Nella giornata di oggi il Ministero dovrebbe comunicare le date sotto le quali sarà possibile produrre domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico
Indiscrezioni trapelate indicano come data iniziale il 15 giugno e scadenza domanda il 4 luglio . Quindi un anticpo rispetto alla data del 19 giugno e una scadenza diversa e più agevole per poter produrre domanda
Il CCNI dovrebbe essere sottoscritto quindi anche nella giornata di domani o al massimo prima del 15 giugno, e sarebbe identico, quindi prorogherebbe quanto previsto nel CCNI relativo all’a.s. 2022/2023.
Non sarebbero previsti vincoli o impedimento in merito alla possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria\utilizzazione fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per presentare le due domande
In tal modo si avrebbe la seguente situazione:
- Tutti i docenti di ruolo, compresi quelli immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 potranno presentare domanda
- I docenti assunti nel 2022/2023 da GPS I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis, dovrebbero poter presentare domanda. Ricordiamo infatti che trattandosi di docenti con contratto a tempo determinato, di norma la possibilità di presentare tale domanda sarebbe preclusa. In questi casi la domanda sarà cartacea. L’unica incertezza riguarderebbe il fatto che tali docenti verrebbero trattati in una fase successiva rispetto a quelli già di ruolo.
- Anche chi ha ottenuto trasferimento\mobilità quest’anno (anche interprovinciale) o negli anni precedenti potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione.
Appare evidente, però, che per poter produrre domanda di assegnazione provvisoria occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, in mancanza dei quali non è possibile avanzare richiesta di mobilità annuale:
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
- Ricongiungimento al genitore.
Si sottolinea come non può essere prodotta domanda di assegnazione provvisoria all’interno dello stesso comune di titolarità se non nei comuni suddivisi in distretti sub-comunali, ma esclusivamente per le esigenze previste dall’art.8 del CCNI.
Per ricongiungersi al genitore, ai figli o al coniuge non è necessaria la convivenza. Tale requisito è invece necessario nel solo caso di ricongiungimento ad una persona diversa (parenti, affini o altri soggetti) con cui, appunto, si convive. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.
Molti docenti, invero, confondono ovvero non hanno ben chiaro cosa si intende invece per utilizzazione e chi può chiederla
Riteniamo, pertanto, utile chiarire che la domanda di utilizzazione riguarda in via generale il personale in esubero o senza sede, oppure il personale trasferito d’ufficio, in quanto perdente posto, in comune non gradito e che, pertanto, chiede di ritornare nella scuola di titolarità ovvero in sede di comune più congeniale.
Un altro caso tipico è rappresentato dal docente titolare su posto comune ma in possesso del titolo di sostegno, il quale può chiedere di essere utilizzato su posto di sostegno.
In particolare possono presentare domanda di utilizzazione:
- docenti in esubero su provincia
- docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2012/2013 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.
- docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione.
- docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo.
- docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado.
- docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola.
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i passaggi.
- docenti, anche non in esubero, che chiedono di essere utilizzati, avendone i requisiti, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, perla diffusione della cultura e della pratica musicale
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.
Giova anche evidenziare come le operazioni di utilizzazione precedono su quelle di assegnazione provvisoria, come anche le operazioni nell’ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia.
Per i docenti, le operazioni sui posti di sostegno precedono quelle sui posti comuni. Nell’ordine delle sequenze e per ciascuna di queste tipologie, si applicano le varie precedenze spettanti per legge.
Con l’occasione si sottolinea come l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado/classe concorso/tipo di posto di titolarità precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diverso. Infatti, come altre volte precisato, si sottolinea come la richiesta di assegnazione provvisoria per un grado di istruzione, classe di concorso o tipo di posto diverso da quello di titolarità è aggiuntiva rispetto a quella per l’insegnamento relativamente al quale si è titolari. Il docente titolare per esempio di posto comune dell’infanzia, dovrà prima chiedere assegnazione provvisoria su tale posto e, successivamente, potrà chiedere, avendone titolo, anche posto comune sulla primaria. In tal senso, allora, il docente dovrà prima di tutto chiedere l’assegnazione su posto o classe di concorso di titolarità.
Subordinatamente alla prima richiesta, potrà allora anche essere richiesta assegnazione provvisoria
- per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (fermo restando il possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, l’interessato dovrà aver superato l’anno di prova;
- anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione; al riguardo, precisiamo che i titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato;
- (per le sole assegnazioni interprovinciali) per posto di sostegno, pur in assenza del previsto titolo di specializzazione, a condizione che gli interessati stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Tali assegnazioni avvengono in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive (ciò se la nuova disposizione sarà confermata nel nuovo CCNI).
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