MOBILITA’ AZIONI LEGALI A TUTELA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

MOBILITA’ DOCENTI 2019/2020

ELENCO INIZIATIVE LEGALI ATTUABILI

A seguito della pubblicazione degli esiti dei trasferimenti del personale docente per il prossimo anno scolastico e, tenuto conto di quanto sta accadendo in termini di rettifiche e revoche a parte dei predetti trasferimenti, senza, fra l’altro, che, allo stato, il Miur abbia fornito le motivazioni relative  all’adozione di detti provvedimento, il nostro studio legale – STUDIO LEGALE PARISI-MORELLI, dopo i recenti successi ottenuti in materia di mobilità 2018/019 per il personale scolastico,  comunica le principali iniziative legali che possono essere attivate:

  • MANCATO RICONOSCIMENTO SERVIZI E TITOLI DI PRECEDENZA:
  1. In caso di mancato riconoscimento dei servizi (paritaria e/o precedenza l. 104/1992, anche per genitori o parenti entro il terzo grado nella mobilità interprovinciale, SSIS,) occorrerà inoltrare , ENTRO E NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI alla pubblicazione e/ ripubblicazione dei movimenti, apposito reclamo che verrà predisposto dallo studio legale;
  2. Se all’esito dei trasferimenti non si è ottenuto il movimento richiesto ovvero l’esito del reclamo non ha prodotto alcun effetto, occorre proporre ricorso ex art 700 cpc (ove ricorrano i presupposti della urgenza) al fine di chiedere ed ottenere le sedi indicate nella mobilità;

 RICORSO PER OTTENERE  LA PRECEDENZA EX LEGGE 104/1992

Il  RICORSO riguarda IL DOCENTE REFERENTE UNICO DEL PARENTE ED AFFINE DISABILE SINO AL TERZO GRADO (EX LEGGE 104/1992 ART 3 COMMA 3). Il CCNI che regola la mobilit’ per il prossimo anno scolastico, esclude ancora una volta la sussistenza del diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale in favore del parente ed affine sino al terzo grado che assiste il genitore in condizioni di handicap. La legge 104, viceversa, garantisce la precedenza al docente che assiste le seguenti persone affette da disabilità grave (art 3 comma 3):

  1. il figlio (al genitore anche adottivo);
  2. il coniuge;
  3. il genitore (SOLO all’interno della provincia).

 

La disabilità grave è quella riconosciuta in base alla legge 104/1992, a seguito di visita da parte della commissione medica competente. L’unica situazione che consente di avere la precedenza per assistere altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati è essere tutore legale di una persona disabile.

L’amministratore di sostegno, invece, non può beneficiare della precedenza, in quanto non equiparato al tutore. Residua solo la possibilità (illegittima) di una precedenza a livello di mobilità provinciale. Tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell’art. 601, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104

Il beneficio al quale aspira il docente , lavoratore nelle condizioni di cui all’art. 33, 3° comma, (situazione di gravità 100%) è quello previsto dal 5° comma dello stesso articolo, ai sensi del quale “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

CHI PUÒ PROPORRE RICORSO:

  1. Parenti ed affini sino al terzo grado;
  2. CONVIVENTE MORE UXORIO disabile in condizioni di gravità (art 3 comma 3):Possono aderire al ricorso (diversamente non si potrà chiedere la precedenza) i parenti ed affini sino al terzo grado (solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ed il convivente more uxorio che rivestono la qualità di referente unico.

L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio (o parente o convivente) richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio (parente o convivente) che convive con il disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Per aderire al ricorso (ex art 700 cpc)occorre, preliminarmente, per la valida proposizione dello stesso occorre che l-interessato abbia, in sede di presentazione della domanda di trasferimento,  CHIESTO FORMALMENTE il riconoscimento del diritto di precedenza mediante la produzione della documentazione necessaria ( atteso che il sistema polis istanze on line non lo prevede)|

RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI, DIRITTI A SCUOLA.

Coloro che hanno prodotto la dichiarazione Allegato D relativa ai servizi e non  hanno ottenuto il predetto riconoscimento del servizio, possono produrre ricorso avverso la mobilita, nel caso in cui con detto riconoscimento poteva essere conseguito il trasferimento in una delle sedi indicate prioritariamente nella istanza.

 CHI PUÒ ADERIRE:

Tutti i docenti che hanno prestato servizio presso gli istituti paritari, legalmente riconosciuti o scuole pareggiate,diritti a scuola ;

 RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA  per docenti con figli inferiori a tre anni ex art 42 bis dlgs 151/2001;

Anche nel comparto scuola deve applicarsi il dlgs 151/2001 secondo cui “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa” Riteniamo impensabile, che in detta procedura alternativa a quella di mobilità, non debbano trovare tutela i minori di anni 3 anche in età scolare(al pari dei disabili) costretti spesso a dover crescere senza la costante presenza e cura dei genitori ed  ancor più delle proprie madri. Chi si trova nel possesso dei superiori requisiti ha diritto a chiedere sia all’ufficio scolastico provinciale  di appartenenza che a quello di destinazione il trasferimento temporaneo per tre anni (con domanda cartacea predisposta dal nostro studio da inoltrare con massima celerità) al fine di accudire il proprio figlio. all’esito della risposta dell’amministrazione occorre ovviamente proporre ricorso. Anche in tal caso la giurisprudenza non è del tutto unanime.

 LA DOMANDA EX ART 42 BIS deve essere inoltrata  entro il 20 luglio 2019

CHI PUÒ ADERIRE

  1. Il genitore (anche affidatario ed adottivo) di un minore di età inferiore a tre anni al momento della presentazione della istanza;
    b) Essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnate non potrà richiedere l’assegnazione temporanea in diversa classe di concorso).

 RICORSO AVVERSO RETTIFICA TRASFERIMENTO DISPOSTO

IL PROVVEDIMENTO EMESSO DALL’UST DI FOGGIA, DEL TUTTO CARENTE SUL PIANO DELLA OMESSA MOTIVAZIONE, SI PRESTA AD UNA IMPUGNATIVA URGENTE. TUTTI COLORO I QUALI RITENGONO DI PROPORRE RICORSO, POSSONO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE PER OTTENERE L’APPUNTAMENTO CON LO STUDIO LEGALE PARISI-MORELLI