LAUREA E TITOLO DI ACCESSO AL TFA: IL MINISTERO VIENE MENO ALL’IMPEGNO E NON CONVALID LA VALUTAZIONE NELLE GPS

In un nostro precedente articolo, sulla base dell’impegno che il Ministero aveva assunto con le cosiddette OO.SS. rappresentative (CGIL-CISL-UIL) ma anche in ragione della validità giuridica del diritto al riconoscimento del punteggio per gli aspiranti in possesso di laurea e di titolo di sostegno – CLICCA QUI PER SCARICARE L’ARTICOLO- si era precisato che la tabella 7 al punto B.2 prevede la valutazione del Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all’abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo.

La tabella titoli, quindi, prevede chiaramente che si valutino solo lauree (magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento, diplomi accademici di II livello) che non hanno costituito  titolo di accesso ai percorsi di specializzazione (A.1) oppure ai percorsi di abilitazione (B.1). Pertanto, la laurea che ha dato accesso ai percorsi di specializzazione non sarebbe valutabile. 

Si precisa, quindi, a maggiore chiarimento  di quanto sopra detto, che i docenti che hanno avuto accesso al TFA SOSTEGNO – percorsi di specializzazione delle università- in quanto in possesso del titolo di laurea- non potrebbero chiedere l’attribuzione di punteggio aggiuntivo per la laurea proprio perchè tale titolo, pur non essendo richiesto per accedere alla graduatoria di sostegno, ha costituito titolo per accedere ai percorsi di specializzazione per conseguire il titolo.

Vi sono dei casi, però, in cui dei docenti in possesso del diploma di secondo grado che consente l’accesso a graduatorie di ITP- insegnante tecnico pratico- hanno utilizzato tale titolo per accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno, utilizzando, ove in possesso di laurea, tale ultimo titolo come titolo aggiuntivo valutabile nella graduatoria formata dalle università per determinare la posizione in graduatoria per accedere al TFA SOSTEGNO.

In tal modo, detti docenti, proprio perchè hanno avuto l’accesso ai percorsi di specializzazione con il diploma possono legittimamente, in sede di presentazione della domanda di aggiornamento delle GPS, chiedere la valutazione della laurea come titolo aggiuntivo. 

Ovviamente, in questo caso si assisterebbe ad una  situazione in cui alcuni docenti in possesso di laurea magistrale non hanno potuto dichiararla come titolo aggiuntivo nelle GPS in quanto hanno avuto accesso al TFA con detta laurea mentre altri hanno potuto inserirla poiché hanno avuto accesso al TFA con il Diploma ITP.  Da non sottovalutare, inoltre, che le scuole che valutano le domande di GPS non possono sapere come il docente hanno avuto accesso al TFA per cui sono costrette, nel caso sopra richiamato, a valutare la laurea ove l’interessato dimostri di aver avuto accesso al TFA con il diploma (è sufficiente che l’aspirante dimostri di chiedere l’accesso in GPS a graduatorie di ITP). 

Il Ministero, seppur in modo tardivo, aveva assicurato che avrebbe emanato una FQ di chiarimento con la quale avrebbe esteso anche agli aspiranti in possesso della laurea, che ha costituito titolo per l’accesso al tfa, la valutazione come titolo aggiuntivo nella graduatoria di sostegno.

Il suddetto Ministero, contraddicendo il suo impegno ha affermato che la laurea non sia dichiarabile nel caso in cui stata utilizzata come titolo di accesso al TFA sostegno.

ECCO LA FAQ

É valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno? 

Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.
Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.

Orbene, secondo la FAQ, al punto B1 i docenti abilitati su materia potranno dichiarare l’abilitazione su materia nella voce A.1 della tabella 7, il ché in realtà era già pacifico. Infatti, chi oltre ad avere la specializzazione sul sostegno, possiede anche l’abilitazione su materia sullo specifico grado, potrà dichiararla come ulteriore titolo valutabile ai sensi della voce B1. (INVITIAMO IN PROPOSITO COLORO CHE HANNO PRODOTTO GIA’ LA DOMANDA CHE L’ABILITAZIONE, OVE IN POSSESSO, SIA STATA INSERITA NELLA TABELLA 7 DEL SOSTEGNO)

Al contrario, per quanto concerne il punto B2 (Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello), questo non potrà essere dichiarato da chi ha utilizzato la laurea per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno. Questo perché la voce B.2 prevede che il titolo è dichiarabile solo se non costituisce titolo di accesso al punto A.1 (cioè al percorso di specializzazione).

Il titolo di laurea potrà essere dichiarato invece da chi ha avuto accesso al percorso di specializzazione tramite un’altra laurea magistrale\specialistica\vecchio ordinamento oppure con il Diploma ITP.

Si crea così un “vulnus” fra coloro che hanno utilizzato il diploma per accedere al TFA SOSTEGNO (che quindi nella graduatoria GPS si vedranno valutata la laurea come titolo aggiuntivo) e coloro che hanno avuto l’accesso al TFA con la laurea che, secondo il diverso parere ministeriale non sarebbe valutabile

A tal fine chiariamo che coloro che non sono d’accordo con quanto espresso dal Ministero possono legittimamente indicare e richiedere tale valutazione e, nel caso in cui non fosse valutata (come è probabile vista la FAQ del Ministero) sarà possibile proporre ricorso (in opposizione alle graduatorie) ovvero al Giudice Ordinario

Chiariamo, a scanso di equivoci e per dissipare ogni dubbio, che non si corre alcun rischio a chiedere la valutazione indicando tale diritto nella domanda, in quanto non si E’ DICHIARATO ALCUN FALSO perchè il problema attiene alla valutazione e al diritto al riconoscimento di un titolo in possesso e non all’indicazione di un titolo di cui non si è possesso (in questo caso si ravviserebbe il reato di falso)