La validità dei certificati di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è stata prorogata fino al 30 novembre 2021. Lo spiega una circolare del Ministero della Salute: “Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-Dgpre e prot. n° 35444-05/08/2021-Dgpre, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021” si legge. “Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)“.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione “devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione” quindi uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti.
Gli interessati potranno ottenere il rilascio, se in possesso dei requisiti, direttamente dai medici vaccinatori degli Enti dei Servizi Sanitari Regionali, dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta dell’assistito. La certificazione viene rilasciata gratuitamente, archiviando la documentazione clinica relativa.
Cosa è scritto sul certificato di esenzione
La certificazione dovrà contenere:
- Dati identificativi del soggetto;
- La dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività̀ di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; la data di fine di validità̀ della certificazione”;
- Dati relativi al Servizio Vaccinale della Azienda ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19;
- Timbro e firma del medico certificatore;
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
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