Sottoscritto l’accordo fra tutte le sigle sindacali che hanno preso parte al confronto e il Ministero dell’Istruzione circa le modalità di riconoscimento e attuazione per il personale ata del “lavoro agile”
Limitatamente al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (attualmente sino al 31 gennaio 2020), hanno accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, laddove compatibile con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, i dipendenti ATA a tempo indeterminato o determinato:
- posti in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia;
- genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;
- in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;
- dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
- conviventi di persone immunodepresse.
Il punto dolente riguarda i collaboratori scolastici: Infatti, viene precisato, con unanime approvazione delle cosiddette OO.SS. rappresentative, che qualora il personale afferente alle categorie precitate non possa comunque svolgere attività da remoto (quindi coll.scol.ci ma anche altre categorie tipo cuochi, infermieri, guardarobieri, ) il dirigente scolastico ed il DSGA, tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizi dell’Istituzione scolastica, favoriranno, su richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa consentendo di far ricorso agli strumenti normativi disponibili (fruizione di ferie pregresse, ferie dell’anno scolastico, recupero ore, orario plurisettimanale, permessi). In sostanza se il dipendente non può andare a scuola deve prendere le ferie, a meno che non venga, a sua richiesta, sottoposto a visita media e collocato in malattia d’ufficio.
La possibilità di organizzare i servizi ATA ricorrendo a quote di lavoro agile si estende anche al restante personale. Si favorirà, compatibilmente con le possibilità organizzative e l’effettività del servizio, l’accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, nella percentuale più elevata possibile, per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Ciò anche ricorrendo, ove possibile, all’organizzazione del lavoro su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale.
In base alle esigenze di funzionamento delle scuole, il dirigente scolastico definirà informandone le RSU, i criteri generali per l’individuazione delle quote di personale che potrà accedere al lavoro agile.