Maternità e paternità, cambia tutto: cosa aumenta
Nel dettaglio ad aumentare sono tre intervalli inerenti al congedo parentale:
- Da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
- Da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
- Da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti.
I decreti legislativi introducono inoltre altre tutele in materia come:
- L’estensione del diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio;
- I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.
- Inoltre viene fissato a pieno regime il congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi per il papà nel periodo che va “dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino” come si legge sul sito del ministero del Lavoro.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE ANCHE SU:
Sul congedo di paternità, che riguarderà anche i dipendenti pubblici, finora esclusi.
L’art. 1 del decreto apporta modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
I padri lavoratori, in particolare, potranno fruire del “congedo di paternità”, inteso come l’astensione dal lavoro del lavoratore che ne fruisce in via autonoma, e del “congedo di paternità alternativo”, inteso come l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
Il congedo di paternità obbligatorio consiste nel diritto del lavoratore di astenersi per un periodo di dieci giorni lavorativi dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il periodo non è frazionabile ad ore e si può utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo dimaternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre adottivo o affidatario.
E’ riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.
Il congedo è retribuito al 100%.
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
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