L’UST DI FOGGIA IL 25 SETTEMBRE DOVREBBE TERMINARE LA PRIMA FASE DEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI (FATTE SALVE ULTERIORI CONVOCAZIONI PER DISPONIBILITA’ SOPRAGGIUNTE OVVERO RINUNCE). IL 25 SETTEMBRE, POI, ANCHE LE SCUOLE DOVRANNO PUBBLICARE LE GRADUATORIE DEFINITIVE D’ISTITUTO PER CUI SI DOVRA’ PROCEDERE A RICONVOCARE PER CONFERIRE LE SUPPLENZE TEMPORANEE OVVERO ANNUALI RELATIVAMENTE A POSTI OVVERO CLASSI DI CONCORSO PER LE QUALI SONO ESAURITE LE GRADUATORIE PROVINCIALI.
DETTO QUANTO SOPRA, MOLTI DOCENTI, IN PREVISIONE DELLE CONVOCAZIONI DELL’UST O RICONVOCAZIONI DA PARTE DEI DIR.SCOL.CI, CHIEDONO QUALI SONO GLI EFFETTI CONSEGUENTI A:
1=MANCATA ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
2=MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE
3=ABBANDONO DELLA SUPPLENZA DOPO L’ASSUNZIONE
PER RISPONDERE A TALI QUESITI OCCORRE PRIMA DI TUTTO DISTINGUERE FRA I SOGGETTI GIURIDICI CHE CONFERISCONO LE NOMINE, OSSIA A SECONDO CHE SI TRATTI DELL’UST OPPURE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
PRIMA IPOTESI: CONFERIMENTO SUPPLENZA DA PARTE DELL’UST
- MANCATA ACCETTAZIONE DELLA NOMINA OVVERO ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE
RINUNCIARE ALLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE OVVERO ESSERE ASSENTI ALLA CONVOCAZIONE DALLE GAE COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE SUPPLENZE, PER L’ANNO SCOLATICO IN CORSO, SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO MA SOLO PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO O STESSA CLASSE DI CONCORSO. LA SANZIONE VALE SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IN OGNI CASO RESTA FERMA LA POSSIBILITA’ SIA DI ESSERE CONVOCATI DALLE GAE PER EVENTUALE ALTRO POSTO O CLASSE DI CONCORSO OVVERO ESSERE COMUNQUE CONVOCATI DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO ANCHE PER LA CLASSE DI CONCORSO PER CUI SI È RINUNCIATO DALLE GAE.
2= MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOPO AVER ACCETTATO LA PROPOSTA DI INCARICO
DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE, EFFETTUATA SIA PER ESSERE STATO PERSONALMENTE PRESENTE ALLA CONVOCAZIONE OVVERO PERCHE’ SI ERA RILASCIATA DELEGA AL DIRIGENTE DELL’UST OVVERO A PERSONA MUNITA DI DELEGA, COMPORTA L’IMPOSSIBILITÀ DI ACCETTARE ALTRE PROPOSTE DI ASSUNZIONE DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, PER LO STESSO O PER ALTRO INSEGNAMENTO OVVERO PER LA STESSA O ALTRA CLASSE DI CONCORSO.
LA MANCATA ASSUNZIONE DI SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE, ATTUATASI ANCHE MEDIANTE LA PRESENTAZIONE PREVENTIVA DI DELEGA, SALVO CHE NON SI GIUSTIFICHINO I VALIDI MOTIVI CHE NE HANNO IMPEDITO L’ASSUNZIONE, COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE SUPPLENZE, PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO, SIA SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO CHE DI QUELLE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO, PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO.
LA SANZIONE VALE SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO.
IN QUESTO CASO SARÀ POSSIBILE SOLO ESSERE CONVOCATI DALLE GI (INDIPENDEMENTE DALLA FASCIA) PER DIVERSO POSTO O CLASSE DI CONCORSO.
3= ABBANDONO DELLA SUPPLENZA DOPO L’ASSUNZIONE
OVE ALL’ACCETTAZIONE CONSEGUI L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO E, SUCCESSIVAMENTE ABBANDONI IL SERVIZIO, A MENO CHE NON SIA DOVUTO A GIUSTIFICATI MOTIVI SUFFRAGATI DA OBIETTIVA DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA, COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE SUPPLENZE, SIA SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO CHE DI QUELLE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO, PER TUTTE LE GRADUATORIE DI INSEGNAMENTO.
LA SANZIONE VALE SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO.
OVVIAMENTE, IN TALE ULTIMO CASO NON SARÀ PIÙ POSSIBILE OTTENERE PROPOSTE DI SUPPLENZA PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO SIA PER LE GAE, SIA PER LE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER TUTTI I POSTI O CLASSE DI CONCORSO PER CUI SI È INSERITI.
SECONDA IPOTESI: CONFERIMENTO SUPPLENZA DA PARTE DEL CAPO DI ISTITUTO
- MANCATA ACCETTAZIONE DELLA NOMINA OVVERO ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE
LA RINUNCIA AD UNA PROPOSTA CONTRATTUALE O ALLA SUA PROROGA O CONFERMA RIPETUTA PER DUE VOLTE NELLA MEDESIMA SCUOLA, A MENO CHE NON SIA DOVUTA A GIUSTIFICATI MOTIVI SUFFRAGATI DA OBIETTIVA DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA, COMPORTA, ESCLUSIVAMENTE PER GLI ASPIRANTI TOTALMENTE INOCCUPATI AL MOMENTO DELL’OFFERTA DI SUPPLENZA, LA COLLOCAZIONE IN CODA ALLA RELATIVA GRADUATORIA DI SECONDA O TERZA FASCIA. LA SANZIONE VALE SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO.
GIOVA EVIDENZIARE CHE:
A) LA RINUNCIA AD UN INCARICO O ALLA SUA PROROGA/CONFERMA È RIFERITA ALLA STESSA SCUOLA E DEVE ESSERE STATA EFFETTUATA PER 2 VOLTE (IL PRIMO RIFIUTO NON COMPORTERÀ QUINDI ALCUNA SANZIONE);
B) LA SANZIONE EVENTUALMENTE ACCERTATA NON PROVOCA LA CANCELLAZIONE DALLE GRAD.ISTITUTO, MA SOLO LA COLLOCAZIONE IN CODA ALLA SECONDA O TERZA FASCIA PER QUEL DETERMINATO POSTO O CLASSE DI CONCORSO (PER IL SOLO ANNO SCOLASTICO IN CORSO);
C) LA SANZIONE SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AGLI ASPIRANTI CHE, AL MOMENTO DELLA PROPOSTA DI SUPPLENZA E PER IL PERIODO DELLA SUPPLENZA STESSA, RISULTINO TOTALMENTE INOCCUPATI QUINDI AVER FORNITO ACCETTAZIONE A SUPPLENZA PER PIU’ SCUOLE PER POI ACCETTARE UNA DELLE SUPPLENZE PROPOSTE NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE NELLE ALTRE SCUOLE.
2= MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOPO AVER ACCETTATO LA PROPOSTA DI INCARICO
LA RINUNCIA AD UNA PROPOSTA CONTRATTUALE O ALLA SUA PROROGA O CONFERMA RIPETUTA PER DUE VOLTE NELLA MEDESIMA SCUOLA, A MENO CHE NON SIA DOVUTO A GIUSTIFICATI MOTIVI SUFFRAGATI DA OBIETTIVA DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA, COMPORTA, ESCLUSIVAMENTE PER GLI ASPIRANTI TOTALMENTE INOCCUPATI AL MOMENTO DELL’OFFERTA DI SUPPLENZA, LA COLLOCAZIONE IN CODA ALLA RELATIVA GRADUATORIA DI SECONDA O TERZA FASCIA. LA SANZIONE VALE SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO.
IN QUESTO CASO:
A) LA RINUNCIA AD UN INCARICO O ALLA SUA PROROGA/CONFERMA È RIFERITA ALLA STESSA SCUOLA E DEVE ESSERE STATA EFFETTUATA PER 2 VOLTE (IL PRIMO RIFIUTO NON COMPORTERÀ QUINDI ALCUNA SANZIONE);
B) LA SANZIONE EVENTUALMENTE ACCERTATA NON PROVOCA LA CANCELLAZIONE DALLE GRAD.ISTITUTO, MA SOLO LA COLLOCAZIONE IN CODA ALLA SECONDA O TERZA FASCIA PER QUEL DETERMINATO POSTO O CLASSE DI CONCORSO (PER IL SOLO ANNO SCOLASTICO IN CORSO).
C) LA MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INCARICO DA GRADUATORIA DI ISTITUTO DA PARTE DEL DIR.SCOL.CO COMPORTA, A MENO CHE NON SIA DOVUTA A GIUSTIFICATI MOTIVI SUFFRAGATI DA OBIETTIVA DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE SUPPLENZE PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO IN TUTTE LE SCUOLE IN CUI SI È INCLUSI NELLE RELATIVE GRADUATORIE. SI RIPETE SOLO PER COLORO SONO INOCCUPATI MA NON VALE PER COLORO CHE ASSUMONO SERVIZIO IN ALTRA SCUOLA CUI ERA STATA DATA DISPONIBILITA’ PER LA PROPOSTA DI SUPPLENZA.LA SANZIONE VALE SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO. TALE SANZIONE NON SI APPLICA IN CASO DI SUPPLENZA CONFERITA DALLE “VECCHIE” GRADUATORIE IN ATTESA DELLE NUOVE. SARÀ POSSIBILE OTTENERE PROPOSTE DI SUPPLENZA DALLE GI SOLO PER ALTRI POSTI O CLASSE DI CONCORSO.
3= ABBANDONO DELLA SUPPLENZA DOPO L’ASSUNZIONE
OVE, DOPO AVER ACCETTATO LA SUPPLENZA ED ASSUNTO SERVIZIO, SI DECIDE DI ABBANDONARE L’INCARICO, COMPORTA, A MENO CHE NON SIA DOVUTO A GIUSTIFICATI MOTIVI SUFFRAGATI DA OBIETTIVA DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA, LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE SUPPLENZE PER TUTTE LE GRADUATORIE DI INSEGNAMENTO IN TUTTE LE SCUOLE IN CUI SI È INCLUSI NELLE RELATIVE GRADUATORIE. LA SANZIONE VALE SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO.
IN QUESTO CASO:
LA SANZIONE NON SI APPLICA IN CASO DI SUPPLENZA CONFERITA DALLE “VECCHIE” GRADUATORIE IN ATTESA DELLE NUOVE. NON SARÀ PIÙ POSSIBILE OTTENERE PROPOSTE DI SUPPLENZA DALLE GRAD.ISTITUTO ANCHE PER ALTRI POSTI O CLASSE DI CONCORSO. RIMANE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE CONVOCATI DALLE GAE ANCHE PER LA CLASSE DI CONCORSO PER CUI SI È SUBITA LA SANZIONE.
VEDIAMO ORA ALTRI CASI SOTTOPOSTI ALLA NOSTRA ATTENZIONE
- NON SI RISPONDE IN TEMPO AD UNA EVENTUALE CONVOCAZIONE
LA MANCATA RISPOSTA NEI TERMINI PREVISTI, AD UNA QUALSIASI PROPOSTA DI CONTRATTO PER CUI LA COMUNICAZIONE EFFETTUATA DALLA SCUOLA DEBBA CONSIDERARSI EFFETTIVAMENTE PERVENUTA AL DESTINATARIO (FAX, TELEGRAMMA, MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA, TELEFONATA CON RISPOSTA INTERLOCUTORIA), EQUIVALE ALLA RINUNCIA ESPLICITA. - IN SEVIZIO FINO ALL’“AVENTE TITOLO” E POSSIBILITA’ DI LASCIARE QUESTA SUPPLENZA PER ALTRA SUPPLENZA. I CASI INOLTRE IN CUI SI SUBISCONO DELLE SANZIONI
NON È POSSIBILE LASCIARE UNA SUPPLENZA “FINO AVENTE TITOLO” PER ALTRA SUPPLENZA SEMPRE “FINO AVENTE TITOLO”;
È SEMPRE CONSENTITO LASCIARE UNA SUPPLENZA “IN ATTESA DELL’AVENTE TITOLO” PER ACCETTARNE ALTRA ATTRIBUITA A TITOLO DEFINITIVO (DI QUALUNQUE TIPOLOGIA DI SUPPLENZA SI TRATTI, BREVE O AL 30/6-31/8, ANCHE ATTRIBUITA DA MAD, PURCHÉ ABBIA UNA DATA CERTA - SUPPLENZA BREVE CON DATA CERTA. POSSIBILITA’ DI LASCIARE DETTA SUPPLENZA PER ALTRA SUPPLENZA BREVE
NON È MAI CONSENTITO LASCIARE UNA SUPPLENZA TEMPORANEA CON DATA CERTA PER ALTRA SUPPLENZA TEMPORANEA - SUPPLENZA BREVE ASSEGNATA DALLE GRAD. ISTITUTO E CONVOCAZIONE DALLE GRAD.ISTITUTO ALTRA SCUOLA PER UNA SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI. È SEMPRE POSSIBILE LASCIARE UNA SUPPLENZA BREVE PER ALTRA SUPPLENZA ASSEGNATA DIRETTAMENTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI, AL 30/6 O AL 31/8. CIÒ INDIPENDENTEMENTE DALLA CONSISTENZA ORARIA DELLA SUPPLENZA
- RINUNCIARE AD UNO SPEZZONE ORARIO PER ACCETTARE UN POSTO INTERO
CIO’ E’ POSSIBILE ESCLUSIVAMENTE QUANDO SI TRATTA DI CONVOCAZIONI DALLE GAE. INFATTI, NELLE SUPPLENZE GAE, COLORO CHE HANNO ACCETTATO UNA SUPPLENZA AD ORARIO RIDOTTO PER MANCANZA DI POSTI INTERI, OLTRE AD ESSERE RICONVOCATI IN CASO DI SUCCESSIVE DISPONIBILITÀ DI CATTEDRE COMPLETE VACANTI, COME PREVISTO DALL’ART. 3, COMMA 5 DEL D.M. 131/2007, POSSONO RINUNCIARE ALLO SPEZZONE PER ACCETTARE UNA SUPPLENZA SU POSTO INTERO SINO AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO. PERTANTO, È CONSENTITO RINUNCIARE AD UNO SPEZZONE PER ACCETTARE UNA SUPPLENZA SU POSTO INTERO SINO AL 30 GIUGNO O SINO AL 31 AGOSTO, PURCHÉ ALL’ATTO DELLA CONVOCAZIONE NON FOSSERO DISPONIBILI CATTEDRE O POSTI INTERI. CIÒ È PERÒ RIFERITO ALL’ART. 3 DEL D.M. 131/07 OVVERO ALLE OPERAZIONI DELLE SUPPLENZE ATTRIBUITE AGLI UFFICI TERRITORIALE CON LO SCORRIMENTO DELLE RELATIVE GRADUATORIE. QUANTO DETTO NON È QUINDI APPLICABILE ALLE CONVOCAZIONI DALLE GRAD.ISTITUT - LASCIARE UNA SUPPLENZA ATTRIBUITA DALLE “VECCHIE” GRADUATORIE PER ALTRA CONFERITA DALLE NUOVE
IL DOCENTE HA LA FACOLTÀ DEL SUPPLENTE IN SERVIZIO A TITOLO PROVVISORIO, NOMINATO IN BASE ALLE PRECEDENTI GRADUATORIE, LASCIARE LA SUPPLENZA IN ATTO PER ACCETTARNE ALTRA DI QUALSIASI TIPOLOGIA (QUINDI ANCHE SUPPLENZA “BREVE”) PROPOSTAGLI SULLA BASE DELLE NUOVE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO (DEFINITIVE). - LE SANZIONI PREVISTE PER LE SUPPLENZE FINO AI 10 GIORNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
LA MANCATA ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE FORMULATA SECONDO LE SPECIFICHE MODALITÀ STABILITE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO MINISTERIALE COMPORTA LA CANCELLAZIONE DELL’ASPIRANTE, RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA INTERESSATA, DALL’ELENCO DI COLORO CHE DEVONO ESSERE INTERPELLATI CON PRIORITÀ PER TALI TIPOLOGIE DI SUPPLENZE;
TALE SANZIONE SI APPLICA SOLO AGLI ASPIRANTI CHE ABBIANO ESPLICITAMENTE RICHIESTO L’ATTRIBUZIONE DI TALE TIPOLOGIE DI SUPPLENZE E CHE, ALL’ATTO DELL’INTERPELLO, RISULTINO NON TITOLARI DI ALTRO RAPPORTO DI SUPPLENZA O NON AVER GIÀ FORNITO ACCETTAZIONE PER ALTRA PROPOSTA DI ASSUNZIONE;
PER GLI ASPIRANTI PARZIALMENTE OCCUPATI AVENTI TITOLO AL COMPLETAMENTO D’ORARIO, LA RINUNCIA NON DÀ LUOGO AD ALCUNA SANZIONE. LE SANZIONI SI APPLICANO SOLO ALL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO.
ULTERIORI QUESITI POSSONO ESSERE PROPOSTI AL NOSTRO INDIRIZZO MAIL [email protected]