DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA PER L’A.S. 2022/2023: CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA E COME PRESENTARLA

Diversamente da quanto avvenuto per l’a.s. 2021/2022 il Ministero dell’Istruzione con l’annuale circolare che disciplina il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2022/2023 ha precisato che “……Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa
o di altra provincia…”. 

In sostanza, si fa divieto per chi è iscritto in GAE o GPS di poter produrre domanda di messa a disposizione nella stessa provincia in cui si è inclusi nella graduatoria provinciale ovvero anche in altre province.

Prima di passare ad esaminare come funziona la messa a disposizione, intendiamo chiarire alcuni aspetti relativi al conferimento delle supplenze, cosa necessaria per chi intende produrre la MAD.

Il conferimento delle supplenze annuali (scadenza 31 agosto per posti vacanti e disponibili e 30 giugno per posti solo disponibili in organico di fatto) è di competenza dell’Ufficio Scolastico Territorialmente competente che attinge prima dalle GAE e, esaurite dette graduatorie, dalle GPS.

Il conferimento delle supplenze temporanee (ossia assenze brevi da parte di docenti di ruolo o a tempo determinato) rientra nella competenza dei dirigenti scolastici che attingono dalle graduatorie di istituto (prima dalle Gae e, ove esaurite, dalle GPS)

I Dirigenti Scolastici, pertanto, per il conferimento delle supplenze temporanee (ossia assenze dal servizio temporanee del personale di ruolo o a tempo determinato annuale) potranno procedere alla individuazione del destinatario della supplenza utilizzando in via prioritaria le GAE di istituto e, ove esaurite, le GPS di istituto. 

Ovviamente, ove l’UST competente comunichi che sono esaurite per alcune  tipologie di posto o classi di concorso, le graduatorie provinciali, demanda al dirigente scolastico della scuola ove vi è la vacanza del posto, la possibilità di conferire la nomina annuale. 

A tal fine si precisa che per i  posti vacanti e disponibili ove tali disponibilità  non siano coperti dall’ambito territoriale provinciale,  la competenza passa ai Dirigenti scolastici i quali, per la copertura di tali posti, dovranno utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto  della scuola ove si verifica la disponibilità. I Dirigenti dovranno prestare attenzione (relativamente ai casi in cui la competenza è stata loro trasferita per esaurimento delle graduatorie provinciali)  ai docenti che, inclusi nella rispettiva graduatoria di istituto, hanno avuto conferito la nomina annuale dall’UST e non l’hanno accettata (art.12 comma 11), questo perchè a tali docenti non è possibile conferire nomina da graduatoria di istituto nei casi in cui le suddette nomine sono conseguenti all’esaurimento delle graduatorie provinciali, vedasi al riguardo quanto previsto dall’art.14 comma 1 della O.M. 112/2022:” la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento”

La scadenza di questa tipologia di  supplenza rimane immutata (31/8).

Per i posti invece vacanti ma non disponibili (ossia posti sui quali vi è un docente titolare ma assente per tutto l’anno scolastico per diverse situazioni previste dalla legge ) la supplenza è conferita sempre dall’UST competente ma sino al 30 giugno.

Anche in questo caso, laddove siano esaurite le graduatorie provinciali la competenza passa ai dirigenti scolastici delle scuole interessate che, se la nomina viene fatta entro il 31 dicembre, la conferiscono sino al termine delle attività didattiche (scadenza contratto 30 giugno).

Ove la nomina, viceversa, viene effettuata dopo il 31 dicembre, in quanto il posto si è reso disponibile (per esempio per decesso del titolare) dopo tale data la supplenza, verrà conferita dal D.S. ma  non avrà termine direttamente il 30/6 o il 31/8, come avviene per le supplenze assegnate prima del 31/12, ma l’ultimo giorno di lezione (“termine delle lezioni”, per es. l’8 giugno), più eventuali scrutini o esami, appunto perché è in quel giorno che terminano le “esigenze di servizio

Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza
all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità ossia mediante la presentazione della domanda di MESSA A DISPOSIZIONE – MAD- ma che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022.-CLICCA QUI PER NOSTRO ARTICOLO

Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia

MESSA A DISPOSIZIONE 2022/23 PERSONALE DOCENTTE

E’ bene ribadire che questa procedura è attivata dal Dirigente Scolastico per coprire i posti (annuali o temporanei) che non è stato possibile coprire dalle graduatorie di istituto della scuola o delle scuole viciniori.

Premesso quanto innanzi, quindi i D.S. ricorreranno alla MAD solo dopo aver effettuato le verifiche di cui si sopra detto.

Preliminarmente, ai fini della presentazione della Messa a disposizione, è bene precisare che la stessa può essere prodotta

  1. PER UNA SOLA PROVINCIA e che tale evenienza deve essere indicata espressamente nella domanda. Il docente non ha alcun vincolo rispetto al numero di domanda da inviare nella stessa provincia avuto riguardo al numero di scuole sia per le statali che per le paritarie. Di converso, riteniamo che per le scuole paritarie non c’è alcun vincolo di produrre la domanda in una sola provincia.
  2. NON PUO’ ESSERE PRODOTTA dai  docenti che sono iscritti nelle graduatorie della stessa o di altra provincia;
  3. Il D.S. deve conferire la supplenza seguendo le priorità espresse dall O.M. 112/2022 ossia nominare prima i docenti in possesso dell’abilitazione e della specializzazione;
  4. I docenti produrranno la domanda seguendo il fac-simile delle domande prodotte per le supplenze GPS ossia fornendo dichiarazioni di tutti i titoli in possesso al fine, anche in questo caso di consentire la verifica puntuale dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o di specializzazione;
  5. I contratti a tempo determinato stipulati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dalla O.M. 112, che regole le supplenze ai docenti, incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 per la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di supplenza, CLICCA QUI PER IL NOSTRO ARTICOLO
  6. Con la stessa domanda si può chiedere sia il conferimento supplenza per posto comune/classe di concorso che dichiarare la disponibilità per ottenere supplenze per posti di sostegno

Le domande MAD possono essere inviate nelle scuole sede principale (quindi non nelle succursali)

Alcune scuole prevedono l’invio della MAD accedendo al sito della scuola e compilando un format messo a disposizione sullo stesso sito.

In ogni caso è sempre possibile inviare la MAD per via mail o, se si è in possesso di posta certificata, anche sull’indirizzo pec della scuola. La domanda è bene che venga accompagnata da documento di identità del docente.

E’ anche possibile l’invio della domanda tramite raccomandata A/R ovvero con consegna a mano

Se sul sito web della scuola è indicata una modalità preferita per l’invio MAD (es. tramite compilazione di form online) bisogna seguirla. Se non vengono date indicazioni, si può scegliere tra le diverse modalità sopra indicate.

Consigliamo di inviare le MAD entro la prima decade del mese di Settembre 2022.

SI ALLEGA IL MODELLO DI DOMANDA

DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE A.S. 2022-2023

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA CLASSI DI CONCORSO E INDIRIZZO DI STUDIO NELLA SCUOLA SECONDARIA –  TIPOLOGIA DI SCUOLA DOVE E’ PRESENTE LA CLASSE DI CONCORSO:

Allegato-A-Tabella-classi-di-concorso

Si allegano i file con l’elenco delle scuole statali e paritarie, preavvertendo che alcune scuole, a causa del dimensionamento, potrebbero anche non essere più sedi autonome ma aggregate ad altre sedi. 

SCUOLE-STATALI-

SCUOLE-PARITARIE-

In alternativa alla consultazione degli indirizzari è possibile anche cercare gli indirizzi delle scuole tramite il sito webScuola in Chiaro del Miur,-CLICCA PER ACCEDERE, questo, sia per avere informazioni sulla scuola sia per accedere al sito istituzionale della stessa

MESSA A DISPOSIZIONE 2022/2023 PERSONALE ATA

Anche il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario- ATA- può produrre domanda di messa a disposizione.

Per produrre domanda occorre essere in possesso dei seguenti titoli di studio, in ragione dei profili professionali scelti : 

  1. per la MAD collaboratori scolastici – diploma o qualifica triennale;
  2. per la MAD assistenti amministrativi – diploma di maturità;
  3. per la MAD assistenti tecnici – diploma che dia accesso a una o più aree di laboratorio;
  4. per la MAD cuochi – qualifica professionale di operatore della ristorazione;
  5. per la MAD infermieri – laurea in scienze infermieristiche o titolo idoneo per svolgere la professione di infermiere;
  6. per la MAD guardarobieri – qualifica professionale di operatore della moda.

Per il personale ata, a differenza dei docenti, non c’è alcun vincolo espresso circa la presentazione della domanda ,MAD  in più province 

La domanda si può produrre, come per il personale docente: 

  • compilando il modulo online sul sito delle scuole;
  • consegna diretta a mano;
  • tramite email / PEC (posta elettronica certificata);
  • posta raccomandata A/R;

L’istanza va inviata o consegnata alle scuole in cui ha sede l’ufficio del Dirigente scolastico, non ad eventuali succursali o sedi distaccate. Per accedere agli indirizzi delle scuole si fa riferimento ai file sopra allegati per il personale docente, preavvertendo che per il profilo di collaboratore scolastico ed assistente amm.vo è possibile inviare nelle direzioni didattiche, istituti comprensivi e tutte le scuole superiori. Per il profilo di assistente tecnico istituti comprensivi e scuole superiori. Per cuochi, infermieri e guardarobieri sono nei convitti. 

DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ATA

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