ORGANICI PERSONALE DOCENTE: CATTEDRE ORARIO INTERNE E CATTEDRE ORARIO ESTERNE PER L’A.S. 2O23/2024

Molte volte, nonostante i due aspetti relativi all’organico dovrebbero essere ben noti, ci troviamo a rispondere a quesiti relativi alla differenza fra CATTEDRE ORARIO INTERNE E CATTEDRE ORARIO ESTERNE. Relativamente, poi, a quest’ultime, ci si chiede come devono essere assegnate e a chi. 

Ebbene, per fare chiarezza, riteniamo utile riassumere la problematica.

CATTEDRE INTERNE
Tali tipologie di cattedre sono così denominate perchè sono formate utilizzando ore di insegnamento che sono previste nell’organico del medesimo istituto di titolarità o di servizio. Le cattedre interne sono quelle formatesi grazie al solo contributo orario interno all’istituzione scolastica in oggetto.

COE – CATTEDRE ORARIO ESTERNE
Le cattedre orario esterne sono costituite utilizzando ore di insegnamento di diverse istituzioni scolastiche autonome (fino a tre in più di due comuni diversi). Una cattedra orario esterne, dunque, potrebbe essere costituira da due/tre spezzoni orario che,  sommati, vanno a costituire una cattedra completa. Laddove nella domanda di mobilità si è indicato di scegliere anche il trasferimento su COE si opta per una sede principale e una o più sedi di completamento, che possono trovarsi nello stesso comune (cattedre orario fra scuole dello steso comune) oppure fra  comuni diversi (cattedre orario esterne fra scuole di più comuni fino a un massimo di tre comuni).

E’ utile precisare che l’indicazione di COE non esclude quella per cattedre interne, per cui in sede di mobilità si partecipa sempre prima per le Cattedre orario interne, mentre l’assegnazione a una COE avviene sole  se questa viene esplicitamente richiesta in fase di presentazione della domanda di mobilità.

Il docente trasferito su COE deve, quindi, per quanto sopra detto,  completare l’orario  di insegnamento nella seconda e terza scuola selezionata, così come verrà indicato nei risultati delle operazioni di mobilità, ovvero, per coloro che sono titolari presso una scuola e che, per diminuzione di ore, sono costretti a completare in altra scuola dello stesso comune o di comune diversi(in tal caso, la scuola, in sede di determinazione dell’organico di diritto deve avvisare il docente della nuova strutturazione della cattedra).

Sempre relativamente alle COE, si fa anche presente che, qualora nella prima scuola ove vi sono più ore e in cui si ha titolarità, si dovesse liberare, in sede di mobilità o a seguito pensionamento,  una cattedra interna, l’insegnante sarà assegnato su quest’ultima. Tale operazione avviene soltanto se la cattedra risulti priva del titolare: l’assorbimento automatico su cattedra interna avviene esclusivamente sulla scuola di titolarità.

Si sottolinea, poi, come la COE può essere modificata negli anni successivi.

Tanto si verifica allorquando l’abbinamento per esempio fra più scuole determinato nell’a.s. 2022/2023 non sia stato possibile mantenerlo per l’a.s. 2023/2024 perchè, nelle scuole abbinate a quella di titolarità, sono diminuite le ore per cui si rende necessario procedere ad individuare altre scuole in cui completare la cattedra orario esterna.

Appare evidente, anche, che se nella scuola di titolarità del docente, nella determinazione dell’organico nuovo, risulta un aumento di disponibilità oraria che porta a costituire una cattedra oraria interna, quella esterna viene modificata ed annullata in quanto  il docente ottiene tutto il completamento delle 18 ore sulla scuola principale. In questo caso non deve fare alcuna domanda per subentrare sulla cattedra interna perchè ciò avviene d’ufficio. Lo stesso dicasi nel caso in cui, per esempio, per pensionamento ovvero nel corso anche della mobilità per trasferimento in altra sede di un docente titolare di COI, si venga a determinare dal 1 settembre successivo una cattedra interna. Anche in questo caso il docente è riassorbito d’ufficio sulla cattedra interna e resta vacante, pertanto,  la cattedra esterna precedentemente occupata dal medesimo docente.

Da ultimo, precisiamo anche che nella costituzione delle catttedre esterne, deve essere rispettato il criterio della facile raggiungibilità e deve essere assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio – vedi art. 6 della O.M. 191/1997- Il criterio della distanza chilometrica non superiore ai 30 Km, sancito dall’O.M. 9 luglio 1996 n. 322, si deve implicitamente ritenere abrogato in quanto non più previsto nelle successive ordinanze). 

Ad inizio di anno scolastico, insorgono, quasi sempre, laddove non si abbia adeguata conoscenza della gestione dell’organico, dubbi e conflittualità sulla assegnazione ai docenti titolari della scuola delle cattedre interne ed esterne.

Al fine di fornire un contributo utile a chiarire la situazione, dobbiamo, prima di tutto, precisare che vi è differenza fra cattedre orario esterne  già esistenti in organico e quelle che si vengono a creare ex novo nel nuovo anno scolastico. 

PRIMA IPOTESI: Laddove nella scuola sia stata confermata una cattedra oraria esterne già funzionante per l’a.s. 2022/2023, sebbene l’abbinamento con la scuola di completamento possa cambiare per l’a.s. 2023/2024, questa comunque resta assegnata al docente trasferito sulla medesima tipologia di cattedra, ciò significa che il  docente trasferito per l’a.s. 2022/2023  su cattedra orario esterna, resta su tale tipologia di cattedra a prescindere dalla graduatoria interna di istituto, finché non viene assorbito perché si creano ore in più o si libera una cattedra (vedi quanto detto sopra)

Il CCNI sulla mobilità è molto chiaro, infatti l’articolo 11 comma 2 chiarisce che: “II docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra”, mentre il comma 3 prevede che  “Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare”.

SECONDA IPOTESI: Viene costituita una cattedra orario per l’a.s. 2023/2024, cioè si è formata una cattedra con completamento in altra scuola che non era presente in organico nell’anno scolastico 2022/2023. 

Se la COE si crea su posto vacante o per ampliamento di organico per l’a.s. 2023/2024, la stessa cattedra può essere attribuita al docente che vi arriva su trasferimento ovvero ad altro docente su sua richiesta scritta.

Infatti, la scheda di domanda di mobilità prevede espressamente la possibilità di esprimere la preferenza di cattedra orario esterna, con la distinzione di una COE  all’interno dello stesso comune o fra comuni diversi.

Nel caso in cui invece tale cattedra si è venuta a creare per riduzione di ore in organico, trasformandosi da Cattedra Interna a Cattedra esterna, questa viene assegnata all’ultimo in graduatoria di istituto cosi come recita il CCNI sulla mobilità all’art. 11 comma 8: “Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico del precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria”. 

Anche in caso di precedenza prevista dall’art. 13 comma 1 del CCNI ai punti I – III – IV – VII. il docente beneficiario ultimo in graduatoria avrà pertanto diritto all’esclusione solo per le cattedre orario esterne costituite da scuole di comuni tra loro diversi o di distretti sub comunali tra loro diversi. Nel caso in cui il completamento avvenga nello stesso comune o distretto sub comunale, il beneficiario di precedenza, ultimo in graduatoria, sarà assegnatario della COE.