MOLTI ISCRITTI CI CHIEDONO QUALI SONO I PERMESSI CHE E’ POSSIBILE CHIEDERE, OVE IN SERVIZIO NELLE SCUOLE STATALI, PER SOSTENERE ESAMI SIA IN PROCEDURE CONCORSUALI CHE ESAMI UNIVERSITARI (LAUREA O CORSI DI PERFEZIONAMENTO, MASTER, ETC)
Precisiamo che il personale docente e ATA di ruolo e non di ruolo ha diritto alla fruizione di 8 giorni di permesso per la partecipazione a concorsi o ad esami, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, e 19, comma 7, del CCNL 2007, così come confermato dal nuovo Contratto 2016/18.
PERSONALE DI RUOLO
- il personale docente e ATA ha diritto a 8 giorni di permesso, durante l’anno scolastico, per partecipare come candidato a concorsi o ad esami.
- negli otto giorni sono compresi anche i giorni di viaggio per raggiungere la sede dell’esame o del concorso;
- tali giorni di permesso, per il personale a tempo indeterminato, sono interamente retribuiti, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e non riducono le ferie;
- possono essere fruiti soltanto per le prove d’esame ma non per la preparazione alle stesse;
- possono essere fruiti per qualsiasi tipologia di concorso o esame. In ogni caso al rientro in servizio occorre produrre idonea documentazione (ossia l’attestazione di partecipazione all’esame o al concorso);
PERSONALE NON DI RUOLO
Anche i docenti assunti a tempo indeterminato possono fruire di 8 giorni di permesso ad anno scolastico per la partecipazione a concorsi o esami
La differenza tra personale di ruolo e non di ruolo riguarda gli aspetti economici e giuridici:
- per il personale a tempo determinato gli otto giorni non sono retribuiti e non sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.