EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA MOTORIA E ORE DI PROGRAMMAZIONE

Con la legge n. 234/2021 è stata introdotta  l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria; a partire dalle classi quinte dall’a.s. 2022/2023 con prosecuzione nelle quarte dal prossimo anno scolastico. 

Considerato il ritardo nella disciplina in organico di diritto del suddetto insegnamento (anche per effetto dei pochi posti attivati e per la maggior parte spezzoni) le disponibilità sono state coperte con il conferimento di supplenze annuali.

Il Ministero dell’istruzione, con nota n. 2116 del 09/09/2022, ha fornito indicazioni in merito al nuovo insegnamento.

Nella nota è stato precisato, per quanto attiene alle ore di programmazione, che ” L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione”. Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022.

Le ore di programmazione, dunque, sono assegnate nella maniera seguente:

  • per le supplenze sino a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione
  • per le supplenze da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore di programmazione

Per effetto del chiarimento ministeriale, il contratto di supplenza deve essere integrato con le ore di programmazione, secondo quanto detto sopra.

circolare ministeriale