LA CARTA DOCENTE SPETTA ANCHE AI DOCENTI NON DI RUOLO: PUBBLICATO DECRETO

Con la pubblicazione del  Decreto-legge “salva-infrazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno scorso, agli articoli 14 e 15 vengono introdotte disposizioni di interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativamente al  riconoscimento del servizio svolto prima dell’immissione in ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e l’estensione del beneficio della Carta del Docente agli insegnanti con contratto a tempo determinato.

RICONOSCIMENTO SERVIZIO NON DI RUOLO

Per quanto attiene al riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera, il decreto modifica le norme contenute nel Testo unico 297/94 . In sostanza, per i nuovi immessi in ruolo dal 1.9.2023  il riconoscimento del servizio “pre-ruolo” verrà ora assicurato, sia a fini giuridici che economici, già al momento della richiesta di ricostruzione di carriera e dopo aver superato il periodo di prova e ottenuto la conferma in ruolo. 

Lo stesso intervento supera anche il problema del riconoscimento integrale, agli effetti giuridici ed economici, dell’anzianità maturata nei servizi prestati dal personale ATA nelle scuole e nelle istituzioni educative statali già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, con il conseguente inserimento immediato nella fascia stipendiale corrispondente.

Sull’argomento ci siamo già espressi nel nostro precedente articolo e che qui ribadiamo con forza, sottolineamdo come nella maggior parte dei casi il nuovo sistema è penalizzante per quei docenti che vantano anni di servizio da 6 a 11 mesi in ciascun anno. CLICCA QUI PER SCARICARE PRECEDENTE ARTICOLO

Carta docenti

La norma estende il beneficio dell’attribuzione della Carta del Docente, con un importo invariato di 500 euro, anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (fino al 31 agosto).  Ancora una volta, si gioca al risparmio in quanto si concede solo per i supplenti con incarico su posto vacante e disponibile in organico di diritto, introducendo una disparità con i supplente al 30 giugno, come se gli stessi non debbano o possono aggiornarsi. Non stiamo qui a sottolineare come ancora una volta si dimentica il personale ata, come se quest’ultimo non debba sostenere o non sostenga s spese per aggiornarsi. La norma introdotta non ha alcun senso giuridico e ancora una volta è divisiva e offende la dignità e la professionalità del personale scolastico.