DOCENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA IMMESSI IN RUOLO DA GAE CON RISERVA E DOCENTI IN RUOLO DA GAE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: L’USP DI BARI INTENDE LICENZIARE TUTTI !!!!

 

Nessun governo che si è succeduto in questi anni, al di là delle promesse ed impegni elettorali, ha mai voluto affrontare seriamente e con giustizia la problematica relativa ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria immessi in ruolo da GAE. 

Il tutto è conseguente alla “famigerata” sentenza del 20 dicembre 2017 n. 11 con cui in adunanza plenaria il Consiglio di Stato ha stabilito che: “l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ed elementare […], non ha mai costituito titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall’art. 401 D.lgs. 297/1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale”. 

Secondo, quindi, il Consiglio di Stato, il possesso  del solo diploma magistrale,  conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento – GAE del personale docente e educativo.

Ebbene, proprio  lo stesso Consiglio di Stato e il TAR Lazio, in precedenza, avevano emesso sentenze divenute ormai definitive, e quindi   non più impugnabili, con cui lo stesso diploma era stato ritenuto valido per inserirsi in GAE. 

Tra queste vi è la sentenza n. 3628/2015 – RG 2222/2015 con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto, ha disposto l’annullamento del “decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”.

Come un fulmine a ciel sereno, non si sa sulla base di quale presupposto giuridico o interpretazione ovvero chiarimenti ministeriali,  l’USR Puglia, ambito territoriale di Bari, con la nota n. 11872 del 3 giugno 2022 si permette di ridiscutere e disattendere tale sopra citata  sentenza, e con una nota alquanto confusa, afferma che “Con che il limite oggettivo del giudicato è costituito dal provvedimento impugnato, non potendosi ritenere sussistente una efficacia ultrattiva dello stesso che investa provvedimenti successivi, relativi a periodi differenti rispetto al provvedimento impugnato”

Detto in “soldoni”, l’ufficio scolastico ritiene che l’efficacia della sentenza sarebbe limitata al solo decreto ministeriale 235/2014 (che ha disciplinato le GAE per il triennio 2o14/2017) e, senza interpellare il Ministero, comunica l’avvio del procedimento di verifica della legittima presenza nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti, diplomati magistrali ante 2001/2002, inseriti in esecuzione della predetta sentenza e il conseguente  depennamento dalle GAE.

Parimenti  comunica la necessità di procedere alla verifica della legittimità delle procedure di immissione in ruolo disposte in favore di docenti, diplomati magistrali ante 2001/2002, destinatari della predetta sentenza.

Ove tale procedura fosse messa in atto con conseguente licenziamento, si invitano i docenti interessati a rivolgersi a questa sede sindacale per le azioni giudiziarie a tutela di una legittima nomina in ruolo disposta a suo tempo

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