MARCIA INDIETRO DEL MINISTERO ISTRUZIONE: E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA MESSA A DISPOSIZIONE ANCHE DA PARTE DEGLI INCLUSI IN GAE E GPS

L’obiettivo  del Ministro Bianchi in materia della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili mediante conferimento nomine in ruolo e supplenze è, come era prevedibile, miseramente naufragato, motivo per cui il Ministero si è visto costretto a rettificare la circolare sulle supplenze per l’a.s. 2021/2022, consentendo anche a coloro che sono inclusi in Gae e Gps di produrre domanda di messa a disposizione anche in altre province.

Infatti, con la nota 29502 del 27 settembre 2021 la Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione sono state data indicazioni, limitatamente all’anno scolastico 2021-22, relativamente alle supplenze da conferire al personale che ha presentato ad una o più istituzioni scolastiche la propria istanza di “messa a disposizione” (MAD).

Ora, tenuto conto di quanto previsto nella succitata nota,  sarà possibile procedere alla nomina del personale in questione anche qualora risulti incluso nelle GPS (quindi anche Gae) e nelle graduatorie di istituto di altre province.

La nomina dell’aspirante può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito provinciale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. É necessario altresì che siano esaurite le graduatorie d’istituto della scuola interessata e delle scuole viciniore.

Resta comunque confermato che:  

  • che le MAD possano essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza
  • che, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici diano precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati
  • che le domande di messa disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, debbano contenere gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, se in possesso dell’aspirante.

I contratti stipulati con aspiranti individuati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dalla O.M. 60/2020, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.

NOTA SULLE MAD 2021