SI FA PRESENTE CHE COLORO CHE CONSEGUONO IL TITOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E COMUNQUE ENTRO IL 31 LUGLIO IN OGNI CASO DOVRANNO PRODURRE DOMANDA SEMPRE ENTRO IL 24 LUGLIO E, SUCCESSIVAMENTE, ENTRO IL 1^ AGOSTO SCIOGLIERE LA RISERVA.
SI FA PRESENTE, ALTRESI’ CHE COLORO CHE CONSEGUONO L’ABILITAZIONE O IL TITOLO DI SOSTEGNO ALL’ESTERO (ENTRO IL 31 LUGLIO), POTRANNO PRODURRE DOMANDA (CON LE STESSE MODALITA’ DI CHI CONSEGUE TITOLO IN ITALIA) A CONDIZIONE CHE ABBIANO INOLTRATO ENTRO IL 31 LUGLIO AL MINISTERO ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ESTERO.