MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA: IL VINCOLO TRIENNALE SULLA SEDE NON DEVE ESSERE APPLICATO PER I NUOVI IMMESSI IN RUOLO.

Procede molto a rilento il confronto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito sul contratto relativo alla mobilità del personale scolastico.

Il punto centrale è rappresentato dalla indisponibilità del Ministero a riconsiderare il vincolo di permanenza nella sede assegnata per gli immessi in ruolo dal 1^ settembre 2022

Infatti, il CCNI Mobilità 2021/2024 (sottoscritto dalla sola CISL e sonoramente bocciato dal Tar Lazio) prevede (art. 2 comma 6) per tutti i neoimmessi in ruolo un vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità; il vincolo era così stringente tanto da applicarsi alle operazioni di assegnazione provvisoria, utilizzazione e incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso.

Per fortuna, poi, il legislatore con la legge 51/2022 ha cassato tale divieto di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione 

Sempre il contratto sottoscritto si ripete solo dalla CISL e bocciato dal Tar, ha previsto, inoltre, un vincolo triennale per i docenti soddisfatti, a seguito di domanda volontaria, su una preferenza analitica (singola scuola). Tali docenti non possono presentare nuova domanda di mobilità per il triennio successivo

Con il decreto sostegni bis (73 /2021) è stato previsto, all’art. 58  il vincolo per tutti quei docenti che hanno acquisito la titolarità di una qualsiasi sede nella provincia richiesta nella mobilità interprovinciale,  ivi compreso il caso in cui sia stata ottenuta la sede nella provincia richiesta in seguito a preferenza sintetica (comune, provincia, distretto). Tale vincolo si applica solo per le operazioni di mobilità avvenute con decorrenza 1.9.2022. 

E giungiamo, ora, alla legge “Bianchi” di riforma del sistema di reclutamento. Ebbene, il decreto 36/2022, convertito in legge 79/2022, riformando l’intero sistema del reclutamento, ha introdotto un nuovo vincolo triennale, che così recita : ” Il docente e’ tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104 del 5.2.1992, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso”.
Fatta questa premessa, negli incontri tenuti dalle cosiddette OO.SS. rappresentative (l’ultima il 9 novembre 2022) il Ministero ha fatto una piccola apertura relativamente al fatto  che per tutti i docenti assunti fino all’a.s. 2021/22 non esiste, tenuto conto del decreto 36/2022,  alcun vincolo. Questo in ragione del fatto che ai sensi della legge 36  il vincolo di cui all’art. 399 comma 3  è stato abrogato.

Gli unici vincoli esistenti allo stato, quindi, sono: 

  • Il vincolo derivante dall’art.22 comma 4 lett. A1 del CCNL che vincola il docente a rimanere presso la stessa scuola nel caso in cui sia stato soddisfatto nella mobilità su preferenza puntuale di scuola.
  • Il vincolo introdotto dal Decreto 73/2021 che si applica in qualsiasi caso in cui, nella mobilità interprovinciale, venga ottenuta la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, indipendentemente se sia stata ottenuta o meno con l’espressione di una preferenza analitica. Questo vincolo però per espressa previsione normativa, si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, quindi non riguarda chi è stato soddisfatto su preferenza sintetica negli scorsi anni. 

Su tali vincoli il Ministero pare irremovibile a fare un passo indietro, come analoga decisione e punto fermo è stato ribadito relativamente all’applicazione del nuovo vincolo previsto dalle legge 36/2022  nei confronti di tutto il personale assunto a partire dall’anno scolastico 2022/2023, anche se le nuove procedure concorsuali previste dalla riforma non sono state ancora avviate. 

La decisione ministeriale, invero, contraddice quanto il legislatore ha previsto proprio con il decreto 36/2022, laddove si afferma che  il blocco deve essere applicato solo agli assunti dalle nuove procedure concorsuali che, allo stato attuale, ancora non sono state bandite e svolte, per cui in assenza di una norma che stabilisca l’applicazione anche per gli assunti dal 2022, il vincolo non deve e  non può sussistere.

Ci si augura un ravvedimento del Ministero e una decisa presa di posizione delle cosiddette OO.SS. rappresentative affinchè tale vincolo non vada applicato agli immessi in ruolo dal 1.9.2022.

Il nodo della discordia continua ad essere l’applicabilità già ai neoassunti 2022/2023 del nuovo vincolo triennale previsto dall’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017, come formulato dal Decreto 36/2022 convertito nella Legge 79 del 29 giugno 2022. 

In particolare, le parti hanno confermato le diverse posizioni già evidenziate nei precedenti incontri: 

  • Secondo l’amministrazione il nuovo vincolo trova applicazione nei confronti di tutto il personale assunto a partire dall’anno scolastico 2022/2023, anche se le nuove procedure concorsuali previste dalla riforma non sono state ancora avviate. 
  • Secondo i sindacati invece il blocco deve essere applicato solo agli assunti dalle nuove procedure concorsuali che non si sono ancora svolte. Il decreto infatti non è prevede una norma transitoria che consideri retroattiva la validità delle stesse.

I sindacati hanno evidenziato la necessità di trovare una mediazione adottando anche, come già fatto in passato, un contratto ponte in attesa della conclusione della trattativa sul CCNL relativa alla parte contrattuale che potrebbe essere tardiva rispetto ai tempi programmati per le prossime operazioni a.s.2023/24.

Il prossimo incontro avrà luogo mercoledì 16 novembre.