L’UST di Foggia ha emanato una nota con la quale fornisce utili indicazioni in ordine alla presentazione delle domande di mobilità per l’anno 2023
In particolare l’UST chiarisce che :
- Nell’indicazione del servizio pre-ruolo, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell’Istituzione scolastica di servizio. In mancanza, i relativi servizi non saranno valutati.
- Non è valutabile il servizio prestato nell’ambito del progetto “Diritti a scuola” (art. 5, co. 4-bis, d.l. n. 104/2013, conv. con modif. dalla l. n. 128/2013).
- Sia il servizio prestato senza soluzione di continuità (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1) sia il punteggio aggiuntivo una tantum (lett. D della Tabella A, sezione A1) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest’Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. In mancanza, i punteggi citati non saranno riconosciuti.
- Le esigenze di famiglia (Tabella A, sezione A2) e i titoli generali (Tabella A, sezione A3) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest’Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. Per quanto concerne i titoli generali, è necessaria la specificazione
della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti. In mancanza, i relativi punteggi non saranno riconosciuti. - Per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra saranno annullate senza ulteriore avviso. Per l’insegnamento su posto di sostegno, è altresì necessario il possesso dell’apposito titolo di specializzazione, che deve essere specificamente dichiarato.
- Nel caso di assistenza a genitore disabile, si ricorda che è stata eliminata la figura del referente unico dell’assistenza. Resta ferma la necessità di allegare la documentazione seguente: 1) certificazione sanitaria attestante la situazione di gravità della disabilità e la necessità di assistenza globale e permanente; 2)
dichiarazione personale comprovante che la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati; 3) documentata impossibilità del coniuge della persona disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; 4) dichiarazione attestante la richiesta di fruire periodicamente, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero delcongedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 - Si ricorda che la precedenza per l’assistenza al genitore non è riconosciuta nella mobilità interprovinciale e che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 del CCNI sottoscritto il 18/05/2022 deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso
dei figli disabili.