Ecco una breve guida per coloro che sono immessi in ruolo dal 1.9.2021:
ANNO di FORMAZIONE e di PROVA
Per il personale DOCENTE
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Il periodo di prova dura un anno scolastico.
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Nello stesso anno c’è l’obbligo della partecipazione alla formazione.
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Viene richiesto lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico di cui almeno 120 per attività didattiche.
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Sono computati nei 180 giorni di servizio:
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tutto il servizio svolto dall’inizio dell’anno scolastico al termine delle lezioni;
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comprese le domeniche, le festività, il giorno libero e le sospensioni delle attività didattiche;
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i primi 30 giorni del congedo obbligatorio per maternità;
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i periodi di interruzione delle lezioni per ragioni di pubblico interesse (locali per seggi elettorali, profilassi…).
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Non sono utili:
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i giorni di congedo ordinario e straordinario, di permesso e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
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Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche:
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i giorni effettivi di insegnamento;
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i giorni impiegati per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica (attività valutative, progettuali, formative, collegiali)
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Fermo restando l’obbligo formativo di 50 ore di formazione per tutti, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono ridotti proporzionalmente per i docenti in servizio su part-time e spezzoni orario.
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Le attività formative per il periodo di prova hanno una durata complessiva di 50 ore.
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Al docente neo immesso in ruolo viene affiancato un tutor designato dal dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti.
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Al termine dell’anno di formazione e prova il docente sostiene un colloquio innanzi al comitato di valutazione, composto dal D.S., dal tutor e da tre docenti dell’Istituto.
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Il dirigente scolastico procede infine alla valutazione sulla base dell’istruttoria compiuta.
Per il personale ATA
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Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio e dura:
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2 mesi per l’area A (collaboratore scolastico)
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4 mesi per le altre aree
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I mesi devono essere di “servizio effettivamente prestato” (vedi sopra personale docente).
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La malattia ed altre assenze interrompono il computo del periodo.
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In caso di assenza per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali l’Amministrazione può recedere dal contratto.
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Il periodo di prova si intende superato se trascorsi i 2 o 4 mesi non si ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente scolastico, salvo il diritto alla proroga.
IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE E ATA
DOCUMENTI DI RITO
Il neoassunto deve fornire “in tempi brevi” (C.M. 29.7.2003, n. 65) la documentazione di rito per l’accesso ai pubblici impieghi e per l’accesso alla cattedra o al posto, pena l’annullamento della stipulazione del contratto o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato.
I requisiti per l’accesso all’impiego sono documentati con la presentazione dei seguenti certificati:
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Autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 e seguenti D.P.R. 445/00, di:
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nascita;
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cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
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assenza di condanne penali;
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godimento dei diritti politici;
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posizione nei confronti degli obblighi di leva;
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possesso del titolo di studio;
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possesso dell’abilitazione;
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possesso di eventuale specializzazione per il sostegno;
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non avere rapporti di impiego pubblico o privato;
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non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (per il personale docente) oppure dall’art. 58 del D. Lgs. 29/93 (per il personale ATA).
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ASSENZE DEL PERSONALE A T. I.
Tipologia
Durata Massima
Trattamento
Economico
Note
Malattia Infermità
18 mesi in 3 anni
9 mesi al 100%
3 mesi al 90%
6 mesi al 50%
E’ possibile una proroga di altri 18 mesi senza retribuzione.
Gravi Patologie con terapie invalidanti *
Per tutto il periodo di ricovero e/o terapia
Intero
La certificazione deve essere rilasciata dal medico dell’ASL.
Permessi orari per esigenze personali
*Fino a metà dell’orario giornaliero (ore intere) e max 2 ore per i docenti.
Fino ad un massimo annuale delle ore di servizio settimanale:
– 36 x ATA
– 25x doc. scuola infanzia
– 24 x doc. scuola primaria
– 18 x doc. scuola secondaria
Intero
Vanno recuperati entro 2 mesi con priorità alla
sostituzione di colleghi
assenti o allo svolgimento di interventi didattici integrativi.
Esami e Concorsi
8 giorni
Intero
Sono compresi i giorni di viaggio.
Lutto
*3 giorni per evento (anche non consecutivi)
Intero
Coniuge; parenti fino al 2°; affini 1°g.; componenti famiglia anagrafica; convivente stabile.
Motivi personali o familiari
Max 3 giorni Intero
In aggiunta sono fruibili per gli stessi motivi i 6 gg. di ferie durante le attività didattiche, anche con oneri per la Scuola. Santo Patrono
*1 giorno Intero
Solo se ricade durante un giorno di lezione. Matrimonio
*15 giorni per evento Intero
Da una settimana prima a 2 mesi dopo il matrimonio. Aspettativa per
motivi di famiglia o personali o di studio
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12 mesi continuativi o frazionati. Non può superare 2 anni e ½ in un quinquennio.
Nessuno
Non si cumulano i periodi di interruzione con servizio attivo superiore a 6 mesi. Aspettativa per svolgere altra attività lavorativa
1 anno scolastico Nessuno
Per realizzare una esperienza lavorativa anche nel settore privato. Anno sabbatico
12 mesi non frazionabili ogni 10 anni Nessuno
Non cumulabile con l’aspettativa. Assistenza a
familiari portatori H *
3 giorni al mese Intero
* Spettano anche al personale a tempo determinato.
ASSENZE PER MATERNITÀ *
Tipologia
Durata Massima
Trattamento
Economico
Note
Astensione per
gravi complicanze nella gravidanza
Dall’insorgere dello stato di gravidanza e fino all’astensione obbligatoria Intero
E’ concessa dell’ASL di competenza su presentazione della certificazione ginecologica attestante lo stato di rischio. Congedo di maternità (Astensione
obbligatoria)
5 mesi e 1 giorno complessivamente: 2 mesi prima, il giorno del parto e 3 mesi dopo il parto. Previo parere del ginecologo e verifica della tipologia di lavoro è possibile 1 mese prima e 4 dopo il parto.
In caso di parto prematuro i gg. non fruiti prima del parto sono aggiunti al periodo successivo.
Intero
In caso di adozione il periodo è fruibile dal giorno dell’ingresso in famiglia (adozioni nazionali) o in Italia (adozioni internazionali) e per i 5 mesi successivi, ridotti a 3 mesi in caso di affidamento. Congedo parentale (Astensione
facoltativa)
Usufruibile anche in modo frazionato nei primi 8 anni di vita del bambino con una durata complessiva di 11 mesi di cui 6 max. per la madre e 7 per il padre (10 mesi nel caso di un solo genitore). Nei primi 3 anni:
– Intero il 1° mese
– 30% i restanti 5 mesi
Dal 3° all’8° anno:
30 % solo in base al reddito familiare, altrimenti nessuno
Può essere usufruito entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o dell’affidamento e comunque entro il compimento della maggiore età dello stesso. Malattia del figlio
Fino al terzo anno di vita senza limite di durata e in aggiunta all’astensione facoltativa. Dai tre agli otto anni, 5 giorni all’anno per ciascun genitore.
Entro i primi 3 anni di vita: 30 gg. intero. I successivi giorni senza retribuzione.
Dopo il 3° e fino all’8° anno nessuna retribuzione
Anche per genitori adottivi o affidatari anni fino al 6° anno di età (anziché fino a 3 anni). Tra i 6 e gli 8 anni, 5 giorni non retribuiti per anno di età e per ciascun genitore. Riposi giornalieri
(Allattamento)
2 h. al giorno se l’orario di lavoro di quel giorno è pari o superiore alle 6 h., 1 h. al giorno se l’orario di lavoro di quel giorno è inferiore alle 6 h.. In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate. Intero
Entro il 1 ° anno di vita del bambino e, per le adozioni, entro il 1° anno di ingresso del minore in famiglia. Il rapporto di lavoro
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Sulla base di quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) l’assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l’amministrazione e colui che è stato individuato come avente diritto al posto.
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L’assunzione può avvenire, a domanda del dipendente, anche su posto part-time, infatti con una specifica richiesta al momento dell’assunzione si può optare per un orario ridotto (nel rispetto di un contingente massimo definito a livello provinciale).
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La sottoscrizione del contratto
Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri.
Nel contratto individuale di lavoro (articoli 25 e 44 CCNL 2006/2009 [confermati anche nel CCNL 2016/2018]) sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. -
Il 1° settembre il personale neo assunto deve prendere servizio nella scuola assegnata. È possibile chiedere il differimento, in relazione a particolari condizioni, ma la mancata presentazione in servizio, se non giustificata da gravi motivi, come ad esempio la malattia, comporta la perdita dell’impiego.
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La sede di servizio
Per i docenti la sede di servizio è quella definitiva. Rimane il problema del blocco triennale sulla sede di assunzione (il blocco introdotto dal Decreto Legge 126/19, convertito dalla Legge 159/19, era originariamente di cinque anni. Il DL 73/2021 lo ha ridotto a 3 anni). Anche ai DSGA neoassunti è impedita la mobilità territoriale volontaria per 5 anni: in entrambi i casi riteniamo profondamente sbagliato imporre qualsiasi vincolo per via legislativa e continueremo la nostra proposta di modifica sia per via emendativa che contrattuale.
La sede assegnata nel primo anno di lavoro è invece provvisoria per il personale ATA ed educativo: solo l’anno successivo si raggiunge la sede definitiva sulla base delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento