Le istruzioni INPS su congedi contenuto nel “decreto conciliazione vita lavoro”

L’INPS fornisce chiarimenti in ordine ai  nuovi congedi tenendo conto delle  novità introdotte dal Decreto conciliazione vita lavoro (D.lgs. 105/2022).

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, in vigore dal 13 agosto 2022, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità
di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Tali disposizioni si applicano, per esplicita previsione normativa, anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ferme restando le
eventuali indicazioni operative fornite dal competente Dipartimento della Funzione pubblica.

L’articolo 2 del menzionato decreto legislativo apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche T.U.), novellando la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità (articoli 2, 18, 27-bis, 28, 29, 30 e 31-bis), di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi (articoli 32,
34, 36, 38, 42 e 46), di congedi per la malattia del figlio (articolo 52), di lavoro notturno (articolo 53), di divieto di licenziamento (articolo 54) e di diritto al rientro e conservazione del posto (articolo 56).

In ultimo, la riforma interessa le disposizioni sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste (articoli 68 e 70), nonché sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi (articolo 69).

L’articolo 3 del D.lgs n. 105/2022 apporta altresì modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il successivo articolo 4 modifica la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (cfr. l’articolo 8, commi 4 e 7-bis) e in materia di lavoro agile (cfr. l’articolo 18, commi 3-bis e 3-ter). Infine, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo in commento apportano modifiche rispettivamente, all’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro, e all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per eventi e cause particolari.

L’Inps, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, ha fornito indicazioni operative in ordine al congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, alla modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla
Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato, nonché in ordine al riconoscimento del diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U.

La circolare, seppur rivolta ai soli lavoratori del settore privato, rappresenta comunque un utile strumento per guidare le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione delle nuove disposizioni.

CONGEDI, LE NOVITÁ 2022 2023

Il Decreto conciliazione vita lavoro ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei congedi per garantire un maggiore bilanciamento tra vita professionale e vita genitoriale dei lavoratori. Tutti interventi divenuti operativi a partire dal 13 agosto 2022 e sui cui l’INPS, ad ottobre 2022, ha pubblicato un documento riassuntivo, la circolare-numero-122-del-27-10-2022 con tutte le indicazioni operative riferite alle novità, ossia:

  • il nuovo congedo di paternità obbligatorio di 10 mesi per i lavoratori dipendenti che diventa finalmente strutturale;
  • l’estensione da 6 a 9 mesi dei congedi parentali per genitori dipendenti del settore privato;
  • l’estensione da 10 a 11 mesi dei congedi parentali per genitori soli;
  • l’innalzamento dell’età del bambino da 3 a 12 anni per la fruizione dei congedi parentali da parte degli iscritti alla Gestione separata;
  • l’introduzione, per la prima volta, dei congedi parentali in favore dei padri lavoratori autonomi;
  • la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO LAVORATORI DIPENDENTI

 Secondo la Circolare n° 122 del 27-10-2022

  • può essere fruito dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio;
  • il lavoratore ha diritto all’indennità del 100% della retribuzione imponibile e, inoltre, i periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa;
  • può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità. È anche compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del Testo Unico, ma non nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. Alcuni esempi su tali casi, potete trovarli nel paragrafo 2.3 della circolare INPS del 27 ottobre 2022; 
  • in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi e si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Per usufruire delle novità sui congedi, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento.