Funzione Pubblica – Pubblicato regolamento su incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 60, l. n. 190 del 2012).

COMUNICATO FUNZIONE PUBBLICA

A conclusione del tavolo tecnico al quale hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI, è stato adottato il documento avente ad oggetto “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”. La sua funzione è quella di supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Esso porta una serie di criteri che, a titolo esemplificativo, individuano gli incarichi -sia retribuiti che a titolo gratuito- vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Tale esemplificazione, dunque, non esaurisce i casi di preclusione: è espressamente premesso che «rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività».

I criteri seguiti sono: abitualità e professionalità, ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 3/57, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con part-time superiore al 50%; per tutti quello del conflitto d’interessi ed altri che comunque prescindono dall’orario di lavoro.

Viene specificato che l’incarico presenta il carattere della professionalità «laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003)».

Rientrano nel divieto anche gli incarichi «che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti».

Ancor più strette le maglie per il criterio del conflitto d’interessi, che esclude qualunque incarico ricevuto da soggetti estermi all’ente, con cui quest’ultimo abbia avuto rapporti.

Fra gli incarichi preclusi a tutti i dipendenti a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro spiccano quelli che interferiscano con l’attività ordinaria svolta dal dipendente dell’amministrazione pubblica ed il suo orario di lavoro, nonché quelli che si svolgano «utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell’ufficio» e comunque senza autorizzazione, laddove richiesta.

 

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE