IMMISSIONI IN RUOLO DA 1^ FASCIA GPS: COME AVVERRANNO E COSA FARE

In attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale con cui saranno ufficializzate le istruzioni operative per l’immissione in ruolo per l’a.s. 2021/2022, con conseguenti allegati relativi ai contingenti DEI POSTI divisi per regioni e province, cresce l’attesa di coloro che, inseriti in prima fascia da GPS, attendono di conoscere quale potrebbe essere l’opportunità loro riservata per l’immissione in ruolo.

Ora, stante alle ultime notizie fornite dal Capo Dipartimento del Ministero dott. Versari, le istruzioni dovrebbero, il condizione è d’obbligo quando si tratta del nostro Ministero, stabilire che:

A) IMMISSIONI IN RUOLO INFANZIA E PRIMARIA

  1. stabilito il contingente regionale – determinato dal 50% dei posti vacanti e disponibili in regione Puglia –  SI ATTINGE PRIORITARIAMENTE DAL CONCORSO ORDINARIO 2016. – SIA PER POSTI COMUNI CHE PER POSTI DI SOSTEGNO.
  2. L’ALTRO 50% DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI SARA’ ASSEGNATO ALLE GAE DI CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE PUGLIA. 

1^ FATTISPECIE CHE SI PUO’ VERIFICARE: RISULTA ESAURITA GRADUATORIA MERITO CONCORSO 2016- COSA AVVIENE: 

  1. TUTTI I POSTI RESIDUI SONO ASSEGNATI ALLA GRADUATORIA DI MERITO CONCORSO STRAORDINARIO, COMPRESA FASCIA AGGIUNTIVA, 2018;

Quando sarà espletato il concorso ordinario 2020 e saranno disponibili le relative GM, alle stesse sarà attribuito, il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, al netto sempre dei posti da attribuire al concorso 2016, e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure del 2016 e del 2018, come leggiamo nel succitato articolo 4, comma 1-quater, del DL  n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018.

1) SI ACCANTONANO I POSTI DA DESTINARE AL CONCORSO ORDINARIO 2020 E SI ATTIVA, SUI POSTI RESIDUI, LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE DA GPS 1^ FASCIACHI POTRA’ PRODURRE DOMANDA :

A) TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLA 1^ FASCIA DELLE GPS SIA SU POSTI COMUNI CHE ABBIANO SVOLTO ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO ENTRO IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO NEGLI ULTIMI 10 ANNI. 

B) TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI SOSTEGNO, COMPRESA FASCIA AGGIUNTIVA,  ANCHE SENZA DEL REQUISITO DEI 3 ANNI

COME VERRA’ GESTITA LA DOMANDA:

C) La domanda va presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. L’indicazione circa il termine di presentazione dell’istanza sarà data successivamente con
apposito avviso del ministero.

ATTENZIONE: CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla
procedura.

2) La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

3) La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di
concorso o tipologia di posto.

4) In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure
di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga
entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

5) L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della
stessa e contemporaneamente preclude il conferimento di un incarico di supplenze,
anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

6) La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per
le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento
delle supplenze.

COME AVVERRA’ L’ASSUNZIONE: 

  1. L’assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nel posto (infanzia, primaria, sostegno infanzia e primaria) per cui risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
  2. svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  3. prova disciplinare, cui accedono i docenti  valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  4. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
  5. La prova disciplinare (che dovrà svolgersi entro il mese di luglio 2022):
    – per i docenti di posto comune, consiste in un colloquio di idoneità sui nuclei fondanti
    delle discipline di insegnamento;
    – per i posti di sostegno, sulle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione
    educativa individualizzata.
  6. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

B) IMMISSIONE IN RUOLO SCUOLA SECONDARIA 

  1. stabilito il contingente regionale – determinato dal 50% dei posti vacanti e disponibili in regione Puglia –  SI ATTINGE PRIORITARIAMENTE DAL CONCORSO ORDINARIO 2016, STRAORDINARIO 2018 E 2020. – SIA PER POSTI COMUNI CHE PER POSTI DI SOSTEGNO.
  2. L’ALTRO 50% DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI SARA’ ASSEGNATO ALLE GAE DI CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE PUGLIA. 

ORDINE DI CONFERIMENTO DELLE NOMINE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI: 

  1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché l’80%, come previsto dal D.lgs. 59/2017 (sempre al netto dei posti destinati al concorso 2016); in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuino posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018, come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 (di cui trattasi) e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020 ossia al DD n. 826/2021 che ha anticipato (a sensi del decreto sostegni-bis) e dato il via al concorso ordinario STEM (per le discipline scientifiche scuola secondaria I e II grado), i cui vincitori saranno assunti dall’a.s. 2021/22, purché le relative GM siano pubblicate entro il 30 ottobre 2021; l’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria (per il 2021/22 al concorso STEM). Tale suddivisione al 50% tra concorso straordinario e ordinario è prevista fino a concorrenza dei 32.000 posti previsti per la predetta procedura straordinaria 2020, ossia sino a quando saranno attribuiti alla medesima tutti e 32mila posti. La previsione della legge 159/2019 si allinea a quanto disposto nel D.lgs. 59/2017, ove è previsto che ai concorsi ordinari sono destinati i posti non utilizzati delle procedure concorsuali 2016 e 2018 (quest’ultima è quella straordinaria).

In definitiva, le immissioni in ruolo a.s. 2021/22 per la scuola secondaria avverranno: prima dalle GM 2016; qualora residuino posti dalle GM 2018; infine, i posti residuati dalle predette procedure (GM 2016 e 2018) sono suddivisi al 50% tra concorso straordinario 2020 e concorso STEM. Considerato che le GM di quest’ultimo concorso saranno utilizzabili se pubblicate sino al 31 ottobre 2021 e considerato che dalle altre GM si attingerà prima, ci dovrebbe essere un apposito accantonamento.

ASSUNZIONI DA GPS 1^ FASCIA

UNA VOLTA SODDISFATTE LE ASSUNZIONI DI CUI SOPRA E NEL CASO RESIDUINO DEI POSTI SI ACCANTONANO LA QUOTA POSTI DESTINATA AI CONCORSO ORDINARI 2020 GIA’ BANDITI E SUI POSTI RESIDUI SI PASSA ALLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE DA GPS 1^ FASCIA.  

Questa la succitata procedura:

  1. assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno + eventuali elenchi aggiuntivi. I requisiti sono: non è necessario servizio per i docenti di sostegno, tre anni su posto comune nella scuola statale per il posto comune.
  2. assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
  3. svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  4. prova disciplinare, cui accedono i docenti  valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  5. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
  6. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

SITUAZIONE IN CUI LE GAE SONO ESAURITE VALIDE PER TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLE.

Questa situazione è disciplinata dal  D.lgs. n. 297/94 (articolo 399), dal D.lgs. n. 59/2017 (per la scuola secondaria) e dal DL n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018 (per la scuola dell’infanzia e primaria).

L’articolo 399, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 297/94 prevede che:

  1. le assunzioni avvengano al 50% da GaE e al 50% dalle graduatorie concorsuali;
  2. qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento e che tali posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

L’articolo 17 del D.lgs. n. 59/2017 e l’articolo 4, comma 1-ter, del DL 12 n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 prevedono che:

  1. nel caso in cui la  graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali. 

IN SOSTANZA, ALLORA,  le assunzioni da GPS non potranno avvenire se solo le GaE sono esaurite ma piuttosto in subordine alle immissioni da GaE e Concorsi con le precisazioni fatte in precedenza. 

SITUAZIONE IN CUI LE GRADUATORIE CONCORSUALI SONO ESAURITE

Il caso è disciplinato  dall’articolo 399, comma 2, del D.lgs. 297/94, secondo cui, qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Tali posti vanno reintegrati, ossia recuperati, in occasione della procedura concorsuale successiva.

Nella bozza delle istruzioni operative ai fini delle immissioni in ruolo a.s. 2021/22 si precisa che per concorso per titoli ed esami si debba intendere l’intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti.