Domande e risposte
In questa sezione, in costante aggiornamento, sono disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti.
1 – PIANO SCUOLA PER LA RIPARTENZA
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Quando si torna a scuola?
Le lezioni riprenderanno per tutte le studentesse e tutti gli studenti il 14 settembre, come previsto dall’Ordinanza firmata dalla Ministra Lucia Azzolina lo scorso 24 luglio. Un numero marginale di Regioni ha deciso di discostarsi da questa data. Dal 1° settembre partono, invece, le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza e per coloro che i docenti riterranno proficuo coinvolgere, anche in attività di consolidamento o potenziamento degli apprendimenti.
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Sarà ancora prevista la didattica a distanza?
Si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata per tutti gli altri gradi di scuola.
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Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?
Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) nel verbale n.100 del 12 agosto 2020 ribadisce che, nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico descritto, sarà necessario l’utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni. È prevista una ulteriore decisione nei primissimi giorni di settembre.
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È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?
È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.
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Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento prescritto, la mascherina può ritenersi una soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica?
Sì, l’utilizzo della mascherina, possibilmente chirurgica, rappresenta un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione, così come ribadito nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020.
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Sarà la scuola a fornire le mascherine agli studenti e al personale scolastico?
Sì, la scuola fornirà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza.
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Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?
Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.
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Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?
Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.
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Se un alunno o un operatore scolastico ha la febbre può andare a scuola?
No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.
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Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?
La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe.
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Se una scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge?
Il Ministero dell’Istruzione ha attivato un help desk. Le scuole potranno chiamare al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.
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Le lezioni dureranno sempre 60 minuti?
L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell’unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica.
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È vero che si entrerà a scuola alle 7:00?
No. A meno che, nel caso dei più piccoli, non sia previsto un servizio di pre-scuola a cui le famiglie decidano di aderire. Nel caso delle alunne e degli alunni più grandi le scuole potranno organizzare ingressi scaglionati per evitare assembramenti, ma sempre tenendo conto delle esigenze delle famiglie e degli studenti.
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È vero che avete obbligato le scuole a comprare una tipologia specifica di banco?
No. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza ha indicato il banco monoposto come una delle misure utili per consentire il distanziamento tra gli alunni. Oltre a garantire la sicurezza, l’acquisto dei nuovi banchi permette di rinnovare arredi spesso molto obsoleti. Per questo lo Stato ha deciso di avviare una gara europea, attraverso il Commissario straordinario di Governo, per un acquisto massivo di banchi monoposto. Le scuole hanno potuto scegliere fra quelli tradizionali e quelli innovativi attraverso una apposita rilevazione. Nessuna tipologia di banco è stata imposta.
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Perché investire soldi solo nei banchi?
Il Governo, da gennaio ad oggi ha stanziato oltre 6 miliardi per la scuola, di cui 2,9 miliardi per la riapertura di settembre. Si sta investendo su edilizia scolastica, arredi, assunzioni di docenti e ATA, igienizzanti e tutto quello che servirà per la ripresa.
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Quando saranno consegnati i banchi monoposto alle scuole?
Il Commissario straordinario per l’emergenza fornirà alle scuole circa 2,4 milioni di banchi monoposto (di cui circa 2 milioni tradizionali e circa 400.000 sedute innovative) per assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale. La consegna degli arredi è partita dai primi giorni di settembre e proseguirà fino al mese di ottobre in base ai criteri prestabiliti, favorendo prioritariamente le aree che sono state più colpite dall’emergenza.
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Ci saranno insegnanti in più per garantire una ripresa in sicurezza?
Sì. Nel Decreto Rilancio e nel Decreto Agosto sono state destinate cospicue risorse che consentiranno di avere circa 70mila docenti e ATA in più per la ripresa di settembre. Ogni Ufficio scolastico regionale, che rappresenta il Ministero dell’Istruzione sul territorio, avrà un finanziamento da utilizzare per assumere personale e sarà data priorità alle esigenze delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, insomma, ai più piccoli. La Ministra Azzolina ha già firmato il decreto che ne ripartisce le risorse.
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È vero che alla scuola dell’infanzia e primaria saranno incaricati supplenti senza laurea?
Le cattedre necessarie saranno assegnate in via prioritaria a supplenti abilitati, poi, in caso di esaurimento della graduatoria, saranno chiamati coloro che si stanno laureando in Scienze della formazione primaria. Si tratta di supplenze, e non di assunzioni a tempo indeterminato. Quindi giovani formati, che hanno svolto un tirocinio e che hanno scelto di fare l’insegnante. Già in passato i suddetti docenti venivano chiamati dalle singole scuole attraverso la c.d. “Messa a Disposizione” (MAD), ma da quest’anno questa procedura è disciplinata.
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È vero che non ci sarà più la mensa?
Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.
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Saranno garantiti i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti?
Sì, questi servizi resteranno, rispettando le indicazioni organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate per gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio.
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Come avverrà la fase dell’accoglienza per i bambini e le bambine di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia?
La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, organizzerà l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, curerà la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni saranno valide per l’ambientamento.
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Come saranno organizzati i gruppi nella scuola dell’infanzia?
Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educativo, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
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Si potranno portare giocattoli da casa?
No, non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.
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Ci sarà più personale che assicuri il regolare svolgimento del tempo scuola alla scuola dell’infanzia?
Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza sono previste dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.
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Il personale sarà preparato per affrontare sia la quotidianità sia le emergenze?
Sì, ciascuna scuola organizzerà la formazione/informazione specifica del personale, ma sono previsti anche momenti di formazione dedicati a genitori e alunni per responsabilizzare ciascuno sulle regole di comportamento e di igiene da assumere.
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Verrà misurata la temperatura a tutti?
Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva. Ci saranno campagne comunicative in tal senso. Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020.
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Come verranno puliti gli spazi scolastici?
Le scuole saranno pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. A tal fine sono stati messi a disposizione delle scuole i fondi necessari per l’acquisto di prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. In base al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre si dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
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Chi sono gli alunni “fragili”?
Al rientro a scuola è necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di alunni c.d. “fragili”, cioè particolarmente esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il Pediatra/Medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, così come previsto dal Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.
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Sono state programmate azioni di supporto psicologico per gli alunni e per il personale scolastico in considerazione dell’esperienza emergenziale vissuta?
Per supportare alunni e personale scolastico già nel mese di maggio sono stati stanziati 3 milioni di euro per l’istituzione di sportelli di ascolto psicologico e per altre forme di intervento di aiuto socio-educativo sulla persona. Tantissime scuole hanno partecipato al bando e ottenuto i finanziamenti. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione, sulla base della convenzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, ha promosso azioni di sostegno psicologico per fronteggiare le situazioni di criticità conseguenti alla situazione di isolamento vissuta che saranno coordinate dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali. Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.
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Il personale scolastico verrà sottoposto a test sierologico?
Il personale docente e non docente può sottoporsi, su base volontaria e gratuita, a uno screening preventivo che prevede due fasi:
– somministrazione su richiesta del test sierologico;
– successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro che siano risultati positivi al test sierologico, per escludere un’infezione in atto. -
È vero che durante la quarantena del figlio il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?
È vero. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.
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È vero che durante la quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?
È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. In luogo della retribuzione è riconosciuta, in tal caso, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.
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Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?
Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.
2 – GESTIONE DI CASI SOSPETTI E FOCOLAI
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Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto COVID-19, sia esso studente o personale scolastico?
Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
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Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?
Sì. Ogni scuola individua un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.
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Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?
Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
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Come avverrà la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni scolastiche per la gestione dei casi sospetti o confermati?
Il percorso formativo sarà erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore di Sanità e sarà fruibile in modalità asincrona nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.
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Chi sono i lavoratori fragili?
Sono i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave, ai quali il datore di lavoro deve assicurare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).
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Come si individua un lavoratore fragile?
Il lavoratore interessato chiede al Dirigente scolastico di avviare la procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.
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Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19?
Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire immediatamente i genitori/tutore legale. L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
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Come si procede se l’alunno risulta positivo al test?
Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell’alunno. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi l’alunno potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
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Come si procede se l’alunno risulta negativo al test?
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, l’alunno dovrà comunque restare a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico curante il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola.
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Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?
In tale situazione, l’alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test.
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Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?
In tal caso, bisogna assicurarsi che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà un documento volto ad attestare che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.
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Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come deve comportarsi?
Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.
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Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?
Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.
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Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile?
Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.
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Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona contagiata?
Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione.
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Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?
Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
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Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19?
È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.
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Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?
Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.
3 – APP IMMUNI
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Che cos’è l’app IMMUNI?
Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del COVID-19. L’app si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri. Questo minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il ritorno a una vita normale per la maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono anche contattare il proprio medico di medicina generale prima e ridurre così il rischio di complicanze. Da https://www.immuni.italia.it/faq.html
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A scuola chi deve usare l’app IMMUNI?
Il Comitato Tecnico Scientifico ne ha fortemente consigliato l’adozione agli studenti ultraquattordicenni, ai genitori e a tutto il personale scolastico docente e non docente perché ritiene costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola, così come previsto dal Verbale del 07/07/2020, n. 94.
FAQ predisposte in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali
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Le istituzioni scolastiche possono pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli studenti distinti per classe?
No, la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.
A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all’a.s. 2020-2021, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell’area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie.
Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
Comunque secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. In relazione all’avvio del prossimo anno scolastico, al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi ai tabelloni dell’istituzione scolastica e ne dà preventiva comunicazione alle famiglie degli alunni.
Tale modalità di pubblicazione del tabellone in relazione al prossimo anno scolastico dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.
In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate, devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita, ecc.).
Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni. -
È possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all’eventuale esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l’accesso a scuola?
No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l’altrui stato di salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.
Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti, attraverso un’apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, etc.