In questi giorni molti docenti ci chiedono chiarimenti in ordine ai criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; in particolare ci viene riferito che i dirigenti scolastici continuano a ritenere che sia una esclusiva prerogativa dirigenziale in ordine a tale decisione
A tal fine pare opportuno precisare che la procedura è supportata da precisi momenti di partecipazione da parte del collegio dei docenti, consiglio di circolo o istituto e dirigente scolastico
Infatti, l’art. 7 comma 2 lettera b) del DPR 297/1994 attribuisce al collegio dei docenti il compito di formulare proposte al dirigente scolastico, sui criteri per la formazione delle classi, e per l’assegnazione dei docenti a esse. Anche l’art.10 comma 4 dello stesso DPR attribuisce al consiglio di circolo o d’istituto il compito di dettate i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione a esse dei singoli docenti
Il Dirigente Scolastico, dal suo canto, ai sensi dell’’art. 396, comma 2, lettera d, ha competenza in relazione, come è previsto dal testo normativo di “procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione a esse dei singoli docenti (…) sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”.
Il comma 2 dell’art. 25 del decreto 165 del 2001 nell’attribuire autonomi poteri di valorizzazione delle risorse umane Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, secondo criteri di efficienza e di efficacia formative è stato interpretato, affrettatamente, come potere assoluto e insindacabili dei dirigenti sull’assegnazione dei docenti alle classi.
In merito all’assegnazione dei docenti alle classi diverse sentenze sono state pronunciate con le quali è ribadito in modo forte il dovere di rispettare le competenze degli organi collegiali della scuola, cosa che è stata affermata:
- dalla corte di cassazione con ordinanza n° 11548 del 2020,
- dalla Corte d’Appello di Sassari, con sentenza n. 40 del 2015
- dal tribunale del lavoro di Caltanissetta con sentenza n.154 del 2020
- dal tribunale del lavoro di Potenza con sentenza n° 60 del 2022.
A quanto detto, aggiungiamo che cosa diversa è l’assegnazione docenti in plessi ubicati in comuni diversi.
Infatti, l’articolo 3, comma 5, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25, che ha confermato quanto previsto dal precedente CCNI 2019/22, dispone che : “In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13”
Il dirigente scolastico, dunque, tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi e delle proposte del collegio dei docenti, assegna i docenti ai plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico:
- salvaguardando la continuità didattica;
- secondo il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di Istituto;
- secondo le modalità e i criteri stabiliti in contrattazione di Istituto;
- salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (per cui ad esempio, non si può assegnare un docente in un comune diverso da quello di assistenza, se la sede di organico coincide con il predetto comune).
Alla luce di quanto detto, in linea generale, è chiaro che saranno assegnati ad un comune diverso da quello sede di organico: i docenti che non hanno continuità didattica nelle classi presenti nella sede di organico; i docenti con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto; i docenti che non usufruiscono di precedenza nel comune sede di organico. A ciò, naturalmente, si aggiungono i criteri definiti in contrattazione di Istituto.
Nella nota del MI n. 14603/2022 relativa agli organici a.s. 2022/23, a quanto detto sopra, si aggiunge che il personale docente interessato può rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede.
Inoltre ci preme evidenziare in modo particolare la delibera ANAC (Associazione Nazionale Anti Corruzione) n. 430 del 2016 che inserisce l’argomento assegnazione dei docenti alle classi tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche.
Proprio per quanto sopra detto, atteso che ci giungono notizie che in alcune scuole l’assegnazione, in particolare di docenti in plessi ubicati in altri comuni, avviene in modo del tutto “anomalo” e in violazione delle norme di legge e contrattuali, si evidenzia che in tal caso ci troviamo di fronte a una precisa responsabilità sia di coloro che sono addetti a tale procedura (in qualità di responsabili del procedimento) sia da parte dello stesso dirigente, per cui non mancheremo di porre in essere tutte le iniziative giudiziarie per la tutela del personale interessato e l’accertamento delle conseguenti responsabilità.