E’ stato firmato il contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019.
I PRINCIPALI PUNTI DELL’ACCORDO
– La validità triennale, con clausola di riapertura per far fronte a subentrate esigenze. Le operazioni rimangono annuali e così pure la facoltà di presentare domanda se in possesso dei requisiti.
– L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti gli interessati per i previsti motivi di ricongiungimento e cura, indipendentemente dall’esito della mobilità. Questo rappresenta un deciso superamento rispetto al precedente CCNI che limitava il movimento all’interno della provincia se successivo al trasferimento interprovinciale, salvo il beneficio della precedenza.
– Possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, in deroga, su posto di sostegno anche ai docenti senza specializzazione che abbiano un servizio almeno annuale su sostegno, ovviamente fatto salvo il requisito di ricongiungimento/cura e al termine della sequenza operativa che prevede ogni tutela per i docenti con titolo sia di ruolo che supplenti.
– Discipline di indirizzo dei licei musicali: utilizzazioni e accantonamento delle quote-orario ai precari, solo per conferma e a salvaguardia della continuità didattica. Si tratta di una fase transitoria che si applica esclusivamente per l’a.s. 2019/2020, nell’ottica di procedere con la necessaria gradualità omologando le disposizioni previste per le altre classi di concorso ed in armonia con quanto previsto dal CCNI SULLA MOBILITA’
– Accesso alle domande di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per i docenti delle medesime discipline (licei musicali), in subordine alle operazioni di cui al punto sopra per il solo primo anno di vigenza del CCNI. Per gli a.s.2020/2021 e 2021/2022 i movimenti saranno a regime.
Potranno fare domanda di assegnazione anche i docenti FIT assunti da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018, Si tratta dei docenti che hanno partecipato al concorso riservato del 2018, su cui l’amministrazione ha
Nelle domande di assegnazione è stata resa obbligatoria l’indicazione, fra le preferenze, del comune o distretto subcomunale in cui si svolgono le attività di assistenza e/o cura, o dove risiede il familiare al quale si chiede il ricongiungimento.
Nel caso di omissione del codice sintetico e di contestuale espressione di scuole di altri comuni, la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza
NON APPENA IN POSSESSO DEL TESTO, COME AL SOLITO, FORNIREMO DETTAGLIATO COMMENTO,