Ricordiamo a tutto il personale scolastico, ed in particolare a coloro che sono stati assunti dal 1.9.2021 e confermati in ruolo dal 1.9.2022, che la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera del servizio non di ruolo scade il 31 dicembre 2022.
Mediante tale domanda si ottiene il riconoscimento, ai fini della progressione di carriera, dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo.
Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 107/2015 “le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.
La domanda va presentata utilizzando le funzioni presenti sul Portale delle Istanze on Line (Polis).
La funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera” consente al personale docente, agli insegnanti di religione cattolica, al personale educativo e ATA, di inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale.
Solo con la presentazione della domanda, la scuola di titolarità provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ad emettere il relativo decreto di ricostruzione.
Si ricorda che mentre il diritto ad ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera, a seguito del chiarimento della Ragioneria Generale dello Stato, circolare del 2 dicembre 2021, tenuto conto delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, non si prescrive più dopo 10 anni dalla maturazione del diritto (quindi dall’a.s. successivo all’immissione in ruolo e quindi di conferma), per gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione del decreto – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – si applica la prescrizione quinquennale
E’ bene precisare, che ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità, non si valuta l’insegnamento prestato presso le scuole paritarie, prima dell’immissione nei ruoli della scuola statale. come stabilito con sentenza della Corte costituzionale ( n. 180, depositata il 30 luglio 2021) ribaltando numerose sentenze favorevoli dei giudici del lavoro.
Per la presentazione della domanda si può usufruire dei servizi di consulenza ed assistenza della nostra organizzazione, prenotando l’appuntamento per i giorni di martedì e giovedì pomeriggio