VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO PER CHI STA SVOLGENDO PERIODO DI PROVA

Molti docenti che sono stati destinatari o di nomina in ruolo o conferimento di incarico a tempo determinato finalizzato alla successiva nomina in ruolo, previo esame e conseguimento 5 cfu, ci chiedono di chiarire meglio i presupposti per la validità del servizio affinchè lo stesso sia ritenuto utile per il conteggio dell’anno scolastico.

In particolare, i quesiti che vengono proposti riguardano alcuni aspetti relativi alle assenze del personale in periodo di prova durante il corrente anno scolastico. 

A norma della Legge 107/15 comma 116, per il superamento dell’anno di formazione e prova ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo ovvero nomina annuale finalizzata al ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche.

Il DM 226/22, che regola l’anno di formazione e prova, all’art. 3 prevede che: “Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza”.

Prima di rispondere ai quesiti posti anche per le vie brevi, si ribadisce, quindi,  che:

Ai fini del conteggio del servizio (180 giorni) si considerano:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977 (c.d. Festività soppresse);
  • le vacanze natalizie e pasquali;
  • il giorno libero;
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
  • il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
  • la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
  • il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
  • il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:

  • i periodi di ferie;
  • i permessi retribuiti e non;
  • le assenze per malattia;
  • le aspettative, eccetto quelle parlamentari;
  • i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame.

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

In tal senso vanno intese tutte le attività didattiche (collegi, consigli, colloqui, incontri dei dipartimenti, incontri previsti all’interno del percorso formativo del neo assunto, altro) svolte.

Ciò premesso, si risponde ad alcuni quesiti: 

Eventuale assenza dovuta a Covid può essere conteggiata nei 120 giorni di attività didattiche?

In base all’Art. 3 co. 3 DM 226/2022 – “Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.”. Pertanto le assenze dal servizio (malattia, congedo, 150 ore per l’intera giornata, permesso per Legge 104, etc.) non rientrano nei 120 giorni.

Se ho ottenuto nomina in ruolo su posto curriculare ma sto svolgendo servizio  su sostegno nello stesso grado di scuola in altra scuola a partire da settembre, tale servizio può essere conteggiato 

Premesso che il concorso straordinario di cui al D.Lgs 73, art. 59 comma 9-bis, non prevede posti sul sostegno, tale servizio si ritiene non computabile.

Al fine del conteggio dei 120 giorni viene considerato valido anche il periodo precedente alla “seconda” presa di servizio (stessa classe di concorso)?

Deve essere considerato valido ai fini del computo dei 120 gg di attività didattica e dei 180 gg di servizio, il periodo svolto nella medesima classe di concorso durante l’anno scolastico 2022-2023, anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L.73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021, a prescindere dal fatto che il neoassunto abbia optato per prendere servizio nella nuova sede di assegnazione o permanere nella medesima sede presso la quale prestava già servizio.

Si precisa, tuttavia, che il servizio precedentemente svolto su altra classe di concorso non è in ogni caso valutabile.

Nel caso in cui non conseguo 120 di lezioni entro il 10 giugno cosa devo fare ? 

Il termine ultimo per lo svolgimento di attività di cui all’art. 3 co. 1 del DM 226/2022 non è il 10 giugno (termine delle lezioni) ma quello di conclusione dell’anno scolastico. Tra il termine delle lezioni (10 giugno 2023) e la conclusione dell’anno scolastico possono essere previste attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si coglie l’occasione per ricordare che il Comitato di valutazione può essere convocato dal dirigente scolastico (Art. 13 co 1 del DM 226/2022) nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, e a condizione che il neoassunto disponga dei prerequisiti inderogabili (120gg di attività didattica, 180gg di Servizio e la formazione obbligatoria).

Ho accettato il ruolo e ho chiesto il  part time, come  calcolare i giorni di servizio e di attività didattica?

La Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 prevede che “fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.”

Il giorno libero settimanale viene contato tra i 120 giorni?

Può essere conteggiato solo se si tratta di un “giorno impiegato presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali” (Art. 3 co. 3 DM 226/2022). Per contro, se nel c.d. giorno libero non viene svolta alcuna attività, questo non può essere conteggiato tra i centoventi giorni di attività didattica.

I viaggi di istruzione rientrano nei 120 giorni?

Sì, in quanto considerati a pieno titolo attività didattica.

La formazione finalizzata al conseguimento dei 5 CFU concorre al raggiungimento dei 120 gg?

No.

I 5 CFU possono essere conseguiti tramite Università online?

La norma non fa alcun distinguo, purchè si tratti di Università riconosciute dal Ministero.

Sto seguendo il percorso del TFA sostegno e sto sostenendo gli esami, posso avere il riconoscimento dei 5 CFU?

Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l’ottenimento dei CFU richiesti. L’USR non ha competenza sul riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere invece certificati dalle Università e solo loro possono eventualmente riconoscere crediti previamente conseguiti per attività compatibili con quelle previste.

Chi possiede i 24 CFU può utilizzarli per sostituire la formazione universitaria dei 5 CFU?

Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l’ottenimento dei CFU richiesti. L’USR non ha competenza sul riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere invece certificati dalle Università e solo loro possono eventualmente riconoscere crediti previamente conseguiti per attività compatibili con quelle previste.

Chi ha superato il concorso ordinario ma viene assunto dal concorso straordinario ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis avrà riconosciuti i 5 crediti utili per l’abilitazione?

Si tratta di procedure distinte, così come sono distinte le finalità del percorso universitario da svolgersi per gli art. 59 comma 9-bis. La certificazione dei 5 CFU è di competenza delle Università. Al momento non è prevista alcuna deroga e in ogni caso sarebbe rimessa all’Università ogni valutazione in merito.

QUANTE VOLTE È POSSIBILE RIMANDARE L’ANNO DI PROVA?

Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio o i 120 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo. Non esistono limiti temporali alla possibilità di rimandare l’anno di prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte.

Cosa diversa è il caso in cui il docente, al termine dell’anno di formazione e prova, abbia ottenuto un esito sfavorevole della prova. In tal caso il docente effettuerà un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Il secondo esito negativo determinerà quindi la risoluzione del contratto.