L’Inps, con il messaggio n. 4282, del 31/10/2017, ha fornito ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in merito alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità.
In sostanza, come regolamenta l’INPS, il medico fiscale è obbligato ad effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, nel caso il dipendente sia assente al proprio domicilio, per definire il processo di verifica delle assenze per malattia. Aspetto diverso è il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio. Tale procedura è effettuata dalla P.A. (la scuola nel nostro caso) mediante una istruttoria sulla quale può essere chiesta anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Inps, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.
L’INPS dovrà riempire il modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” ove dovrà riportare la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. Tale modello deve essere consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale, ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio. Nel suddetto modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrativa”, illustrando nelle note che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Il datore di lavoro pubblico, infatti, ha l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione e non noti invece all’Inps. La scuola, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, potrà richiedere al CML competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione; se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione deve esprimere tale valutazione di giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; si registrerà, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.