E’ questa una delle domanda ricorrenti che ci vengono poste e a cui il Ministero, interpellato in merito, ha mostrato un netto rifiuto.
Dal canto nostro, opinione condivisa anche da altre OO.SS, riteniamo, invece, che sia coloro che sono vincitori del concorso straordinario che coloro che sono idonei, hanno titolo a produrre domanda di inserimento in GPS di prima fascia entro il 24 luglio.
La nostra posizione è suffragata dal fatto che la legge 159/2019, nel prevedere l’indizione del concorso straordinario per il ruolo 2020 ha stabilito che i vincitori avrebbero conseguito l’abilitazione per la relativa classe di concorso solo dopo la conferma in ruolo ottenuta a seguito della nomina quale vincitore di concorso(art. 1 comma 9 lettera f), prevedendo altresì che i vincitori potessero anche conseguire l’abilitazione prima dell’immissioni in ruolo, rispettando le condizioni stabilite dalla lettera g) numeri 2) e 3) (ossia conseguimento 24 cfu e prova orale)
Allo stesso tempo, la stessa legge prevedeva la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove il punteggio minimo previsto, potevano conseguire l’abilitazione all’insegnamento sempre alle condizioni di cui alla lettera g). In altri termini gli idonei, al pari dei vincitori, potevano conseguire l’abilitazione all’insegnamento rispettando le condizioni stabilite dalla lettera g).
Su tale disposizione legislativa è intervenuto, modificandola, il Decreto Legge n. 73/2021, elinando l’obbligo di conseguire i 24 CFU nonché la prova orale finale, che secondo la normativa previgente precedeva la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente.
Il punto dolente è però rappresentato dal fatto che il D.L. 73(in corso di conversione in legge) non ha previsto l’abrogazione dell’altra condizione stabilita dall’art. 1 comma 9 lettera a) ovvero che si abbia in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.
Ciò detto, in ogni caso, Riteniamo che chi abbia in corso supplenza annuale sino al 31 agosto o sia cessata il 30 giugno, abbia titolo a produrre domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi delle GPS quale abilitato.
Tale interpretazione della norma, si badi bene, non è tuttavia condivisa dal Ministero, orientato a ritenere che l’effetto abilitante della procedura straordinaria si abbia solo all’esito del superamento del periodo di prova. Peraltro, secondo questa interpretazione ministeriale, resta il problema degli idonei (che non hanno alcuna certezza di essere immessi in ruolo e quindi, di conseguenza, in questo modo non potrebbero neanche conseguire l’abilitazione).
Quindi, coloro che sono risultati vincitori del concorso o idonei, a nostro avviso debbono produrre istanza per tale inserimento entro il 24 luglio barrando la casella che prevede la seguente dizione “titolo abilitazione che, ai sensi della normativa vigente, costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso: sessione riservata”, dichiarando il superamento del concorso straordinario sia nel modulo sia allegando la dichiarazione qui allegata.
Ovviamente, è molto probabile che il Ministero, come detto, non accetterà l’istanza, per cui si valuterà in seguito l’opportunità di proporre ricorso.
La presentazione, da parte degli aventi titolo, della domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi GPS, IN MODALITA TELEMATICA, corredata dall’allegata dichiarazione, è elemento indispensabile per la presentazione del successivo gravame.