Presso la 7^ commissione permanente del Senato è in corso l’esame del D.L. 8 aprile 2020, n.22- recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato-.
In sede di esame, sono stati presentati numerosissimi emendamenti (sia da parte di senatori della maggioranza che dell’opposizione). Per quanto ci riguarda, riteniamo che ben difficilmente gli emendamenti dell’opposizione troveranno accoglimento, mentre alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza è probabile che potranno essere accolti. Ci riferiamo, in particolare, agli emendamenti relativi all’aggiornamento delle GRADUATORIE DI ISTITUTO che la Ministra Azzolina, con il D.L,22/2020, ha bloccato e che, ora, in sede di conversione in legge del D.L. 22, potrebbero essere nuovamente sbloccate.
Alleghiamo l’elenco di tutti gli emendamenti presentati, che riguardano anche lo svolgimento degli esami di stato, ed evidenziamo, a parte, gli emendamenti relativi all’aggiornamento delle graduatorie di istituto e la nuova procedura prevista per il conferimento degli incarichi annuali.
CLICCA QUIì: Odg e emendamenti
PER QUANTO ATTIENE ALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO, QUESTO IL COMMA 4 DEL D.L. 22/2020 CHE NE HA BLOCCATO L’AGGIORNAMENTO:
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'annoscolastico 2021/2022.
QUI SI ALLEGANO GLI EMENDAMENTI PROPOSTI PER LA MODIFICA DEL COMMA 4 DELL’ART.2
2.86
Granato, Marilotti, Trentacoste
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in attuazione delle disposizioni di cui di cui all’articolo 1-quater del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni con legge 20 dicembre 2019, n. 159, si articolano tramite l’utilizzo di sistemi informatici per la presentazione delle domande e la graduazione dei soggetti interessati. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinati contenuti, tempi e modalità di attuazione delle procedure di cui al primo periodo. Le predette graduatorie sono utili ai fini del conferimento delle supplenze, per il personale docente ed educativo, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.»
2.88
Sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell’istruzione predispone le modalità per la trasmissione telematica delle domande.”.
2.89
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»
2.91
Sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, con l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale.”
2.92
Sostituire il comma con il seguente:
“4. L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, con l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale.”