DOMANDE DI MOBILITA’ PER L’A.S. 2023/2024: AL VIA LE DOMANDE DAL 6 MARZO 2023- MOLTE INCERTEZZE SUI VINCOLI E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- SI ALLEGA TESTO ORDINANZA MINISTERIALE

Da poco è terminato l’incontro fra il Ministro e le cosiddette OO.SS rappresentative per per discutere della revisione del CCNI mobilità e delle Ordinanze Ministeriali che regoleranno le operazioni per l’anno scolastico 2023/2024.

Il Ministro non ha accolto le richieste sindacali della totale abolizione dei vincoli per la presentazione delle domande di mobilità
Il Ministro, pertanto, si è limitato ad illustrare la bozza della ordinanza che probabilmente sarà emanata con atto unilaterale sin da domani. 
QUESTE IN SINTESI LE NVOTA’: 
  • Il nuovo vincolo triennale previsto dal Decreto 36/2022 che si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 è RIMASTO ANCHE SE SOSPESO, COME APPRESSO SI DIRA’. Tale vincolo non riguarda chi è stato assunto nel 2022/2023 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021 visto che il vincolo è stato introdotto successivamente alla nomina giuridica.
    Nella  Ordinanza Ministeriale, comunque, sarà consentito ai docenti neoassunti 2022/2023 di presentare ugualmente domanda di mobilità nelle more di un intervento legislativo che possa sospendere tale blocco. Qualora questo provvedimento (che come sappiamo dipende anche dall’interlocuzione in corso con la Commissione Europea) non dovesse essere approvato, la domanda di mobilità verrà annullata. Una scelta assurda ed iniqua. 
  • Il vincolo triennale previsto dal CCNL 2018 secondo cui chi ha presentato domanda di mobilità, sia territoriale che professionale, essendo soddisfatto su preferenza puntuale (singola scuola) è soggetto a un blocco triennale. QUINDI NESSUNA ABOLIZIONE DEL VINCOLO.  
    Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
    Tale vincolo si applica anche nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti comunali attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
  • Il vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021) che si applica nel caso di mobilità  interprovinciale soddisfatta su qualsiasi tipo di preferenza (analitica o sintetica) E’ CONFERMATO.  Quindi chiunque per l’anno scolastico 2022/2023 (o successivi) è stato soddisfatto su mobilità interprovinciale è soggetto al vincolo triennale. 
    Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

I termini per la presentazione delle domande di mobilità per il personale scolastico sono i seguenti:

  1. Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023
  2. Il personale Ata può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
  3. Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023

La pubblicazione dei movimenti sarà per il personale docente il 24 maggio, per il personale Ata il 1° giugno, mentre per il personale educativo sarà il 29 maggio.

Nel rimandare al prospetto allegato in relazione ai vincoli cui è sottoposto il personale docente, evidenziamo come nell’ordinanza è precisato che:

  1. Il vincolo triennale non si applica:
    a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
    b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
  2. NORMA TRANSITORIA E CON CARATTERE DI SOSPENSIONE: 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall’art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
    Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
  4. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta
  5. SI RIPORTA IL COMMA 6 DELL’ORDINANZA CHE, PER I SOPRA CITATI DOCENTI, CONSENTE DI PRODURRE DOMANDA CON CLAUSOLA RISOLITVA DELLA DOMANDA:
  6. Al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l’avvio dell’anno scolastico, nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell’adozione di un chiarimento legislativo dell’art. 13, comma 5, del D.lgs n. 59/2017, limitatamente all’a.s. 2023/24, i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità. La convalida delle predette istanze è subordinata
    all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento suindicato
  7. I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Questo sempre che per l’a.s. 2022/2023 non abbiano prodotto domanda e siano stati soddisfatti con codice analitico. Anche per detti docenti vale quanto detto a proposito del trasferimento ottenuto con i benefici ex legge 104 sopra descritto. 

MODIFICHE APPORTATE AI DESTINATARI DELLE PRECEDENZE EX LEGGE 104 A SEGUITO DELLA ABOLIZIONE  DELLA FIGURA DEL REFERENTE UNICO

L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza.
Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto

PROSPETTO RIASSUNTIVO VINCOLI

ORDINANZA MINISTERIALE DEL 1 MARZO 2023 DECRETO N.36