LAVORATORI FRAGILI: COSA CAMBIA DOPO IL D.L. 105 DEL 23.7.2021

Come è noto lo stato di emergenza’ pandemica è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021, per cui si ripresenta anche la situazione relativa alla categoria dei lavoratori fragili e dei titolari delle tutele di cui alla legge 104/92, nel settore pubblico e in quello privato.

A seguito proprio del D.L.  105 del 23 luglio 2021 viene disposta la proroga di svolgimento della attività lavorativa in modalità smart working per i lavoratori certificati temporaneamente inidonei alla normale attività lavorativa.

L’art. 9 del citato decreto – infatti- ha dovuto ripristinare la possibilità di avvalersi del lavoro agile con effetto retroattivo al 1° luglio u.s.  atteso che tale stato era scaduto il 30 giugno.

La normativa relativa alla tutela dei lavoratori cd. “fragili” è stata sempre messa in corrispondenza dello stato di emergenza, considerando che i soggetti affetti da invalidità riconosciuta, malattie autoimmuni, cure chemioterapiche, artrite reumatoide, situazioni di tutela personale previste dall’art.3 comma 3 della legge 104/1992  ecc. avrebbero corso un rischio elevato di contrarre il Covid19 nel proprio ambiente di lavoro.

Risulta, invece, che  il Decreto Legge nel recuperare il lasso di tempo “vuoto” tra il 1.7 e il 23.7. di fatto ne dispone lo proroga invece sino   al 31 ottobre p.v, non facendo però menzione della possibilità di beneficiare dell’assenza per malattia equiparata al ricovero ospedaliero, certificata dal medico di base con la dicitura ‘Covid19 – Codice V07’ (come era stato riconosciuto dal cd. Decreto sostegni varato dal Governo il 19 marzo u.s. che consentiva di usufruire a richiesta del congedo per gravi motivi sanitari senza utilizzare il congedo per salute del rispettivo CCNL fino al 30 giugno 2021) motivo per cui saremmo tenuti a pensare che allo stato resta solo la possibilità dello smart working per evitare il lavoro in presenza.

Appare evidente che vi è un non allineamento tra la data di eventuale utilizzo in smart working  (come detto per ora fissata al 31 ottobre 2021) e  il termine temporaneo dello “stato di emergenza” prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Non si può quindi non sollecitare il  Governo ad equiparare  la durata dello smart working a quella dello stato di emergenza pandemica, per cui prima del 31 ottobre appare evidente la necessità che venga emesso un nuovo provvedimento estensivo in tal senso, onde far coincidere le due fattispecie (smart working e stato di emergenza) al 31 dicembre 2021.

Non sono chiari i motivi per i quali nell’emanare il citato D.L. si sia optato per la data del 31 ottobre per l’effettuazione dello smart working mentre lo stato di emergenza è fissato al 31 dicembre 2021.

La situazione che si viene a creare porta a considerare che i  lavoratori fragili, finora riconosciuti tali in via temporanea dal medico competente o dalle AST di appartenenza,  sono in possesso di un certificato che attesta lo stato di inidoneità al lavoro ordinario “fino al termine dello stato di emergenza”, quindi sino al 31 dicembre 2021. 

Viceversa, il più volte citato D.L., nel prevedere la possibilità di svolgimento dello smart working sino al 31 ottobre, non chiarisce se lo  ponga come opzione volontaria o come obbligo cui i lavoratori debbono sottostare.

Tale scelta provoca, anche e soprattutto,  problemi nelle scuole, infatti il D.S. che è in possesso del certificato medico che dichiara il dipendente inidoneo “fino al termine dello stato di emergenza”, alla luce del D.L. 105 cosa deve fare ? 

Il tutto, poi, viene a ricadere nella scuola ove il problema del ’obbligo vaccinale sta assumendo toni grotteschi e disputa “ideologica e politica”, con il rischio che il tutto, alla fine, sia lasciato alla “discrezionalità di applicazione” del dirigente scolastico, con il solito modo di fare pilatesco quando la politica non trova intesa e scarica sul “più debole” responsabilità che invece appartiene proprio a chi governa. 

Cosa ne sarà ? Per ora denunciamo la situazione che si è venuta a creare, sperando in un ravvedimento chiaro che tranquillizzi i lavoratori interessati e ponga le istituzioni scolastiche nella condizioni di poter operare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.