La legge di bilancio 2023 ha previsto nuove regole e opzioni per accedere al pensionamento anticipato, introducendo nuove formule in sostituzione di altre in scadenza (con la nuova Quota 103 che replica con modificazioni la Quota 100 e 102) e modificando i requisiti per altri strumenti di flessibilità in uscita (con l’Opzione Donna riveduta e corretta).
Sicuramente, poi, nel 2024 si potrà avere una sostanziale riforma delle pensioni che potrebbe portare a nuovi requisiti e opzioni per lasciare prima il lavoro
Premesso quanto innanzi, vediamo, alla luce delle legge finanziaria, e in attesa che il Ministero dell’Istruzione riapra i termini per produrre domanda di collocamento a riposo in base alle nuove norme, i requisiti e le possibilità offerte per anticipare il collocamento a riposo e cosa produce, sul piano economico, l’accesso anticipato
La nuova condizione di flessibilità in uscita prevede che entro il 31 dicembre 2023 il raggiungimento di condizioni previdenziali certamente più gravose rispetto alle soluzioni viste fino ad ora ma un’anzianità anagrafica inferiore rispetto alle versioni precedenti di Quota 100 e Quota 102.
La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) stabilisce nel suo testo la pensione anticipata agevolata cd. Quota 103.
Con un’età minima fissata a 62 anni di età saranno interessati unicamente i cittadini nati fra il 1960 e il 1961, dunque, i cittadini che hanno 62 o 63 anni. Ricordiamo, infatti, che le fasce più di età elevate sono già uscite con Quota 100, dunque i nati nel 1959 con 62 anni nel 2021. Le fasce più giovani, però, saranno bloccate.
Si tratta di un trattamento che va a sostituire Quota 100 e Quota 102. Si tratta di una pensione anticipata con requisiti derogati rispetto alla tradizionale legge Fornero che prevede per andare in pensione 67 anni di età e 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia, 42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne, per la pensione anticipata.
La Nuova manovra finanziaria 2023 mette mano al sistema dai trattamenti pensionistici ed introduce Quota 103. I requisiti necessari per poter accedere sono pari a 41 anni di contributi da raggiungere entro il 31 dicembre 2023 combinata con l’età anagrafica di 62 anni.
Riepilogando, possono beneficiare di Quota 103 i nati entro il 1961 iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, come pure alla gestione Separata INPS, basta che raggiungano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023.
Va detto che il requisito dei 41 anni di contributi può essere ottenuto anche accumulando i contributi delle diverse gestioni.
Ovviamente, anche il personale docente e Ata del comparto scuola può accedere a tale forma di cessazione dal servizio, per cui, a breve il Ministero dovrà emanare uno specifico provvedimento attraverso cui si riaprono i termini di presentazione della domanda anticipata di collocamento a riposo per anzianità.
La particolarità di tale possibilità prevista dalla legge finanziaria ha, però, un aspetto negativo legato all’ammontare della pensione “Quota 103”; infatti il trattamento pensionistico lordo non può superare 5 volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente.
La pensione anticipata con quota 103 – 41 anni di contributi e 62 di età – non potrà avere quindi un importo superiore dell’assegno di circa 2600 euro (solo per il 2023);
Come per Quota 100 e Quota 102, anche per quota 103 non è possibile ottenere la pensione immediatamente appena maturati i requisiti ma è necessario un periodo di attesa, si chiamano le finestre per produrre la domanda, Ma il predetto sistema vale per tutte le altre categorie di dipendenti eccetto per il personale della scuola ( per esempio se i requisiti di Quota 103 sono maturati al 31 dicembre 2022, la finestra di attesa per il settore privato si apre il 1° aprile 2023, mentre sarà il 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici)
Discorso diverso, come si diceva, sono le finestre previste per il comparto scuola e AFAM dove si applica la cosiddetta finestra unica annuale che prevede una data unica di uscita dal lavoro previa richiesta tramite domanda di cessazione dal servizio entro le date stabilite.
Infatti, c’è un’unica possibilità di uscita che è il 1° settembre di ogni anno, perché per gli insegnanti la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico, se il pensionando matura i requisiti richiesti durante tutto l’anno 2023.
Anche per quest’anno si potrà dunque andare in pensione a settembre senza aspettare alcuna finestra temporale e maturando i requisiti di Quota 103 in qualunque periodo dell’anno. Ed è per questo che il Ministero deve fissare il termine di presentazione della domanda (si parla di un termine previsto per il 28 febbraio 2023)
Teniamo presente che si può accedere a Quota 103, se si perfezionano le condizioni richieste entro il 31 dicembre 2023, e si potrà chiedere l’accesso anche se il periodo di finestra temporale ricada nel 2024, anche nel 2025 e oltre.
In assoluta sintesi i requisiti per Quota 103, una volta maturati restano fermi e l’uscita con tale quota può essere richiesta in qualsiasi momento, anche se dovesse venir meno la possibilità di avvalersi della prestazione previdenziale.
Vi sarà, come detto, anche la proroga dell’Ape sociale. Si tratta di una misura introdotta dalla legge di bilancio 2017 che prevede l’anticipo pensionistico riservato a determinate categorie di lavoratori, in possesso di determinati requisiti contributivi e prossimi alla pensione.
Per aver diritto all’Ape sociale nel 2023 occorre:
• aver compiuto i 63 anni di età;
• aver maturato almeno 30 anni di anzianità contributiva;
• aver cessato l’attività lavorativa sia come dipendente che come autonomo o parasubordinato in Italia o all’estero.
Opzione donna, misura che anticipa la pensione delle lavoratrici al verificarsi di date condizioni.
Anche per il 2023 opzione è stata prorogata, ma rispetto al recente passato ha subito delle modifiche sostanziali:
• per accedervi è necessario che le lavoratrici abbiano compiuto 60 anni di età e non più 58 come in passato;
• resta fermo il requisito dell’anzianità contributiva, che deve essere pari a 35 anni;
• le madri con un figlio hanno la possibilità di anticipare la richiesta della pensione di un anno, mentre quelle con due o più figli possono anticiparla di due anni.