L’articolo 3 del DM 226/2022 prevede che il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
- tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
- scrutini
- esami
- ogni altro impegno di servizio
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza
Sono esclusi, invece, dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Rientrano nei 120 giorni per le attività didattiche i giorni :
- effettivi di insegnamento;
- impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Vanno computati nelle predette giornate anche quelle svolte per:
- consigli di classe
- collegi docenti
- riunioni di dipartimento
- colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe)
- incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova
- incontri di formazione
In relazione, poi, a coloro che chiedono il part-time è bene tener presente che:
Il numero sia del servizio effettivo che periodo dedicato alla didattica va ridotto proporzionalmente:
In questo caso i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Dunque, in caso di prestazione lavorativa con orario inferiore quello di cattedra/posto, i giorni di servizio e di attività didattica, necessari al superamento dell’anno di prova, sono proporzionalmente ridotti (permane, invece, l’obbligo di svolgimento di tutte le previste attività formative).
Per meglio esemplificare se il docente di ruolo chiede una riduzione al 50% dell’orario nella scuola secondaria, quindi 9 ore settimanali, deve cumulare 90 giorni di servizio e 60 giorni di attività didattiche.