+È stata emanata la nota n. 325 del 3 marzo 2021 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione avente ad oggetto lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori “fragili”).
La nota, ancora a firma del dott. Bruschi, seppur sostituito dal nuovo capo dipartimento (il provvedimento in corso di approvazione dalla Corte dei Conti) giunge opportuna in quanto gli effetti del precedente provvedimento D.L. 18/2020 sono cessati il 28 febbraio 2021, per cui vi era una situazione di incertezza sia riguardo il mantenimento in malattia degli interessati, sia per le conseguenze sui contratti dei supplenti.
Ora occorre che il governa emani un nuovo provvedimento che abbia vigore dal 1° marzo al lavoratore fragile, assicurando contestualmente il diritto del supplente e la continuità di funzionamento del servizio dell’istituzione scolastica.
Con la nota del 3 marzo – clicca qui per scaricare- si fa riferimento alla dell’11 settembre 2020 n.1585, che ha dettato istruzioni in ordine alla tutela dei lavoratori fragili, “nelle more di un eventuale intervento normativo che possa ripristinare la disciplina speciale sopracitata”, proprio per contemperare “il diritto del lavoratore fragile a godere dell’adibizione a diversa mansione lavorativa, unitamente al diritto del personale supplente a permanere in servizio”.
Pertanto, i casi riconducibili all’art.26 comma 2-bis L.126/20 che fino al 28 febbraio avevano prestato servizio in modalità agile, continueranno nella medesima modalità secondo le procedure di sorveglianza sanitaria previste dalla nota 1585.
Qualora il docente di cui all’art.26 abbia svolto attività a distanza e il supplente, nominato per le ore necessarie, sia stato inserito con codice N19 “lavoratore fragile”, la proroga va modificata a sistema informatico con il codice N01 “assenza breve”.