MOLTI DOCENTI ASSUNTI DAL 1^ SETTEMBRE 2017 HANNO CONTESTUALMENTE RICHIESTO L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO IN REGIME DI PART-TIME
GLI STESSI CI CHIEDONO, ORA, LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA.
CIO’ POSTO, PRECISIAMO:
a) AI SENSI DELLA NOTA MIUR 3616 DEL 05-11-2015 IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA È SUBORDINATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO PER ALMENO CENTOTTANTA GIORNI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO, DI CUI ALMENO CENTOVENTI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE.
b) IL DOCENTE DOVRA’ ASSICURARE, ANCHE SE IN REGIME DI PART-TIME L’OBBLIGO DELLE 50 ORE DI FORMAZIONE PREVISTE, I CENTOTTANTA GIORNI DI SERVIZIO E I CENTOVENTI GIORNI DI ATTIVITÀ DIDATTICA SONO PROPORZIONALMENTE RIDOTTI IN RAGIONE DELL’ORARIO EFFETTUATO; .
C) PERTANTO CHI È ASSUNTO IN RUOLO IN REGIME DI PART TIME DOVRÀ COMUNQUE SVOLGERE PER INTERO E SENZA NESSUN RIPROPORZIONAMENTO LE 50 ORE DI FORMAZIONE, MENTRE I 180 GG E I 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICA VANNO RIPROPORZIONATI IN RAGIONE ALL’ORARIO.
D) QUANTO DETTO DEVE INTENDERSI VALIDO ANCHE PER CHI HA OTTENUTO UN PASSAGGIO DI RUOLO E RICHIESTO IL PART TIME.
FACCIAMO UN ESEMPIO: DOCENTE CON 9 ORE ANZICHE’ DI 18,:
DETTO DOCENTE SVOLGERA’ 90 GG. DEI 180 PREVISTI E 60 DEI 120 PREVISTI.
PER GLI IMMESSI IN RUOLO SULLA PRIMARIA LA PROPORZIONE AVVERRA’ FACENDO RIFERIMENTO ALLE 24 ORE SETTIMANALI.
QUALORA NELL’ANNO SCOLASTICO NON SIANO STATI PRESTATI 180 GIORNI DI CUI 120 DI EFFETTIVO SERVIZIO (OVVERO I GIORNI RIDOTTI SECONDO IL REGIME DI PART-TIME), LA PROVA È PROROGATA DI UN ANNO SCOLASTICO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, DALL’ORGANO COMPETENTE PER LA CONFERMA IN RUOLO.
PER DARE LUOGO AL PROVVEDIMENTO DI PROROGA È SUFFICIENTE IL SEMPLICE ACCERTAMENTO – AL QUALE LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEVE RICHIAMARSI – DELLA MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PER ALMENO 180 /120 GIORNI NELL’ANNO SCOLASTICO.
PERTANTO, LA PROVA È PROROGATA, ANCHE PER I SUCCESSIVI ANNI SCOLASTICI, IN RELAZIONE A PERIODI DI CONGEDO O ASPETTATIVE A QUALUNQUE TITOLO CONCESSI, IVI COMPRESI I PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO A NORMA DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204 SULLE LAVORATRICI MADRI (CONGEDO PER MATERNITÀ).
È CHIARO QUINDI CHE IL PERIODO DI PROVA PUÒ ESSERE RIMANDATO SENZA LIMITI DI ANNI QUALORA NON SI RAGGIUNGANO I 180/120 GG. DI SERVIZIO (È POSSIBILE, INFATTI, CHE IL DOCENTE, ANCHE PER PIÙ ANNI SCOLASTICI, SI ASSENTI A CAUSA DELLA FRUIZIONE DI ASPETTATIVE PER MOTIVI DI FAMIGLIA, MALATTIA, CONGEDI PER MATERNITÀ ECC. TALI DA NON PERMETTERE PER OGNI ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO IL RAGGIUNGIMENTO DEI GG. EFFETTIVI DI SERVIZIO PREVISTI).
RICORDIAMO, VISTO CHE SU QUESTO ASPETTO SI FA SEMPRE MOLTA CONFUSIONE, CHE DIVERSO INVECE È IL CASO DELL’ESITO SFAVOREVOLE DELL’ANNO DI PROVA.
L’ART. 1 COMMA 119 DELLA LEGGE 107/2015, RICONFERMANDO QUANTO GIÀ DISPOSTO DALL’ART. 439 DEL DLGS 297/94, PREVEDE CHE IN CASO DI VALUTAZIONE NEGATIVA DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA, IL PERSONALE PROVA DOCENTE ED EDUCATIVO È SOTTOPOSTO AD UN SECONDO PER SECONDO PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA, NON RINNOVABILE.
NEI CENTOTTANTA GIORNI SONO COMPUTATE TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL SERVIZIO SCOLASTICO, IVI COMPRESI
1) PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE,
2) GLI ESAMI E GLI SCRUTINI ED OGNI ALTRO IMPEGNO DI SERVIZIO, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI RIFERIBILI A FERIE, ASSENZE PER MALATTIA, CONGEDI PARENTALI, PERMESSI RETRIBUITI E ASPETTATIVA.
3) VA COMPUTATO ANCHE IL PRIMO MESE DEL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITÀ DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA.
DETTO QUANTO SOPRA, DEVONO ESSERE CONSIDERATI, PURCHÉ RICOMPRESI NEL PERIODO EFFETTIVO DI SERVIZIO:
- TUTTE LE DOMENICHE, I GIORNI FESTIVI E LE FESTIVITÀ SOPPRESSE, LE VACANZE PASQUALI E NATALIZIE.
- IL PERIODO FRA IL 1° SETTEMBRE E L’INIZIO DELLE LEZIONI, SE SONO PREVISTE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.
- I PERIODI D’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DOVUTI A RAGIONI DI PUBBLICO SERVIZIO (CHIUSURA SCUOLE, ELEZIONI ECC).
- I GIORNI DEDICATI AGLI ESAMI E SCRUTINI, COMPRESI GLI ESAMI DI STATO, SE VI SI PARTECIPA PER LA CLASSE DI CONCORSO DI INSEGNAMENTO.
- IL PRIMO MESE DI CONGEDO PER MATERNITÀ/INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVI COMPLICANZE.
- IL PERIODO DI SERVIZIO OLTRE AL 30 APRILE, PER DOCENTI RIENTRATI IN SERVIZIO E IMPIEGATI IN ATTIVITÀ DIDATTICHE CHE RIENTRINO NELLA CLASSE DI CONCORSO DI TITOLARITÀ.
- LA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INDETTI DALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI QUELLI ORGANIZZATI A LIVELLO DI ISTITUTO IL PERIODO PRESTATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE INCARICATO.
- IL SERVIZIO PRESTATO IN QUALITÀ DI COMPONENTE LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A CATTEDRE.
- IL PERIODO COMPRESO TRA L’ANTICIPATO TERMINE DELLE LEZIONI A CAUSA DI ELEZIONI POLITICHE E LA DATA PREVISTA DAL CALENDARIO SCOLASTICO (C.M. 180 DELL’1 1.7.1979).
- I PERIODI DI ASPETTATIVA PER MANDATO PARLAMENTARE.
NEL CONTEGGIO DEI 180 GIORNI NON VANNO CONSIDERATI:
- I GIORNI DI FERIE, DI ASSENZA PER MALATTIA (COMPRESO L’INFORTUNIO) E DI ASPETTATIVA PER RAGIONI FAMILIARI O ALTRE ASPETTATIVE (A MENO CHE LA LEGGE CHE LE REGOLA NON PREVEDA ESPLICITAMENTE CHE SONO CONSIDERATE NEL PERIODO DI PROVA).
- LE VACANZE ESTIVE.
- I PERIODI DI CONGEDO DI MATERNITÀ/INTERDIZIONE DAL LAVORO (ESCLUSO IL PRIMO MESE), DI CONGEDO PARENTALE O DI MALATTIA DEL BAMBINO, ANCHE SE RETRIBUITI, PREVISTI DAL T.U. 151/2001.
- I PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI (ES. CONGEDO MATRIMONIALE, PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI, PER LUTTO, LEGGE 104/92 ECC.).
PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE, NEI CENTOVENTI GIORNI SONO CONSIDERATI :
- I GIORNI EFFETTIVI DI LEZIONE SIA I GIORNI IMPIEGATI PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PREORDINATA AL MIGLIORE SVOLGIMENTO DELL’AZIONE DIDATTICA, IVI COMPRESE QUELLE VALUTATIVE, PROGETTUALI, FORMATIVE E COLLEGIALI.