L’UST DI FOGGIA ha pubblicato nella tarda serata di venerdì gli esiti del conferimento delle supplenze annuali/termine delle attività didattiche al personale docente per l’a.s. 2021/2022
A prescindere dai numerosi errori che il sistema informativo del Ministero ha generato (si ripete tali errori non sono dovuti all’operato dell’UST di Foggia, ma sono frutto del cattivo funzionamento dell’algoritmo che, caparbiamente, nonostante fosse stato avvisato del pericolo, il Ministro Bianchi, ha portato avanti), si pone ora il problema di come saranno conferite le nomine sui posti che si rendono disponibili per qualsiasi causa o rinuncia da parte dei destinatari della nomina effettuata dall’Ust di Foggia.
Mentre sui posti residui dopo il conferimento delle nomine il 3 settembre 2021, dobbiamo presumere che non essendo stati scelti da nessuno in graduatoria (quindi anche dai docenti che avendo titolo alla nomina non hanno indicato tale sede) la relativa graduatoria deve essere considerata esaurita e i posti disponibili essere assegnati nella competenza dei Capi di Istituto per le nomine.
Infatti, l’articolo 14, comma 1- lettera a), dell’OM n. 60/2020 (cui rimanda la circolare sulle supplenze n.25089/2021) indica espressamente le sanzioni previste per i docenti, secondo le varie tipologie di rinuncia (evidenziamo, comunque, che producono i loro effetti soltanto per l’anno scolastico di riferimento (2021/22).
Queste le succitate sanzioni:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione (la presentazione della domanda telematica vale come accettazione), comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
Quindi, tornando al nostro caso sopra enunciato, trova applicazione il punto 1 in quanto il docente ha rinunciato alla proposta di nomina, per cui se ciò è avvenuto per tutti gli aspiranti presenti in graduatoria per una determinata classe di concorso, ciò vuol dire che la graduatoria provinciale è esaurita.
Ciò detto, dobbiamo anche dire che siamo fortemente preoccupati per le ripercussioni che potrebbero avere gli errori causati dall’algoritmo in quanto si potrebbe ingenerare una correzione “a cascata” delle nomine già effettuate di difficile gestione “manuale” e che richiederebbe non poco tempo da parte dell’ufficio provinciale.
Di questo, come detto nei nostri precedenti comunicati, ne avevamo già parlato e denunciato il rischio di paralisi (cosa che sta avvenendo già in molte province e in altre che ancora non hanno pubblicato gli esiti).
Ma, a prescindere, da quello che accadrà con le rettifiche alle nomine, vediamo come saranno gestite le nomine per le disponibilità sopraggiunte o che andranno a verificarsi nei giorni successivi.
Il Ministero dell’Istruzione, una volta conclusa questa fase, dovrebbe fornire alle singole amministrazioni un file con gli esiti e da lì inizierebbe una nuova procedura, non si sa se cartacea o informatizzata, per scorrere anche le Gps per disponibilità sopraggiunte.
Come si è avuto modo di dire, potrebbe trattarsi di posti che possono derivare dalle rinunce da parte dei candidati destinatari di una supplenza o da un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo (ex art. 59 DL 73/2021) come di altri posti in deroga autorizzati per il sostegno oppure di posti derivanti dalle richieste di part-time o aspettativa (che si protraggono fino al termine dell’anno scolastico) dei nuovi immessi in ruolo o dei docenti che hanno sottoscritto un contratto di supplenza al 30 giugno/31 agosto.
Come dispone la circolare supplenze 2021/2022, infatti, le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, sono coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Normativamente parlando, dobbiamo rifarci a quanto previsto dall’O.M. 60/2020, che all’art. 12 c. 8 così stabilisce “:Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.
Tenuto conto di quanto disposto dalla citata O.M. appare evidente che ulteriori disponibilità sopraggiunte, per qualsia causa, saranno gestite con fasi successive che riguarderanno solo gli aspiranti che non sono stati precedentemente destinatari di proposte di assunzione.
Quindi, l’UST di Foggia, nel caso in cui, per esempio per la classe di concorso A046 -Scienze Giuridiche ed Economiche- ha nominato sino al posto 20, scorrerà per le nomine dal 21 posto, e cioè dal primo non nominato nella prima fase delle nomine.
Molti si sono chiesti: Se per esempio essendo 10 in graduatoria sulla A046 non ho chiesto l’Istituto Superiore “Fazzini” di Vieste, per cui la nomina è stata conferita al docente collocato al posto 20, cosa succede se ora si libera un posto in una scuola di Foggia che avevo chiesto ?
Ebbene, l’O.M. 60/2021 e la circolare ministeriale sulle supplenze, prevede che le disponibilità sopraggiunte non danno origine al rifacimento delle nomine, come, d’altra parte, il fatto che il docente non abbia scelta Vieste, pur essendoci il posto disponibile che gli sarebbe spettato, ha determinato l’implicita rinuncia all’incarico, con l’effetto che non è possibile concorrere per disponibilità sopraggiunte.
Identica situazione si verifica per colui che, avendo accettato Vieste, ora è portato a ritenere di aver diritto alla nomina sulla scuola di Foggia, infatti, la Circolare Supplenze 2021/2022 relativamente alle supplenze da GAE/GPS, prevede che l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.
L’O.M. 60/2020 stabilisce che: “L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”.
Questo significa che l’assegnazione di una sede equivale ad accettazione della stessa e che l’eventuale rinuncia non comporta il rifacimento delle operazioni anche per altre classi di concorso o tipologie di posto. L’eventuale posto liberato sarà assegnato mediante ulteriori scorrimenti delle graduatorie ai candidati che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione (vedi paragrafo precedente) e ciò anche qualora il posto liberato con la rinuncia sia stato espresso nelle preferenze da uno dei candidati coinvolti nel precedente turno di convocazione.
Diversa situazione riguarda il docente a cui è stata conferita una supplenza a orario non intero (ma solo nel caso in cui giunti alla sua nomina non vi fossero disponibilità di posti interi), lo stesso docente conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Questo significa che, nel caso specifico dei docenti a cui è stata conferito uno spezzone (ma solo in caso di assenza di posti interi), questi conservano il diritto al completamento, per cui, nel caso di successive disponibilità potranno concorrere per tali posti, anche se sono stati già coinvolti nel precedente turno di nomina.
Per tutti gli altri docente che non hanno ricevuto nomina dalle GAE/GPS, ora resta la possibilità di ricevere convocazioni dalle graduatorie d’istituto.
Infatti, per la sostituzione del personale temporaneamente assente (per malattia, maternità, congedo parentale, etc.), il cui rientro è quindi previsto prima del termine delle attività didattiche, dovranno essere conferite supplenze temporanee fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, utilizzando appunto le graduatorie d’istituto.
Il D.S. è, inoltre, competente per tutti i posti annuali che si rendono liberi dopo il 31 dicembre; in tal caso dovranno essere conferite supplenze fino al termine delle lezioni (es: 8\9\10 giugno), salvo le eventuali proroghe per scrutini ed esami.