IMMISSIONI IN RUOLO : ADEMPIMENTI E PREROGATIVE

Ecco una breve guida per coloro che sono immessi in ruolo dal 1.9.2021:

ANNO di FORMAZIONE e di PROVA

Per il personale DOCENTE

  • Il periodo di prova dura un anno scolastico.

  • Nello stesso anno c’è l’obbligo della partecipazione alla formazione.

  • Viene richiesto lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico di cui almeno 120 per attività didattiche.

  • Sono computati nei 180 giorni di servizio:

  • tutto il servizio svolto dall’inizio dell’anno scolastico al termine delle lezioni;

  • comprese le domeniche, le festività, il giorno libero e le sospensioni delle attività didattiche;

  • i primi 30 giorni del congedo obbligatorio per maternità;

  • i periodi di interruzione delle lezioni per ragioni di pubblico interesse (locali per seggi elettorali, profilassi…).

  • Non sono utili:

  • i giorni di congedo ordinario e straordinario, di permesso e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

  • Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche:

  • i giorni effettivi di insegnamento;

  • i giorni impiegati per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica (attività valutative, progettuali, formative, collegiali)

  • Fermo restando l’obbligo formativo di 50 ore di formazione per tutti, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono ridotti proporzionalmente per i docenti in servizio su part-time e spezzoni orario.

  • Le attività formative per il periodo di prova hanno una durata complessiva di 50 ore.

  • Al docente neo immesso in ruolo viene affiancato un tutor designato dal dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti.

  • Al termine dell’anno di formazione e prova il docente sostiene un colloquio innanzi al comitato di valutazione, composto dal D.S., dal tutor e da tre docenti dell’Istituto.

  • Il dirigente scolastico procede infine alla valutazione sulla base dell’istruttoria compiuta.

Per il personale ATA

  • Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio e dura:

  • 2 mesi per l’area A (collaboratore scolastico)

  • 4 mesi per le altre aree

  • I mesi devono essere di “servizio effettivamente prestato” (vedi sopra personale docente).

  • La malattia ed altre assenze interrompono il computo del periodo.

  • In caso di assenza per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali l’Amministrazione può recedere dal contratto.

  • Il periodo di prova si intende superato se trascorsi i 2 o 4 mesi non si ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente scolastico, salvo il diritto alla proroga.

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE E ATA

DOCUMENTI DI RITO

Il neoassunto deve fornire “in tempi brevi” (C.M. 29.7.2003, n. 65) la documentazione di rito per l’accesso ai pubblici impieghi e per l’accesso alla cattedra o al posto, pena l’annullamento della stipulazione del contratto o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato.

I requisiti per l’accesso all’impiego sono documentati con la presentazione dei seguenti certificati:

  • Autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 e seguenti D.P.R. 445/00, di:

  • nascita;

  • cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

  • assenza di condanne penali;

  • godimento dei diritti politici;

  • posizione nei confronti degli obblighi di leva;

  • possesso del titolo di studio;

  • possesso dell’abilitazione;

  • possesso di eventuale specializzazione per il sostegno;

  • non avere rapporti di impiego pubblico o privato;

  • non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (per il personale docente) oppure dall’art. 58 del D. Lgs. 29/93 (per il personale ATA).

  • ASSENZE DEL PERSONALE A T. I.

     

    Tipologia

    Durata Massima

    Trattamento

    Economico

    Note

    Malattia Infermità

    18 mesi in 3 anni

    9 mesi al 100%

    3 mesi al 90%

    6 mesi al 50%

    E’ possibile una proroga di altri 18 mesi senza retribuzione.

    Gravi Patologie con terapie invalidanti *

    Per tutto il periodo di ricovero e/o terapia

    Intero

    La certificazione deve essere rilasciata dal medico dell’ASL.

    Permessi orari per esigenze personali
    *

    Fino a metà dell’orario giornaliero (ore intere) e max 2 ore per i docenti.

    Fino ad un massimo annuale delle ore di servizio settimanale:

    – 36 x ATA

    – 25x doc. scuola infanzia

    – 24 x doc. scuola primaria

    – 18 x doc. scuola secondaria

    Intero

    Vanno recuperati entro 2 mesi con priorità alla

    sostituzione di colleghi

    assenti o allo svolgimento di interventi didattici integrativi.

    Esami e Concorsi

    8 giorni

    Intero

    Sono compresi i giorni di viaggio.

    Lutto
    *

    3 giorni per evento (anche non consecutivi)

    Intero

    Coniuge; parenti fino al 2°; affini 1°g.; componenti famiglia anagrafica; convivente stabile.

    Motivi personali o familiari

    Max 3 giorni

    Intero

    In aggiunta sono fruibili per gli stessi motivi i 6 gg. di ferie durante le attività didattiche, anche con oneri per la Scuola.

    Santo Patrono
    *

    1 giorno

    Intero

    Solo se ricade durante un giorno di lezione.

    Matrimonio
    *

    15 giorni per evento

    Intero

    Da una settimana prima a 2 mesi dopo il matrimonio.

    Aspettativa per

    motivi di famiglia o personali o di studio

    *

    12 mesi continuativi o frazionati.

    Non può superare 2 anni e ½ in un quinquennio.

    Nessuno

    Non si cumulano i periodi di interruzione con servizio attivo superiore a 6 mesi.

    Aspettativa per svolgere altra attività lavorativa

    1 anno scolastico

    Nessuno

    Per realizzare una esperienza lavorativa anche nel settore privato.

    Anno sabbatico

    12 mesi non frazionabili ogni 10 anni

    Nessuno

    Non cumulabile con l’aspettativa.

    Assistenza a

    familiari portatori H *

    3 giorni al mese

    Intero

     

    * Spettano anche al personale a tempo determinato.

    ASSENZE PER MATERNITÀ *

    Tipologia

    Durata Massima

    Trattamento

    Economico

    Note

    Astensione per

    gravi complicanze nella gravidanza

    Dall’insorgere dello stato di gravidanza e fino all’astensione obbligatoria

    Intero

    E’ concessa dell’ASL di competenza su presentazione della certificazione ginecologica attestante lo stato di rischio.

    Congedo di maternità (Astensione

    obbligatoria)

    5 mesi e 1 giorno complessivamente: 2 mesi prima, il giorno del parto e 3 mesi dopo il parto.

    Previo parere del ginecologo e verifica della tipologia di lavoro è possibile 1 mese prima e 4 dopo il parto.

    In caso di parto prematuro i gg. non fruiti prima del parto sono aggiunti al periodo successivo.

    Intero

    In caso di adozione il periodo è fruibile dal giorno dell’ingresso in famiglia (adozioni nazionali) o in Italia (adozioni internazionali) e per i 5 mesi successivi, ridotti a 3 mesi in caso di affidamento.

    Congedo parentale (Astensione

    facoltativa)

    Usufruibile anche in modo frazionato nei primi 8 anni di vita del bambino con una durata complessiva di 11 mesi di cui 6 max. per la madre e 7 per il padre (10 mesi nel caso di un solo genitore).

    Nei primi 3 anni:

    – Intero il 1° mese

    – 30% i restanti 5 mesi

    Dal 3° all’8° anno:

    30 % solo in base al reddito familiare, altrimenti nessuno

    Può essere usufruito entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o dell’affidamento e comunque entro il compimento della maggiore età dello stesso.

    Malattia del figlio

    Fino al terzo anno di vita senza limite di durata e in aggiunta all’astensione facoltativa.

    Dai tre agli otto anni, 5 giorni all’anno per ciascun genitore.

    Entro i primi 3 anni di vita: 30 gg. intero. I successivi giorni senza retribuzione.

    Dopo il 3° e fino all’8° anno nessuna retribuzione

    Anche per genitori adottivi o affidatari anni fino al 6° anno di età (anziché fino a 3 anni). Tra i 6 e gli 8 anni, 5 giorni non retribuiti per anno di età e per ciascun genitore.

    Riposi giornalieri

    (Allattamento)

    2 h. al giorno se l’orario di lavoro di quel giorno è pari o superiore alle 6 h., 1 h. al giorno se l’orario di lavoro di quel giorno è inferiore alle 6 h.. In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate.

    Intero

    Entro il 1 ° anno di vita del bambino e, per le adozioni, entro il 1° anno di ingresso del minore in famiglia.

    Il rapporto di lavoro

  • Sulla base di quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) l’assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l’amministrazione e colui che è stato individuato come avente diritto al posto.

  • L’assunzione può avvenire, a domanda del dipendente, anche su posto part-time, infatti con una specifica richiesta al momento dell’assunzione si può optare per un orario ridotto (nel rispetto di un contingente massimo definito a livello provinciale).

  • La sottoscrizione del contratto
    Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri.
    Nel contratto individuale di lavoro (articoli 25 e 44 CCNL 2006/2009 [confermati anche nel CCNL 2016/2018]) sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso.

  • Il 1° settembre il personale neo assunto deve prendere servizio nella scuola assegnata. È possibile chiedere il differimento, in relazione a particolari condizioni, ma la mancata presentazione in servizio, se non giustificata da gravi motivi, come ad esempio la malattia, comporta la perdita dell’impiego.

  • La sede di servizio
    Per i docenti la sede di servizio è quella definitiva. Rimane il problema del blocco triennale sulla sede di assunzione (il blocco introdotto dal Decreto Legge 126/19, convertito dalla Legge 159/19, era originariamente di cinque anni. Il DL 73/2021 lo ha ridotto a 3 anni). Anche ai DSGA neoassunti è impedita la mobilità territoriale volontaria per 5 anni: in entrambi i casi riteniamo profondamente sbagliato imporre qualsiasi vincolo per via legislativa e continueremo la nostra proposta di modifica sia per via emendativa che contrattuale.
    La sede assegnata nel primo anno di lavoro è invece provvisoria per il personale ATA ed educativo: solo l’anno successivo si raggiunge la sede definitiva sulla base delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento