIE DI ISTITUTO DI 1^ – 2^ -3^ FASCIA POSSONO PRODURRE, IN AGGIUNTA ALLE SCUOLE IN CUI RISULTANO REGOLARMENTE ISCRITTI IN GRADUATORIA, DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE. PER FARE QUESTO PROPONGONO, IN MOLTI CASI COME DETTO DIETRO PAGAMENTO DI PICCOLE SOMME, UN SOFTWARE CHE FACILITA L’INVIO ALLE SCUOLE DELLA “MAD”
PIU’ VOLTE INTERPELLATI SULLA QUESTIONE, ABBIAMO SOTTOLINEATO CHE LA NOTA DEL MIUR DEL 2009, FRA L’ALTRO DI RISPOSTA AD UN QUESITO ATTINENTE ALLE NOMINE SU POSTI DI SOSTEGNO, E’ STATA AMPIAMENTE SUPERATA DA VARIE CIRCOLARI DEL MIUR FRA CUI L’ULTIMA E’ LA NOTA MIUR PROT.24306 DEL 1^ SETTEMBRE 2016 – ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA PARTE DEGLI UFFICI TERRITORIALI E DELLE SCUOLE-
EBBENE, A PAGINA 4 DELLA PREDETTA NOTA – IN RIFERIMENTO ALLE SUPPLENZE PER POSTI DI SOSTEGNO E, OVVIAMENTE ESTENSIBILE ANCHE AI POSTI COMUNI O CURRICULARI, COSI’ VIENE PRECISATO: “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.”
IN SOSTANZA SOLO COLORO CHE NON SONO INCLUSI IN ALCUNA GRADUATORIA DI ISTITUTO, A PRESCINDERE DALLA FASCIA, POSSONO PRODURRE DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE (IN UNA SOLA PROVINCIA E’ ANCHE PRECISATO,) E NON GIA’ DA COLORO CHE FIGURANO ISCRITTI IN GRADUATORIE DI ISTITUTO
D’ALTRA PARTE, LASCIARE LIBERTA’ DI INSERIMENTO A DISPOSIZIONE IN ALTRE PROVINCE E IN ALTRE SCUOLE, ALTEREREBBE E VIOLEREBBE QUANTO SANCITO DAL REGOLAMENTO SULLE SUPPLENZE CIRCA L’OBBLIGO DI PRESENZA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE SUPPLENZE IN UNA SOLA PROVINCIA E PER NON PIU’ DI 10 SCUOLE (INFANZIA E PRIMARIA) OVVERO 20 (SCUOLE SECONDARIE).
RITENIAMO CHE IL MIUR, NELLA IMMINENTE NOTA CHE REGOLERA’ IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE PER L’A.S. 2017/2018, DEBBA CHIARIRE DEFINITIVAMENTE IN MANIERA PUNTUALE TALE ASPETTO (PER QUANTO CI RIGUARDA GIA’ CHIARO), AL FINE DI EVITARE SITUAZIONI IN CUI DOCENTI INCLUSI IN GRADUATORIE DI ISTITUTO AGGIRINO “L’OSTACOLO” DELLA PRESENZA IN UNA SOLA PROVINCIA CON LA MESSA A DISPOSIZIONE.