Si risponde ad un quesito sottopostoci:
1. Sono in possesso di diploma che consente l’accesso alla classe di concorso scuola secondaria di secondo grado B014 ITP e, in virtù di tale diploma, ho avuto accesso al TFA sostegno. Essendo in possesso di laurea, posso farmi valutare tale titolo negli elenchi aggiuntivi 1 fascia sostegno scuola secondaria secondo grado come ulteriore titolo?
RISPOSTA
La tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado, prevede alla voce A.1 la valutazione come titolo di accesso del: “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito”.
In particolare vengono attribuiti da 8 a 24 punti in base al voto del titolo di specializzazione sul sostegno. Vengono poi attribuiti ulteriori 12 punti per i percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori (voce A.2).
Al punto B.2 la tabella titoli prevede la valutazione di: “Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all’abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo”.
La tabella titoli, quindi, prevede chiaramente che si valutino solo lauree (magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento, diplomi accademici di II livello) che non costituiscono titolo di accesso ai percorsi di specializzazione (A.1) oppure ai percorsi di abilitazione (B.1). Pertanto, la laurea che ha dato accesso ai percorsi di specializzazione non è valutabile.
In ragione di quanto precede, gli insegnanti che, pur essendo in possesso della laurea magistrale, hanno scelto di accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno con il Diploma ITP, possono chiedere, a nostro avviso, la valutazione della laurea in quanto ulteriore titolo di studio rispetto al titolo di accesso utilizzato per il TFA sostegno del diploma
Sull’argomento, poim, è intervenuta una precisazione – Faq – ministeriale che ha così chiarico:
É valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?
Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.
Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.
Secondo la FAQ, al punto B1 i docenti abilitati su materia potranno dichiarare l’abilitazione su materia nella voce A.1 della tabella 7, il ché in realtà era già pacifico. Infatti, chi oltre ad avere la specializzazione sul sostegno, possiede anche l’abilitazione su materia sullo specifico grado, potrà dichiararla come ulteriore titolo valutabile ai sensi della voce B1.
Al contrario, per quanto concerne il punto B2 (Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello), questo non potrà essere dichiarato da chi ha utilizzato la laurea per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno. Questo perché la voce B.2 prevede che il titolo è dichiarabile solo se non costituisce titolo di accesso al punto A.1 (cioè al percorso di specializzazione).
Il titolo di laurea potrà essere dichiarato invece da chi ha avuto accesso al percorso di specializzazione tramite un’altra laurea magistrale\specialistica\vecchio ordinamento oppure con il Diploma ITP.
Per maggiori informazioni e assistenza i docenti che si trovano in detta situazione, iscritti alla FLP ovvero che regolarizzano l’iscrizione, possono rivolgersi a questa sede anche senza appuntamento.