UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2023: COSA C’E’ DA SAPER PER PRODURRE DOMANDA

Le domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria vanno prodotte per il personale docente: 

Dal 15 giugno al 5 luglio 2023 in modalità online

per tutti i docenti già di ruolo 

Dal 15 giugno al 5 luglio 2023

docenti assunti dalle GPS I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis: in modalità cartacea avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM – clicca qui –

Dal 21 giugno al 7 luglio 2023

per personale educativo, di religione e personale ata, in modalità cartacea avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM – clicca qui –

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 4 agosto 2023.

Vediamo quali sono le novità rispetto alle operazioni dell’a.s.2022/2023 

Relativamente al prossimo anno scolastico 2023/2024 possono produrre domanda anche: 
• i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo assunti da I fascia sostegno GPS e da concorso
straordinario bis:
– Le domanda vanno prodotte in modalità cartacea utilizzando i modelli predisposti dal MIM – clicca qui per scaricare  

In ogni caso, la domanda sarò convalidata dall’UST solo a seguito dell’ accertamento del superamento nell’a.s. 2022/23 del percorso annuale di formazione e prova del docente interessato (conferma in ruolo che potrà avvenire anche dopo il termine di scadenza delle istanze). In definitiva i docenti producono domanda in pendenza di superamento del previsto colloquio finalizzato all’immissione in ruolo. All’atto della
presentazione della domanda indicheranno nel modello cartaceo se hanno già superato l’anno di prova o sono in attesa di svolgere il colloquio finale.

Come solo da noi EVIDENZIATO, il sopra citato personale, partecipà alle operazioni di assegnazione provvisoria sui posti residui dopo aver soddisfatto le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale già di ruolo al 1.9.2022- 

Anche per le assegnazioni provvisorie, per quanto attiene alle precedenza per assistenza al familiare disabile non si applica più il riferimento al criterio di unicità nell’assistenza al soggetto in situazione di gravità: per cui, laddove il CCNI si riferisce al personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell’assistenza (es. “uno dei fratelli o delle sorelle”, lett. g,; “solo figlio/figlia”, lett. i,; “unico parente o affine entro il secondo grado”, lett. n), ci si riferisce a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali. In tal modo nella dichiarazione che deve essere allegata potrà essere omessa l’attestazione della situazione di essere l’unico soggetto tenuto all’assistenza. Nel testo dell’intesa sottosccritta dalla cosiddette OO.SS rappresentative il requisito di avvicinamento alla parte di unione civile ovvero convivente di fatto deve essere attestato mediante dichiarazione che ne certifichi  la stabilità  anagrafica della convivenza (art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76).

                                        RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

  • DOCENTI E PERSONALE ATA CHE PUO’ PRODURRE DOMANDA
    A) Tutti il personale scolastico di ruolo senza vincolo alcuno (e docenti gps 1 fascia e concorso straordinario) possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria                                                                                                                                                                                ➢ Non è possibile produrre domanda di assegnazione provvisoria per altre scuole  del comune di titolarità, fatta eccezione per  le città metropolitane divise in più distretti sub comunali (es. Napoli, Roma ecc.) per cui è possibile presentare domanda di assegnazione all’interno del proprio comune – distretto sub comunale esclusivamente nei casi in cui il personale docente o ATA fruisce di una qualsiasi delle precedenze previste dagli art. 8 e 18 CCNI (es.
    assistenza al genitore con 104/92).
    • iI personale assunto con decorrenza 1.9.2023 (nuove assunzioni) non può  produrre domanda di assegnazione provvisoria; 
    • il personale scolastico  può prudurre  domanda di assegnazione provvisoria per una sola provincia; 
    • il personale docente, purchè provvisto di abilitazione,  può produrre domanda di assegnazione provvisoria anche per altri gradi di istruzione diversi da quello di titolarità con la condizione di aver superato il periodo di prova nel proprio ruolo;  
  • l’aver ottenuto la mobilità per l’a.s. 2023/2024 non pregiudica la presentazione della domanda di mobilità; 
  • il personale che non ha svolto l’anno di prova (esclusi docenti gps 1 fascia e concorso straordinario) può in ogni caso produrre domanda di assegnazione provvisoria; 
  • CASI IN CUI E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA – A TITOLO ESEMPLIFICATIVO – 
  • Docente neoassunto in ruolo (con contratto a tempo indeterminato) l’a.s. 2022/23 che ha rinviato l’anno di formazione e prova: potrà comunque richiedere domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.
  • Docente assunto in ruolo solo giuridicamente dal 1/9/2022 ed economicamente dal 1/9/2023: potrà comunque richiedere domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.
  • Docente che ha ottenuto un trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2023/24 oppure all’interno della provincia con indicazione puntuale di scuola. Potrà richiedere assegnazione provvisoria e/o utilizzazione.      

VEDIAMO ORA I REQUISITI PER PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

  • Il personale della scuola può produrre domanda di assegnazione provvosoria per i seguenti motivi: 
    • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
    • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente;
    • ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza
  • risulti da certificazione anagrafica;
    • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
    • ricongiungimento al genitore.
    E’ BENE EVIDENZIARE CHE il personale che si ha la possibilità di :
  • scegliere un solo familiare con cui ricongiungersi; Infatti, nelle assegnazioni provvisorie il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, tra quelli elencati nell’art. 7, senza alcun vincolo. ì
    ATTENZIONE: 
    In caso di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile, figli o genitore, non c’è nessun vincolo di convivenza. Pertanto, la convivenza è necessaria nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con cui si convive compresi i parenti e gli affini. In questo
    caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica. 
  • LE PRECEDENZE PER LEGGE 104/1992                                                                                                                                                                        ➢ Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria riferite al punto IV del CCNI, artt. 8 e 18, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell’assistenza, vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. 
  •         COME INDICARE LE PREFERENZE
  • Il personale docente infanzia e primaria  potrà indicare fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria.
  • Il personale docente delle scuole secondarie fino a 15 preferenze
    • Il personale ATA fino a 15 preferenze.
    Si potranno indicare preferenze usando codici per:                                                                                                      
    • scuole
    • comuni
    • distretti
    • codice provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).                                                 
  •                                       ATTENZIONE ALL’OBBLIGO DELLA INDICAZIONE DELLA PRIMA PREFERENZA.
  • LA PRIMA preferenza espressa nel modulo domanda deve essere obbligatoriamente riferita al comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane).
    ESEMPIO
    – Comune di ricongiungimento CERIGNOLA 1^ preferenza CODICE COMUNE DI CERIGNOLA Oppure 1a preferenza per il circolo didattico “Battisti”  del Comune di Cerignola – 2a preferenza Scuola “Paolillo”  del Comune di Cerignola. In questo caso si omette di indicare il comune perchè si chiedono solo quelle scuole.
  • Laddove oltre al comune di Cerignola si intende chiedere anche per esempio ORTANOVA occorre  obbligatoriamente indicare il codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) esclusivamente se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane).
    ESEMPIO
    Comune di ricongiungimento CERIGNOLA:
    • 1a preferenza Scuola  “Battisti” del Comune di Cerignola, 
    • 2a preferenza Scuola “Paolillo”  del Comune di Cerignola.
    Se non indichiamo altre scuole perchè intendo scegliere solo prime due, la domanda va bene. 
  • Nel caso in cui invece indico le prime due preferenze sopra riportate e poi voglio indicare l’intero codice del comune di Cerignola. La domanda va bene.
    • 1a preferenza Scuola  del Comune di Cerignola
    • 2a preferenza Scuola del Comune di Cerignola
    • 3a preferenza CODICE COMUNE DI Cerignola 
  • La domanda va bene 
  • ATTENZIONE PERO’ 
  • 1a preferenza Scuola  “Battisti” del Comune di Cerignola,
  • 2a preferenza Scuola “Paolillo”  del Comune di Cerignola.
  • SE INTENDO INDICARE SCUOLE DI ALTRO COMUNE, PER ESEMPIO DI ORTANOVA, DEVO INDICARE  PRIMA IL  Codice sintetico comune di CERIGNOLA E POI PROCEDERE PER ESEMPIO CON L’INDICAZIONE ANALITICA O SINTETICA DELLE SCUOLE DI ORTANOVA (in questo caso posso indicare una sola scuola del comune di Ortanova oppure pià scuole o l’intero comune)
  • PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ NON VALGONO
  •                    I PUNTEGGI PER SERVIZIO E TITOLI MA SOLO QUELLI PER ESIGENZE DI FAMIGLIA. DOCENTI
    Sono assegnati:
    • punti 6 per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell’unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori con età superiore ai 65 anni);
    • punti 4 per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
    • punti 3 per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.ATA
    Sono assegnati:
    • punti 24 per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell’unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori con età superiore ai 65 anni);
    • punti 16 per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
    • punti 12 per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.• Il punteggio di ricongiungimento spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi ovvero trasferito per servizio o lavoro. 
    • Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre 2023).
    • Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3) entro il 31 dicembre del 2023.
  • COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA
  • All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati le autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (es. dichiarazione di esistenza dei figli, dati del familiare a cui si intende ricongiungersi ecc.).
  • Nei casi delle precedenze relative ad esigenze di salute è necessario allegare la documentazione medica (es. verbale di disabilità).
  • Si è già detto che non vanno allegati i titoli perchè non valutabili, in ogni caso occorre dichiarare il possesso del titolo di sostegno per chi è titolare su posto comune e richiede anche posti di sostegno;
    • dichiarare che si è superato l’anno di formazione e prova e al possesso dell’abilitazione per chi richiede anche altre classi di concorso o posti di diverso grado in aggiunta a quello di titolarità.                                                         
  • DOCENTE DI SOSTEGNO CHE INTENDE CHIEDERE POSTI CURRICULARI
    Il docente titolare su posto di sostegno può richiedere anche posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno (è lo stesso vincolo che vale nei trasferimenti).
  • Per chiedere posti di sostegno occorre essere in possesso del relativo titolo, fanno eccezione, per i soli trasferimenti interprovinciali,  quei docenti senza titoloche stiano per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno,Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell’ordine:
    • genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g);
    • genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l);
    • genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m).
  • in ogni caso tale movimento avviene in subordine rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (sequenza n. 41 dell’ordine delle operazioni).
  • Tale possibilità è quindi aggiuntiva e in subordine rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all’eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).
    • Il docente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda una dichiarazione in cui si evinca il possesso di uno dei due requisiti sopra indicati.Le Assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno, prevedono prima  quelle del docente titolare su posto di sostegno, e, in subordine assegnazione provvisoria del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno.
  •                                           DOCENTE CHE INTENDE CHIEDERE ALTRE CLASSI DI CONCORSO                                                                                                      O POSTO DIVERSO DA QUELLO NEL QUALE E’ TITOLARE
  • L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, purchè il docentte sia in possesso del titolo valido per il grado di scuola diverso (abilitazione/idoneità) e se ha superato il periodo di prova nel grado/ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda.
    IN OGNI CASO : La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
  • Quindi il docente titolare sulla infanzia che possiede il titolo di abilitazione anche per la primaria, non può scegliere di inoltrare domanda di assegnazione solo per la scuola primaria. Deve obbligatoriamente presentare domanda di assegnazione anche per l’infanzia, ordine di scuola di titolarità, la quale oltretutto sarà valutata prioritariamente rispetto a quella della primaria.
  • Identica situazione si verifica per le richieste di assegnazione provvisorie fra il 1^ e 2^ grado della scuola 
    Lo stesso vale per chi ha il titolo di sostegno:
    – se è titolare su posto comune non può richiedere solo posti di sostegno (deve richiedere obbligatoriamente anche il posto comune);
    – se è titolare su posto di sostegno e ha terminato il quinquennio, non può richiedere solo il posto comune (deve quindi richiedere obbligatoriamente anche il posto di sostegno).
  •                                                            ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI CASI DI RICHIESTA
  •                                                    DI ALTRO ORDINE O GRADO DI SCUOLA O TIPO DI POSTO
    • L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
    • L’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.
    • Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.
    • Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. Nel modulo domanda, in questo caso, nella schermata online si potrà indicare se il docente al momento della domanda è in regime di part time e per quante ore.
  • DOMANDA DI  UTILIZZAZIONE : CHI PUO’ PRODURLA
  • PERSONALE DOCENTE
    Possono chiedere l’utilizzazione:
    • docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;
    • docenti trasferiti a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti), che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub- comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto, per l’anno scolastico 2023/24, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2015/2016 e successivi;
    • docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
    • docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
    • docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di
    specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;
    • docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
    • docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi
    siano posti disponibili;
    • docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico d ei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
    • docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di
    scuola;
    • docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
    • insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
    • insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati
    sulle relative disponibilità Per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior
    trattamento economico spettante;
    • docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la
    diffusione della cultura e della pratica musicale;
    • docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
    • personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione;
    • personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.
  • UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE (possibile in un solo caso)
  • Al permanere della situazione di esubero (da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà) nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza. Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
  • OTTIMIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO DELLA CATTEDRA
  • Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento.
    Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.
  • RICHIESTA DI UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE ATA
  • Il personale ata può chiedere l’utilizzazione se:
    • in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
    • restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda);
    • dichiarato inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente;
    • già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità;
    • trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti), che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in
    subordine, nel distretto sub- comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il
    trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto, per l’anno scolastico 2023/24, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2015/2016 e successivi;
    • dichiarato inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chiedano di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità
    in ingresso per scuola;
    • restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
    • ai sensi del D.M. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
    • in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale o proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
    .
    DSGA
    • dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza; 14
    • assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità, a seguito del dimensionamento, che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.
  •                                          CALCOLO DEI PUNTEGGI PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE 
  • La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell’utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI sulla mobilità relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:
    • Anzianità di servizio
    • Esigenze di famiglia
    • Titoli generali
    • per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai “trasferimenti d’ufficio” e non a quelli “a domanda”.
    • a tale punteggio si aggiungerà anche l’anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.
    Il punteggio, quindi, è quello della graduatoria interna di istituto a cui va aggiunto quello dell’anno in corso più eventuali altri titoli valutabili conseguiti entro la data di scadenza della domanda.
  •  
                                          ESPRESSIONE PREFERENZE PER I TRASFERITI D’UFFICIO ULTIMO OTTENNIO
  • Per il personale docente e ATA che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2015/2016 e successivi e che richiede utilizzo nella scuola di precedente titolarità, nella presentazione della domanda dovrà: 
    • inserire obbligatoriamente come prima preferenza la scuola di precedente titolarità.
    • Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole
    del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.
  • L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria
    (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
    La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto subcomunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.   
  •                                    
  •   SISTEMA DELLE PRECEDENZE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA – ORDINE 
  • I. Personale con gravi motivi di salute in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):
    1. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
    2. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82).
  • II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (solo utilizzazioni provinciali).
  • III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):
    1. Personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92 (disabilità+grado di invalidità di almeno il 67%);
    2. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo;
    3. Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 (disabilità grave art. 3 comma 3 legge 104/92).
  • IV. Assistenza in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):
    1. Assistenza al figlio/tutela legale/fratello-sorella;
    2. Assistenza al coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto;
    3. Assistenza al genitore;
    4. madre/padre con figli inferiori i 6 anni;
    5. madre/padre con figli inferiori i 12 anni (SOLO ASSEGNAZIONI INTERPROVINCIALI);
    6. Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado.
  • V. Docenti: Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo;
    Ata: Personale Dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo
  • VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (solo assegnazioni)
  • VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (solo assegnazioni)
  • VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (solo assegnazioni).È possibile usufruire di una sola precedenza. Il personale che si trova nelle condizioni di poter usufruire di più precedenze, per avere maggiori opportunità di ottenere il movimento richiesto, dovrà dichiarare la precedenza che saràvalutata prima tra quelle in suo possesso. A parità di precedenza si considera il punteggio e a parità di precedenza e punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
  • QUALE DOCUMENTAZIONE PRODURRE PER ASSISTENZA L. 104/92
  • ATTENZIONE:  Il coniuge/parte dell’unione civile di soggetto con disabilità grave deve allegare all’istanza la certificazione, rilasciata dall’ASL competente, attestante la gravità della disabilità e la necessità di un’assistenza permanente, continuativa e globale dell’assistito. La certificazione può anche essere rivedibile, purché la durata del riconoscimento superi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria. 
  • ELIMINAZIONE DEL REFERENTE UNICO
    Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria riferite al punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell’assistenza es.
    • “uno dei fratelli o delle sorelle”,
    • “solo figlio/figlia”,
    • “unico parente o affine entro il secondo grado”
    vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.
    Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. 
  •                         PRECEDENZA E INDICAZIONE DEL CODICE COMUNE – SINTETICO DI RESIDENZA
  • (disabilità  personale)/CURA/ASSISTENZA/CONIUGE  –   TRASFERITO D’UFFICIO/MANDATO AMMINISTRATIVO
  • L’indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di riferimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) esclusivamente se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia
    sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane).
    ESEMPIO 1
    Comune di residenza CERIGNOLA PER: (disabilità personale)/cura/assistenza/coniuge trasferito d’ufficio/mandato amministrativo CERIGNOLA:
    Si intende indicare solo: 
    • 1a preferenza Scuola BATTISTI del Comune di CERIGNOLA;
    • 2a preferenza Scuola PAOLILLO  del Comune di CERIGNOLA;
    La domanda è prodotta correttamente 
    ESEMPIO 2 
    • 1a preferenza Scuola BATTISTI del Comune di CERIGNOLA;
    • 2a preferenza Scuola PAOLILLO  del Comune di CERIGNOLA
    • 3a preferenza CODICE COMUNE DI CERIGNOLA.
  • Tale indicazione diventa obbligatoria nel cao in cui si intende continuare a indicare anche altre preferenze per comune diversi per esempio ORTANOVA. 
    La domanda è prodotta correttamente
    ESEMPIO N.3 
    • 1a preferenza Scuola BATTISTI del Comune di CERIGNOLA
    • 2a preferenza Scuola PAOLILLO  del Comune di CERIGNOLA
    • 3a preferenza Scuola MARCONU  del Comune di CERIGNOLA
    • 4a preferenza Scuola /codice sintetico comune diverso da quello di CERIGNOLA PER ESEMPIO ORTANOVA
    • 5° preferenza ecc. altre scuole/codici sintetici della provincia di FOGGIA
    La domanda non è prodotta correttamente perchè prima di indicare ORTANOVA occorre completare con il codice del comune di CERIGNOLA. 
    La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.
    ECCEZIONI
    Fanno eccezione le precedenze:
    • n. I (non vedenti/emodializzati);
    • n. III lettera art. 21 legge 104/92 (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950).
    Per tali precedenze non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all’interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice
    del comune).
    Precedenza n. IV: Inoltre, l’indicazione obbligatoria delle scuole/comune di assistenza non è prevista neanche per i genitori che richiedono la precedenza per figli fino a 6 anni o superiore a 6 fino ai 12 anni.

NORMATIVA

  1. Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

ALLEGATI: 

AUTODICHIARAZIONE TITOLO DI SOSTEGNO IN  CORSO DI CONSEGUIMENTO

AUTODICHIARAZIONE SERVIZIO SU SOSTEGNO PER TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE DOCENTE SENZA TITOLO

DOMANDE CARTACEE DOCENTI ASSUNTI DA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO E CONCORSO STRAORDINARIO BIS

  1. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
  2. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
  3. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
  4. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado
  5. DOMANDA DI OTTIMIZZAZIONEDOCENTI SCUOLE SECONDARIE

Domanda di utilizzazione

Valgono gli stessi allegati necessari per la domanda di mobilità. Tra i servizi si deve inserire anche l’anno in corso (a.s. 2022/23) sia nell’Allegato D sia nell’Allegato F (per chi ha tre anni di continuità nella sede). Quindi occorre prendere la scheda compilata per le operazioni relativa all’individuazione personale soprannumerario per a.s. 2023/2024 e aggiungere anno scolastico in corso

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione-coniuge-che-non-puo-assistere-

Dichiarazione-possesso-abilitazione-specifica

Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso-

Dichiarazioni-legge-104 

DICHIARAZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA PER RICONGIUNGIMENTO E FIGLI