In questi giorni stanno pervenendo presso la nostra sede molti quesiti in ordine alla nuova procedura prevista per l’immissione in ruolo e conferimento supplenze per l’a.s. 2021/2022.
Innanzi tutto dobbiamo sottolineare che la procedura prevista per l’immissione in ruolo da GPS per l’a.s. 2021/2022 opera, stante l’attuale normativa, solo per il prossimo anno scolastico per cui non sarà ripetuta per l’a.s. 2022/2023.
In tal senso, allora, la rinuncia a produrre domanda di immissione in ruolo da GPS 1^ FASCIA da parte del docente interessato non comporta assolutamente il depennamento dalla stessa graduatoria.
Il docente nominato in ruolo dal 1.9.2020, purtroppo, alla luce di quanto chiarito dal Ministero nella nota del 7 agosto, essendo soggetto al vincolo triennale (sia per la mobilità che per accettazione nomina annuale) non potrà accettare nomina annuale da GPS 1^ FASCIA.
Infatti, si ricorda che la nomina da GPS 1^ FASCIA con decorrenza 1.9.2021 non è nomina in ruolo ma è conferimento supplenza annuale che, al superamento del colloquio e periodo di prova, si trasforma in ruolo, Per questo motivo, per detto personale, non è possibile applicare l’art. 36 del CCNL che prevede, per l’appunto, per il personale di ruolo, di poter accettare supplenza annuale. Per il personale ata incluso in GPS 1^ FASCIA, pur essendo stato assunto dal 1.9.2020, non vige il divieto relativo al vincolo triennale (una disparità di trattamento che lascia non pochi dubbi sul piano giuridico)
Al docente cui è stata conferita la nomina in ruolo (da qualsiasi procedura) con decorrenza 1.9.2021 è comunque consentito, ove incluso in GPS 1^ FASCIA, di poter accettare l’incarico annuale attraverso cui, successivamente, dal 1.9.2022 si consegue la nomina in ruolo.
Il docente nominato in ruolo dal 1.9.2019, ove presente ancora in GPS 1^ FASCIA, può produrre domanda per ottenere l’incarico annuale che verrebbe poi trasformato in nomina a tempo indeterminato.
Ripetiamo anche che per l’incarico annuale da GPS 1^ FASCIA, finalizzato alla nomina in ruolo, il servizio deve essere prestato esclusivamente su posto comune o curriculare in qualsiasi ordine e grado di scuola. In tal senso il docente incluso in graduatorie di PRIMA FASCIA di scuola secondaria di primo o secondo grado che ha prestato servizio per tre anni(periodo dall’a.s. 1.9.2010 al corrente anno scolastico) anche nella scuola dell’infanzia può produrre domanda per immissione in ruolo. Per i posti Montessori, per esempio, vale il servizio comunque su posto comune e non sulla specifica tipologia di insegnamento. Si ripete che per la procedura ruolo sostegno, se in possesso del titolo specifico, non è richiesto il requisito dei 3 anni.
Ancora una volta dobbiamo rispondere e richiamare l’attenzione sul farro che coloro che intendono in ogni caso ottenere la nomina annuale finalizzata all’immissione in ruolo ovvero la semplice nomina annuale come supplenza, devono chiedere tutte le sedi scolastiche della provincia in cui sono inclusi. Infatti, laddove non si inseriscono talune sedi e si ha diritto, per esempio, alla nomina, in base al posto occupato in graduatoria, a scuola del Comune di Vieste, e non si è indicato tale preferenza, non si ha diritto ad alcuna nomina e si è considerato RINUNCIATARIO.
Alcuni docenti hanno dubbi ad esprimere la preferenza anche per sedi carcerarie, ospedaliere, serali e educazione per gli adulti, in quanto temono di essere nominati prima su tali posti laddove si indichi il codice sintetico comune. Ciò non è affatto vero perchè verrà assegnata la prima sede disponibile ordinandola sempre in base ai codici meccanografici delle istituzioni scolastiche e considerando, nell’elenco ordinato per codici meccanografici, pure le sedi ospedaliere, serali, carcerarie o per l’educazione degli adulti solo se espressamente selezionate; si avverte, però, se è disponibile una sede su posto serale e non si è indicato tale opzione si viene sempre considerato RINUNCIATARIO.
Anche sulle nomine annuali finalizzate al ruolo che nomine per le supplenze operano le riserve dei posti di cui alla legge 68/99. Mentre per beneficiare della precedenza di cui alla legge 104 occorre allegare la documentazione all’atto dell’espressione delle sedi per ottenere la nomina.
Altra domanda pervenuta è la possibilità di optare per una sola delle due procedure o si è costretti a fare entrambe. Si ribadisce che la scelta a quale procedura si vuole partecipare è libera e non vi è nessun obbligo.
IMPORTANTE: Per poter partecipare alle nomine su posto di sostegno per chi non è in possesso del relativo titolo, , nel caso in cui, in ragione dei posti disponibili sul sostegno, si esaurisce la relativa graduatoria degli specializzati, i docenti dovranno indicare la scelta di voler partecipare alle nomine su tale tipologia di posto da GRADUATORIA INCROCIATA.
Per quanto attiene alla disponbilità dei posti si fa presente che il Ministero ha chiarito che le stesse saranno pubblicate sui siti degli UFFICI PROVINCIALE il 13 agosto.
A tal punto, ci è stato chiesto : Se non vi sono disponibilità per esempio PER LA CLASSE DI CONCORSO a045 – devo fare domanda per supplenza annuale finalizzata all’immissione in ruolo.
Mentre riteniamo inutile produrre domanda per tale procedura, non essendovi disponbilità (per questo motivo riteniamo che per talune classi di concorso, come per infanzia e primaria, sia opportuno aspettare la pubblicazione delle disponbilità), precisiamo che per il conferimento delle supplenze, in ogni caso vada attivata la procedura in quanto potrebbero esserci posti disponibili sull’organico di fatto rilevati successivamente oppure si sfruttano le graduatorie incrociate per nomine annuali su posti di sostegno.
Per le nomine annuali finalizzate al ruolo, infatti, tanto risulta dal fatto che per ogni classe di concorso/tipologia di posto nelle singole province si calcolano i posti liberi dopo le normali assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito (e relativi elenchi aggiuntivi) e dalle GAE. Si sottrae da questi posti il numero di posti banditi per il concorso ordinario e destinati alle singole province (elenco che ogni provincia dovrà pubblicare); solo se il risultato è positivo, e solo allora, (ci sono ancora posti al netto di quelli destinati all’ordinario) si procede alle assunzioni da GPS di prima fascia (o elenco aggiuntivo).