Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere in ordine all’aggiornamento delle graduatorie di istituto.
Il CSPI pur esprimendo parere favorevole, ha condizionato tale parere all’accoglimento delle proposte di modifica avanzate.
Ora il Ministero dovrà valutare il predetto parere, che precisiamo non è vincolante, e procedere alla pubblicazione della specifica ordinanza ministeriale.
Ecco in sintesi quanto evidenziato dal CSPI
Si apprezza che la procedura per la predisposizione delle graduatorie sia stata complessivamente informatizzata determinando da una parte semplificazione e alleggerimento dell’attività amministrativa, dall’altra condizioni di maggiore trasparenza, correttezza e omogeneità di trattamento delle posizioni degli aspiranti supplenti.
Appare senz’altro positiva l’introduzione, nelle disposizioni finali, della possibilità – per i soggetti immessi in ruolo con riserva – di poter comunque fare domanda di inserimento nelle GPS con la previsione che l’inclusione diverrà effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora quest’ultimo porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
L’Ordinanza introduce rilevanti novità rispetto alla normativa vigente della quale sarebbe stato opportuno tenere conto nella stesura del provvedimento in esame. Per questo motivo il CSPI ritiene che al fine della coerenza complessiva del sistema sarebbe stato preferibile modificare prima il Regolamento delle supplenze (il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007), le cui disposizioni sono ferme appunto al 2007, per poi intervenire come disposto nell’Ordinanza.
Alla luce di quanto in precedenza indicato, il CSPI esprime forte preoccupazione in merito al possibile contenzioso che potrebbe essere adito in tutti i casi in cui il provvedimento modifica in peius il vigente regolamento sulle supplenze. Molte innovazioni inoltre rischiano di determinare riserve non solo nel personale precario ma anche nell’intera comunità scolastica.
Una prima questione critica riguarda l’aver previsto in alcuni casi la possibilità di attribuire incarichi di supplenza anche al personale privo del previsto titolo, soluzione che dovrebbe essere ammissibile solo in via del tutto residuale e in caso di estrema necessità. Compito primario dell’Amministrazione dovrebbe essere quello di prevenire queste situazioni di necessità, formando e assicurando personale qualificato al sistema d’istruzione mediante una oculata e sistematica programmazione dei percorsi finalizzati all’acquisizione dei titoli necessari all’insegnamento specie per i posti più carenti in organico (come ad es. quelli per il sostegno o per l’insegnamento nella scuola primaria).
In particolare, per quanto riguarda la costituzione delle graduatorie di seconda fascia riservata agli studenti di Scienze della Formazione, pur riconoscendo la fase di emergenza straordinaria si ritiene opportuno predisporre, in via temporanea, un elenco graduato provinciale distinto dal resto delle graduatorie che debbono restare riservate agli aspiranti che sono in possesso del titolo di studio. In tale elenco comunque sarebbe opportuno inserire gli studenti del V anno, in possesso di un numero di crediti formativi non inferiore a 240. Si sottolinea altresì l’urgenza di implementare il numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea di Scienze della Formazione in modo da soddisfare l’esigenza di copertura dei posti con personale adeguatamente formato.
Una seconda questione riguarda la modifica della valutazione dei titoli culturali e artistici. Per quanto si condivida l’esigenza di semplificare e velocizzare il più possibile la predisposizione delle graduatorie, occorre però porre la massima attenzione nei confronti delle legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria.
Tale problematica è particolarmente evidente per il personale precario interessato alle classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59, A-63 rispetto alle quali è stato di fatto cancellata per intero la precedente tabella di valutazione dei titoli artistici. A questo proposito si ritiene che, anche nel rispetto del principio del legittimo affidamento e anche al fine di prevenire il possibile contenzioso, vada necessariamente definita una soluzione in grado di coniugare le esigenze dell’Amministrazione con quelle del personale interessato, ad esempio considerando la possibilità di preservare le valutazioni dei titoli già effettuate per il personale presente nelle precedenti graduatorie.
Pur consapevole dell’esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, il CSPI – in considerazione del fatto che non si possono modificare le regole in corso d’opera, anche al fine di evitare lo stravolgimento delle posizioni in graduatoria con un possibile, quanto prevedibile, diffuso contenzioso – propone di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017. Per quanto riguarda invece le classi di concorso A-55, A-56, A-59, A-63 per i titoli acquisiti successivamente si rinvia alla proposta in calce al presente parere. Analogamente dovrebbe essere fatto per le classi A-57 e A-58.
ALTRI ASPETTI DI CRITICITA’
- nella normazione degli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di cui all’art. 14 si omettono o si aggiungono fattispecie difformi rispetto al Regolamento;
- nell’articolo 14, tra le altre difformità, non è più previsto quanto il Regolamento 131/2007 prevede all’art. 8, c. 2: «Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre»;
- nell’articolo 12 non è più previsto quanto il Regolamento 131/2007 prevede per le GAE: durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è prevista la possibilità della rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento;
- nella tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie di terza fascia d’Istituto rispetto alle tabelle di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 e al D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, l’Ordinanza prevede una valutazione molto inferiore per alcuni titoli e la mancata valutazione dei titoli artistici. Risultano sottovalutati, altresì, alcuni percorsi formativi come i master universitari accademici di I o II livello, soprattutto per quelli già conseguiti, e sopravvalutati altri come ad esempio l’attività di ricerca scientifica che possono essere non coerenti con l’insegnamento.
Tali cambiamenti nell’imminente uscita delle domande di inserimento per le supplenze stanno generando forte preoccupazione tra gli aspiranti a causa dello stravolgimento significativo della posizione dei docenti che hanno prestato servizio da anni nella scuola.
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Alla luce di quanto emerso, e in attesa della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale, riteniamo opportuno riassumere in 14 SLIDE PREDISPOSTE DALLA NOSTRA SEGRETERIA PROVINCIALE le nuove disposizioni in MATERIA DI AGGIORNAMENTO E INCLUSIONE NELLE NUOVE GPS E GRADUATORIE DI ISTITUTO
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