CI VENGONO, ANCHE A CHIUSURA DI ANNO SCOLASTICO, SEGNALATI NUMEROSI CASI IN CUI I DIRIGENTI SCOLASTICI (NON TUTTI PER FORTUNA), CERCANO DI IMPEDIRE (VIOLANDO PRECISE NORME CONTRATTUALI) LA FRUIZIONE DI FERIE E PERMESSI PERSONALI A DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. INVERO, TALE SITUAZIONE SI VERIFICHEREBBE MAGGIORMENTE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA, MOLTO MENO NELLE SCUOLE SECONDARIE.
PUR COMPRENDENDO LE RAGIONI CHE SPESSO SONO POSTE A BASE DEL DINIEGO (COMUNQUE E SI RIPETE ILLEGITTIMO SE IL DOCENTE GIUSTIFICA L’ASSENZA), VEDI DIFFICOLTA’ ORGANIZZATIVE ED ALTRO, NON POSSIAMO NON SOTTOLINEARE CHE SPESSO, PURTROPPO, QUESTO ACCADE PER MERO E PROPRIO ARBITRIO E SENZA ALCUNA RISPOSTA SCRITTA DA PARTE DEL D.S. ALLA RICHIESTA DEL DOCENTE.
CIO’ PREMESSO, OCCORRE INNANZI TUTTO RILEVARE COME IN TALE CONTESTO ASSUME MOLTA IMPORTANZA IL RUOLO DELLE RSU DELLE SCUOLE CHE, ALL’INIZIO DELL’ANNO, IN SEDE DI CONTRATTO DI ISTITUTO O DI ACCORDO PER LE RELAZIONI SINDACALI, DEVONO INDICARE E CONCORDARE I CRITERI DI FRUIZIONE DELLE FERIE E PERMESSI (IVI COMPRESI I PERMESSI PER LA FORMAZIONE, ANCHE QUI SI ASSISTE A COMPORTAMENTI ANOMALI E DISCRIMINANTI FRA I DOCENTI).
AL FINE, COMUNQUE, DI CONSENTIRE UNA COMPLETA E DETTAGLIATA INFORMAZIONE SULLA NORMATIVA CONTRATTUALE CHE REGOLA I DUE DIRITTI, ALLEGHIAMO UN NOSTRO NOTIZIARIO IN CUI L’ARGOMENTO E’ STATO PIU’ VOLTE TRATTATO.
NON VORREMMO, FRA L’ALTRO, CHE SI VERIFICASSE QUANTO GIA’ ACCADUTO IN UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA CON RELATIVA CONDANNA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
INFATTI:
Un docente richiedeva 5 giorni di permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 cumulando 3 giorni di permesso per motivi personali più 2 dei 6 giorni di ferie a disposizione da poterli commutare in permessi.
Il Dirigente Scolastico respingeva la richiesta sostenendo che i giorni di permesso sono subordinati all’autorizzazione del Dirigente Scolastico, il quale dovrà valutare se detta fruizione possa:
- a) compromettere la regolare erogazione del pubblico servizio;
- b) generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo la previsione dell’art. 1 cc. 54 e 56 L. 228/2012.
Il docente, ritenendo la fruizione dei giorni un diritto e non una concessione, si assentava dal servizio per i 5 giorni richiesti.
Il Dirigente comminava una sanzione disciplinare per ingiustificata assenza di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 2 giorni.
Il Giudice, dal suo canto, in sede giudiziaria ha annullato l’irrogazione della sanzione disciplinare e condannato il Dirigente alle spese.
Ove dovessero nel prossimo anno scolastico verificarsi episodi di tal tipo, investiremo il nostro ufficio legale per la valutazione del caso ed eventuale proposizione di analogo ricorso, con condanna alle spese a carico del dirigente scolastico, in caso di soccombenza della Amministrazione. Non resteremo, inermi, di fronte a tale “abuso” e interesseremo della questione anche il MIUR (non serve a nostro avviso interessare l’USR Puglia in quanto la stessa da tempo avrebbe dovuto, attesa la rilevanza della questione, emanare nota per i DS invitandoli al rispetto delle norme contrattuale, ma come al solito…….campa cavallo) affinchè intervenga con azioni anche a carattere disciplinare per i Dirigenti che persistono in tali illegittimi e arbitrari comportamenti
IN CONCLUSIONE, INOLTRE, INVITIAMO I DOCENTI A PRODURRE SEMPRE DOMANDA SCRITTA AL DIRIGENTE CHE, OVE INTENDA NON CONCEDERE TALE BENEFICIO, DEVE FORMALIZZARE LA RISPOSTA PRECISANDO I MOTIVI E LA FONTE NORMATIVA A SOSTEGNO DELLA DECISIONE.