DALL’A.S. 2019/2020, PER EFFETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL D.L.VO 65/2017:
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)
viene stabilito che per accedere agli asili nido quali educatori occorre conseguire
la qualificazione universitaria prevedendo il conseguimento della
laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad
indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per
l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per
complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le
universita'.
Quindi non solo la laurea in scienze dell'educazione ma anche il
conseguimento di 60 CFU da conseguire nelle Università,
anche telematiche.
Lo stesso decreto prevede, in via transitoria, che possono accedere
al profilo di educatore negli asili nido anche:
—–previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline [socio-psico-pedagogiche], da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale”
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