Con il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 Agosto 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione contenente Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.
Con tale provvedimento viene stabilito che, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, – ATTENZIONE PERO’: sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura–, accedono direttamente alle prove scritte”;
In conseguenza al Decreto 92 viene inserito il comma 3 bis secondo cui:
Accedono direttamente alle prove [scritta e orale…] i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
Dunque accedono direttamente alla prova scritta (ed eventualmente a quella orale) i soggetti che negli ultimi 10 anni scolastici abbiano prestato almeno 3 anni di servizio su sostegno nello specifico grado nonché i candidati con disabilità grave di cui all’articolo 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tali candidati, esonerati dalla prova preselettiva, saranno ammessi in soprannumero a partecipare alle prove successive, come del resto era già previsto per i i candidati con disabilità grave. In sovrannumero significa che l’ammissione alle prove scritte avverrà senza considerare il limite secondo cui sono ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. I candidati con 3 anni di servizio su sostegno saranno quindi ammessi alle prove scritte al di là di tali limiti.
Ovviamente, comunque, i soggetti che sono ammessi direttamente alla prova scritta, non sono conteggiati ai fini del calcolo del doppio dei posti indicati nei bandi delle università da ammettere fra coloro che conseguono un punteggio utile nelle graduatoria.
Ciò significa, per esempio, che per l’Università di Foggia per la scuola secondaria (posti 200), a prescindere da quanti docenti, in possesso dei predetti titoli di servizio e che non sostengono la prova preselettiva, quindi ammessi di diritto alla prova scritta, avremo 400 candidati graduati con il miglior punteggio conseguito nella prova selettiva oltre a coloro che, per l’appunto, vantano tre anni negli ultimi 10 anni di servizio e soggetti con soggetti in possesso dei requisiti di invalidità
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA PER ESONERO DA PROVA SELETTIVA
Le Università devono ora riaprire i termini dei bandi per un periodo non inferiore a 15 giorni, per consentire la presentazione della domanda di esonero da parte di coloro che sono in possesso dei tre anni (anche non consecutivi e con la precisazione che per anno si intende quello prestato per 180 gg ovvero ininterrottamente dal 1^ febbraio con partecipazione agli scrutini).
Restano fermi i termini di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 aprile 2020, n. 41, decreto che fissa il calendario delle prove preselettive:
- 22 settembre 2020 prove scuola infanzia;
- 24 settembre 2020 prove scuola primaria;
- 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado;
- 1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado.
I corsi di cui al presente ciclo si concluderanno entro il 16 luglio 2021.
Decreto Interministeriale n.90 del 7-08-2020 (1)